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Sicilia – LR 16/06, art. 8 – Personale precario presso le aziende di turismo, l’Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti – Lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina

di Redazione

Circolare: Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione A tutti gli enti utilizzatori di lavoratori in attivita’ socialmente utili Alla presidenza della regione – dipartimento regionale affari generali e del personale Alla corte dei conti per la regione siciliana Ai dipartimenti regionali e uffici equiparati Alle aziende provinciali per l’incremento turistico della sicilia Alle aziende autonome soggiorno e turismo della sicilia All’azienda terme di sciacca Agli enti parco della sicilia Al servizio ufficio regionale del lavoro Al servizio ispettorato regionale del lavoro Ai servizi uffici provinciali del lavoro Ai servizi ispettorati provinciali del lavoro Alla sede regionale dell’inps della sicilia Alla sede regionale dell’inail della sicilia E, p.c. Alla presidenza della regione – ufficio di gabinetto Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro All’area e ai servizi dell’agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale L’art. 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, reca disposizioni in favore dei lavoratori precari presso le aziende di turismo, l’Azienda terme di Sciacca, gli Enti parco e gli uffici della Corte dei conti nonché dei lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni. Al riguardo occorre precisare che la richiamata legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 21 aprile 2006, e pertanto – non essendo stato disposto diversamente – è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione. Al riguardo, su conforme parere espresso dalla Commissione regionale per l’impiego nella seduta del 15 maggio 2006, si emanano le seguenti direttive applicative ed istruzioni. 1. Personale precario presso le Aziende di turismo, l’Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco Il primo comma dell’art. 8 della legge in parola dispone che il personale in servizio al momento della soppressione delle aziende medesime: 1) con contratto di diritto privato di cui all’art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; 2) con contratto a termine di cui all’art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; 3) impegnato in attività socialmente utili; presso le Aziende provinciali per l’incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo e presso l’Azienda Terme di Sciacca rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione. A tal fine i predetti enti faranno pervenire al dipartimento regionale degli affari generali e del personale ed a questa Agenzia regionale per l’impiego gli elenchi dei soggetti destinatari della disposizione in parola, suddivisi per categoria (contratto di diritto privato di cui all’art. 12 della legge regionale n. 85/95, contratto a termine di cui all’art. 25 della legge regionale n. 21/2003 ovvero impegnato in attività socialmente utili) indicando oltre le generalità, il codice fiscale e la qualifica di riferimento dei contratti stipulati con l’ente, ovvero del titolo di studio di avviamento alle attività socialmente utili. Il dipartimento regionale degli affari generali e del personale, ricevuto l’elenco, provvederà a richiedere a questa Agenzia l’accreditamento delle risorse per la relativa contrattualizzazione, utilizzando le sperimentate procedure in uso. Va precisato che, per effetto della disposizione in parola, detto personale è inserito nel contingente dei soggetti impegnati presso l’Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato e, pertanto, va contrattualizzato con le disposizioni già in uso per i predetti lavoratori in profili professionali riconducibili alle categorie A e B del contratto collettivo di lavoro del comparto. Nelle more delle procedure di stabilizzazione da parte del dipartimento regionale degli affari generali e del personale, l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale adotterà tutti gli adempimenti necessari per l’utilizzazione dei lavoratori in attività socialmente utili presso gli uffici dell’Amministrazione regionale. 2. Personale precario presso gli Enti Parco La disposizione di cui al primo comma dell’art. 8 della legge in parola include, altresì, il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all’art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all’art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso gli Enti parco. Il successivo secondo comma dello stesso art. 8 dispone che l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione eroga direttamente agli Enti parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1. In dipendenza di ciò gli Enti parco faranno pervenire a questa Agenzia regionale per l’impiego richiesta di finanziamento, corredata di atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente: a) l’autorizzazione a richiedere il finanziamento; b) la modifica del programma di fuoriuscita di cui all’art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nel rispetto delle procedure impartite; c) gli elenchi dei soggetti destinatari della disposizione in parola, suddivisi per categoria (contratto di diritto privato di cui all’art. 12 della legge regionale n. 85/95, contratto a termine di cui all’art. 25 della legge regionale n. 21/2003 ovvero impegnato in attività socialmente utili), indicando oltre le generalità, il codice fiscale e la qualifica di riferimento dei contratti stipulati con l’ente, ovvero del titolo di studio di avviamento alle attività socialmente utili; d) dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni lavoratore non sia inferiore a € 671,39; e) dichiarazione che le procedure di stabilizzazione ricomprendono tutti i soggetti interessati. Questa Agenzia provvederà ad accreditare le risorse necessarie per la relativa contrattualizzazione, che, comunque, non potranno essere superiori, per ciascuna unità, alla spesa pro-capite posta a carico del fondo per il precariato in favore dei soggetti impegnati presso l’Amministrazione regionale. Va precisato che, per effetto delle disposizioni in parola, detto personale è contrattualizzato con le disposizioni già in uso per i soggetti impegnati presso l’Amministrazione regionale lavoratori in profili professionali riconducibili alle categorie A e B del contratto collettivo di lavoro del comparto. 3. Personale impegnato nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni Il secondo comma dell’art. 8 della legge regionale n. 16 del 2006 estende le disposizioni in materia di stabilizzazione anche ai soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni. In dipendenza di ciò per il predetto personale trovano applicazione le istruzioni impartite nel precedente punto 1. 4. Personale applicato presso gli uffici della Corte dei conti proveniente da processi di stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili Il terzo comma dell’art. 8 della legge regionale n. 16/2006 dispone che il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l’attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l’Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all’art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall’Amministrazione regionale. A tal fine i competenti uffici della Corte dei conti faranno pervenire al dipartimento regionale degli affari generali e del personale ed a questa Agenzia regionale per l’impiego l’elenco dei soggetti destinatari della disposizione in parola, indicando oltre le generalità, il codice fiscale e la qualifica di riferimento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero del contratto di diritto privato stipulato con la Corte dei conti. Il dipartimento regionale degli affari generali e del personale, ricevuto l’elenco, provvederà a richiedere a questa Agenzia l’accreditamento delle risorse per la relativa contrattualizzazione, utilizzando le sperimentate procedure in uso. Va precisato che, per effetto della disposizione in parola, detto personale è inserito nel contingente dei soggetti impegnati presso l’Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato e, pertanto, va contrattualizzato con le disposizioni già in uso per i predetti lavoratori in profili professionali riconducibili alle categorie A e B del contratto collettivo di lavoro del comparto. Detti lavoratori mantengono l’attuale assegnazione presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata sul sito internet ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. L’Assessore: SCOMA

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