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Ospedali giudiziari solo per gli adulti

Gli ospedali giudiziari vanno utilizzati solo per gli adulti!!

di Redazione

Corte costituzionale: la sentenza n. 324 del 17 luglio ha stabilito l?illegittimità costituzionale degli articoli del codice penale che prevedono il ricovero di minori in ospedali psichiatrici giudiziari. La questione è stata sollevata dal caso di una ragazza minorenne affetta da vizio di mente, accusata di omicidio preterintenzionale.

È necessario distinguere tra gli imputati adulti e quelli minorenni durante il trattamento penitenziario. Soprattutto quando si tratta di soggetti affetti da vizi di mente. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale che, nella sentenza emessa il 17 luglio (n. 324), ha dichiarato l?illegittimità costituzionale degli articoli 222, 206 e 312 del codice penale. Gli articoli in cui si autorizza la detenzione dei minori negli ospedali psichiatrici giudiziari. Tutto è nato nel corso del procedimento nei confronti di una ragazza minorenne accusata di omicidio preterintenzionale e di cui si è occupato il tribunale minorile di Brescia. In quell?occasione, il pubblico ministero ha chiesto il ricovero della ragazza in un ospedale giudiziario, avendone accertato la totale incapacità di intendere e di volere. Gli articoli del codice penale contestati dalla Corte prevedono il ricovero permanente o provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario per i minori di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, nel caso in cui venga commesso un reato in condizioni di infermità psichica (intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, o sordomutismo). Queste misure di sicurezza appaiono in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione in cui vengono tutelati i diritti dei soggetti deboli e delle personalità in formazione. La Corte fa notare l?incompatibilità con le norme internazionali sulla tutela dei minori. La Convenzione dei diritti del fanciullo, esecutiva in Italia dal ?91, afferma la necessità di un trattamento specifico e promuove l?adozione di leggi e procedure destinate specificatamente ai fanciulli. La sentenza ha rilevato una grave mancanza nel sistema ospedaliero italiano (che non prevede strutture sanitarie per simili situazioni), nonché un vuoto nell?attuale legislazione sulle misure di sicurezza per i minori. Le norme contestate, stilate nel 1930, danno maggiore risalto allo stato di infermità psicologica dell?imputato, senza tenere in considerazione l?età.

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