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Sardegna – Circolare esplicativa del Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo. (BUR n. 39 del 27 novembre 2006)
di Redazione
Consapevoli che le innovazioni introdotte dal Piano Paesaggistico Regionale rendono necessario un profondo mutamento nelle modalità di approccio alla lettura del territorio in ordine alle trasformazioni possibili, derivanti dal nuovo modo di intendere il paesaggio, e che tali innovazioni possono comportare momenti di perplessità e di incertezza da parte degli uffici tecnici comunali nellapplicazione dei piani urbanistici generali ed attuativi vigenti e nella assunzione delle determinazioni di competenza in ordine a progetti presentati e non ancora definiti, con la presente circolare si intendono fornire alcuni chiarimenti inerenti lapplicazione della disciplina del P.P.R., avendo particolare riguardo al regime transitorio ed allistituto dellintesa, che consentono di anticipare in parte lattuazione dei P.U.C. prima del loro completo adeguamento.
Anzitutto si rende necessario richiamare, a monte di ogni possibile lettura o interpretazione delle norme, la filosofia del P.P.R. che orienta gli interventi ammissibili verso obiettivi di qualità, bellezza e armonia con il contesto, basati sul riconoscimento delle valenze storico culturali, ambientali e percettive che richiedono una inversione di tendenza nelle scelte pianificatorie indirizzate verso il principio dello sviluppo sostenibile inteso come equilibrio tra esigenze di tutela ambientale e sviluppo economico, senza compromettere la capacità di soddisfare i bisogni delle future generazioni.
Ciò premesso, e nella ulteriore consapevolezza che ancora oggi, e non solo in Sardegna, non è facile ritrovare gli strumenti ed i criteri oggettivi con i quali può essere controllata la qualità degli interventi e portare a soluzione le problematiche più salienti riscontrate finora nellIsola dalle trasformazioni improprie in ambito rurale alla eccessiva proliferazione insediativa sulle coste e in ambito urbano, dalle problematicità delle urbanizzazioni extraurbane alla scarsa qualità delle nuove costruzioni ed alla modesta attenzione spesso dedicata alla tutela dei valori ambientali e storico culturali si è fermamente convinti che tutelare lidentità per costruire una nuova bellezza della Sardegna può contribuire alla costruzione di una rinascita fondata sul made in Sardinia e che attraverso la buona pianificazione si possa produrre valore aggiunto al semplice fare, e conseguentemente anche ricchezza.
Ambito di applicazione delle disposizioni del P.P.R.
In conformità a quanto consentito dalla L.R. n.8 del 25 novembre 2004, il P.P.R. è stato proposto, adottato ed approvato limitatamente allambito territoriale omogeneo costiero, comprendente i 27 ambiti di paesaggio individuati con riferimento ai criteri specificati nella relazione tecnica allegata al Piano che ne giustificano la delimitazione rappresentata sugli elaborati grafici; pertanto, ai sensi dellart.4, 4 comma, delle N.T.A., le disposizioni del P.P.R. sono immediatamente efficaci nelle parti dei territori comunali rientranti negli ambiti di paesaggio costieri di cui allart.14 delle stesse N.T.A.
Tale efficacia deve considerarsi riferita sia alle prescrizioni previste dalla normativa tecnica di attuazione che alle componenti di paesaggio, alle categorie ed ai relativi elementi costitutivi individuati nella cartografia, e produce immediati effetti in relazione alle attività di trasformazione del suolo limitatamente al territorio incluso negli ambiti di paesaggio di cui allart.14 delle N.T.A., senza quindi incidere sulle restanti aree del territorio regionale.
Come specificato nel 5 comma dello stesso art.4 fanno eccezione alla citata disposizione di carattere generale gli elementi di seguito indicati che sono invece soggetti alla disciplina del P.P.R. indipendentemente dalla loro localizzazione nellambito del territorio regionale:
-gli immobili e le aree caratterizzate dalla presenza di beni paesaggistici di valenza ambientale, storico culturale e insediativo;
-i beni identitari di cui di cui allart.6, 5 comma delle N.T.A.
La disciplina transitoria
La disciplina transitoria ha la funzione di regolamentare la realizzazione degli interventi consentiti fino alladeguamento dei piani urbanistici al P.P.R., conciliando le legittime aspettative pregresse con lesigenza di garantire la tutela del territorio attraverso lapplicazione delle disposizioni del piano paesaggistico.
Il tener conto degli interessi coinvolti non può comunque comportare alcuna deroga alle norme dettate dal P.P.R. né uno svilimento dei valori paesaggistici in esso riconosciuti, e si traduce in una serie di regole articolate nei seguenti punti:
a)previsione di norme di salvaguardia applicabili nelle more delladeguamento dei piani urbanistici al P.P.R., secondo quanto previsto dallart.145, 3 comma, del D.Lgs. n.42/2004, integrato dal D.Lgs. n.157/2006;
b)tipizzazione ed individuazione di beni paesaggistici in virtù del combinato disposto dellart.143, 1 comma, lett.i) del D.Lgs. n.157/2006 e art.134, 1 comma, lett. c) del D.Lgs. n.157/2006.
La disciplina transitoria è regolata dallart.15 delle N.T.A. che indica le differenti fattispecie di interventi ammessi, con specifica considerazione:
-della localizzazione e della relativa destinazione urbanistica nellambito del territorio comunale;
-della situazione procedurale e dello stato di attuazione dei piani esecutivi, ove esistenti;
-del tipo di strumento urbanistico generale vigente;
-delle eventuali implicazioni con la L.R. n.8/2004.
Fatta questa doverosa premessa si ritiene di dover evidenziare che, nella trattazione degli argomenti oggetto della circolare, si è fatto talvolta riferimento a casistiche che nella pratica possono presentarsi, senza comunque avere la pretesa di risolvere lintera gamma di situazioni concretamente riscontrabili nellambito dei territori comunali interessati, ritenendo, in questa prima delicata fase iniziale, di dover rafforzare le azioni di collaborazione tra Regione e Comuni mirate a perseguire, anche sulla scorta dei quesiti finora pervenuti, lobiettivo primario della interpretazione delle norme in coerenza con i concetti informatori del P.P.R. e con riferimento alla lettura coordinata dellintero corpo normativo.
Si è cercato inoltre di focalizzare lattenzione verso gli argomenti che hanno generato dubbi interpretativi, adottando quindi il criterio di analizzare il contenuto degli articoli riguardanti la normativa transitoria limitatamente alle parti che, per la loro complessità, hanno sollevato problematiche applicative evidenziate da tecnici comunali in sede di incontri specificamente dedicati alla discussione di argomenti riguardanti la materia urbanistica, ovvero sono stati oggetto di richieste di parere, anche informali, da parte dei soggetti interessati.
Lindividuazione dei Centri Storici
Particolare attenzione merita la trattazione della ammissibilità degli interventi nelle zone urbanistiche dei piani comunali che risultano interne al centro matrice individuato nella cartografia del P.P.R., il quale, considerato bene paesaggistico dinsieme, è soggetto alla normativa dello stesso P.P.R. indipendentemente dalla sua localizzazione nel territorio regionale.
Dal raffronto di tali perimetrazioni con quelle dei centri storici, quali appaiono nei piani urbanistici comunali, sono emersi sensibili scostamenti, peraltro più volte rilevati dalle amministrazioni comunali, derivanti dai fattori che hanno determinato le rispettive individuazioni, tra i quali le differenti scale adottate rispetto a quelle utilizzate nel P.P.R., i criteri seguiti nella perimetrazione, la documentazione storica di riferimento e le situazioni del tessuto urbanistico ed edilizio, soprattutto di frangia, che oggi si presenta in molti casi sostanzialmente modificato in modo irreversibile rispetto allo stato originario.
In altri termini lambito individuato come centro matrice negli elaborati cartografici del P.P.R. è attualmente interessato da destinazioni urbanistiche comprendenti, oltre alle zone A, anche altre zone omogenee, per lo più di completamento edilizio, individuate dai P.U.C. ai sensi del D.A. n.2266/83, nelle quali, prima dellapprovazione del P.P.R. esistevano legittime aspettative in relazione al rilascio delle concessioni edilizie; la individuazione operata dal P.P.R., senza disattendere tali legittime aspettative, ha soltanto rinviato alla fase di adeguamento comunale la soluzione del problema attraverso la puntuale e motivata delimitazione del centro storico, conseguente alle analisi documentali sulla nascita e sulla evoluzione nel tempo dellinsediamento originario fino alla situazione attuale.
Poiché loperazione di individuazione del Centro Storico secondo i criteri indicati nel P.P.R. è riferita alla sola delimitazione di un ristretto ambito territoriale, senza comportare alcun coinvolgimento delle altre parti del territorio comunale, tale attività deve intendersi indipendente dalla predisposizione dellintero piano urbanistico pur costituendone una fase importante, e può essere comunque anticipata al fine di consentire la soluzione dei problemi evidenziati.
Al fine di rendere libera lattività edilizia per le parti che non possiedono i requisiti tipici della zona A, lindividuazione del centro storico potrà quindi essere predisposta anche prima delladeguamento del P.U.C. al P.P.R. attraverso un atto ricognitivo che il Consiglio Comunale dovrà adottare e trasmettere allAssessorato dellUrbanistica ai sensi dellart.24 della legge n.47/85.
Latto ricognitivo dovrà perimetrale il centro di antica e prima formazione in scala opportuna secondo le indicazioni del P.P.R., art.52, comma 5, ovvero altra perimetrazione attraverso una verifica effettuata su vecchio catasto o altra cartografia storica, confermando la perimetrazione del Piano Particolareggiato.
Nellimpianto di prima e antica formazione, attraverso cartografia tematica contenente anche una indagine fotografica, dovranno essere individuate le parti dei tessuti degli isolati, quali: viabilità principale e secondaria, spazi pubblici, piazze e slarghi, nonché i caratteri tipologici alterati e che risultino non riconoscibili.
Per operare con quanto sopra i Comuni, qualora lo ritengano, potranno avvalersi della collaborazione con lufficio del piano regionale che sarà disponibile per digitalizzare la nuova perimetrazione utile alla ricognizione di cui sopra.
Analoga procedura può essere adottata nel caso della esatta delimitazione cartografica delle aree caratterizzate da manufatti di valore storico culturale e dei beni identitari, come definiti dallart.48, lettere a) e b).
In relazione al raffronto tra il centro matrice individuato nella cartografia del P.P.R. ed il centro storico già delimitato nei piani urbanistici comunali vigenti possono presentarsi i seguenti casi:
-zona A coincidente con il centro matrice: le concessioni edilizie posso essere rilasciate nel solo caso in cui la zona A sia interessata da un Piano Particolareggiato ed in conformità alle previsioni in esso contenute, semprechè lo stesso piano sia stato preventivamente riconosciuto coerente con i criteri e gli indirizzi contenuti nellart.52 del P.P.R. attraverso un atto ricognitivo della Amministrazione comunale;
-ambito del centro matrice più ampio rispetto alla zona A, comprendente anche altre zone urbanistiche: fino alla verifica della delimitazione del centro storico, da effettuarsi secondo la procedura suggerita, le operazioni consentite allinterno della perimetrazione del centro matrice sono limitate a quelle previste alle lettere a) e b), comma 1, dellart.52. Soltanto dopo tale verifica della delimitazione del centro storico approvata dal consiglio comunale gli interventi nelle zone escluse possono essere realizzati in conformità alle destinazioni di zona del piano urbanistico comunale vigente.
-Fino alladeguamento al P.P.R. sono comunque escluse, in ogni caso, edificazioni su lotti liberi, interni alle zone A, comunque delimitate.
Gli interventi nelle zone agricole
Per gli interventi nellagro il P.P.R. pone dei limiti e dei vincoli ad un uso arbitrario e non coerente con lattività agro pastorale delle aree classificate zone E agricole dai piani comunali, con particolare riferimento alla realizzazione di residenze, per le quali sono imposti dal Piano Paesaggistico limiti rigorosi, con lobiettivo prioritario di contenere i confini dellurbanizzato delle cinture periurbane, di consentire leffettivo esercizio delle attività agricole nelle aree produttive, e di salvaguardare i segni dei vecchi e nuovi paesaggi dellagricoltura e della pastorizia.
Tali concetti informatori che sottendono gli indirizzi e le prescrizioni contenute nei Titoli I, II e III delle N.T.A. del P.P.R., si ritiene debbano riguardare non solo le attività che devono essere poste in essere dagli Enti Locali nelladeguamento dei piani urbanistici ma anche gli interventi di trasformazione del suolo nel periodo transitorio, compreso tra lentrata in vigore del P.P.R. e lapprovazione degli stessi piani urbanistici.
Si citano in particolare:
-lart.13, comma 4, punto b), laddove si ribadisce il concetto che le trasformazioni del territorio devono tendere, con particolare attenzione, alla salvaguardia delle aree agricole;
-lart.15, comma 5, riguardante la riqualificazione urbanistica ed edilizia delle strutture esistenti destinate alle attività agricole;
-gli artt.29 e 30, diretti alla predisposizione della pianificazione settoriale e locale, ma utilizzabili anche nel periodo transitorio in quanto esprimono chiaramente gli obiettivi che il legislatore si propone con riferimento alle trasformazioni dei suoli vietandone, salvo le eccezioni richiamate negli stessi articoli, destinazioni ed utilizzazioni diverse da quelle agricole;
-lart.58, comma 7, laddove viene consentita la parcellizzazione dei fondi agricoli soltanto se funzionali alla attività agricola;
-lart.78, comma 1, punto b), che riafferma la salvaguardia dei suoli aventi potenzialità agricole ed il mantenimento delle attività produttive in atto;
-lart.83, specificamente riferito agli ambiti classificati dal P.P.R. come Nuclei e case sparse nellagro.
Con riferimento a questultimo articolo, per quanto riguarda le nuove costruzioni in agro, ledificazione è consentita in applicazione delle Direttive approvate con D.P.G.R. n. 228/1994 (peraltro esplicitamente richiamate dal comma 1, lett. a) dellart. 83), nel senso che i nuovi volumi edilizi, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività da parte degli imprenditori o dalle aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola, sono comunque realizzabili subordinatamente alla predisposizione di un progetto di miglioramento fondiario, adottando i parametri (superfici dei lotti ed indici fondiari) fissati dalle stesse Direttive. E il caso di sottolineare che, ai fini della definizione di imprenditore agricolo e di aziende che svolgono prevalente attività agricola, si deve far riferimento al D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99.
Soltanto nel caso in cui venga prevista tra le opere da realizzare anche la residenza per gli addetti allattività agricola, il lotto non dovrà essere inferiore a 3 ettari per lesercizio di attività di carattere intensivo e di 5 ettari per attività di carattere estensivo.
Gli edifici di cui sopra devono essere localizzati allesterno della fascia costiera, salvo dimostrazione della indispensabile esigenza della residenza allinterno di detta fascia; in tal caso dovrà essere applicata la procedura di cui allart.15, comma 4, attraverso lo strumento dellintesa.
Linerenza allesercizio dellattività agricola delle opere per le quali è richiesta la concessione edilizia deve essere motivata con la presentazione di un piano aziendale che giustifichi il dimensionamento degli edifici e rispetti le prescrizioni di cui allart.83, 1 comma, lettere c) e d) delle N.T.A. del P.P.R., riferite al dimensionamento degli edifici sulla base della superficie del fondo e allutilizzo dei materiali e delle caratteristiche costruttive correlate alle preesistenze tradizionali.
Ove lattività venga svolta da soggetti non aventi la qualifica di imprenditori agricoli e in assenza di un progetto di miglioramento fondiario, è consentita la realizzazione di strutture di appoggio non residenziali su fondi non inferiori a 3 ettari, secondo i parametri prescritti dallart. 83, 1 comma, punto b).
Gli indirizzi ed i criteri informatori del P.P.R. per le aree agricole di cui al citato art.83 si applicano sia alle opere esistenti classificate come nuclei e case sparse nellagro che ai nuovi interventi da realizzare nelle zone E agricole previste dai piani comunali, a patto che tali interventi siano diretti allesercizio dellattività agricola e coerenti con le componenti di paesaggio in cui ricadono.
Si richiama lattenzione sulle opportunità offerte dal comma 5 dellart.83, per il quale gli edifici esistenti non più necessari alluso agricolo possono essere convertiti in strutture per il turismo rurale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 12 agosto 1998, n.27. Ne consegue che può essere esercitata anche lattività agrituristica, ma soltanto nei casi di riconversione di fabbricati esistenti, senza incrementi volumetrici, e semprechè risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla L.R. 23 giugno 1998, n.18.
Le medesime finalità di mantenimento della vocazione agricola del fondo ispirano la normativa per gli insediamenti specializzati di cui allart.85, consistenti in strutture insediative nelle quali vengono esercitate attività produttive legate al settore agropastorale ed a quello della pesca, connesse alla valorizzazione dei prodotti del fondo.
Anche in tale ipotesi è prevista la presentazione di un piano aziendale che motivi le specifiche esigenze richiedenti lampliamento edificatorio per una gestione ottimale delle attività esercitate; la pianificazione comunale deve privilegiare la riqualificazione e la riutilizzazione del patrimonio abbandonato e la sua riconversione al turismo rurale, preservando la destinazione agricola del fondo e limitando ogni possibilità di trasformazione a carattere residenziale degli edifici esistenti.
La realizzazione di nuovi complessi specializzati è condizionata ad una dimensione minima di 2 ettari per le colture orticole, previo rilascio di adeguata garanzia fidejussoria.
Le attività ammesse dallart.15
Il comma 1 dellart.15, nel ribadire quanto già contenuto nel Decreto Urbani circa gli ambiti fatti salvi dal P.P.R., ammette lattività edilizia nelle zone A e B delimitate nei piani urbanistici comunali mentre, per quanto riguarda le zone C, gli interventi sono consentiti se tali zone presentano i requisiti specificati nello stesso comma 1, tenendo presente che i confini con zone urbanistiche a destinazione differente dalla A o dalla B non costituiscono motivo di interclusione.
Ai sensi del comma 2 dellart.12 per le sole zone omogenee C, D e G la realizzazione degli interventi è comunque subordinata, ove riguardino parti di territorio ricadenti nelle aree dei 300 metri dalla battigia, al raggiungimento dellintesa di cui allart.11; questultima condizione è da applicare anche per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, punto 3, dellart.20, ove interessino ambiti compresi nel limite dei 300 metri di che trattasi mentre nelle zone A e B gli interventi sono sempre consentiti, anche nel limite dei 300 metri, in conformità alle norme dettate dal P.U.C. Lo stesso comma 2 dellart.12 pone invece il vincolo di integrale conservazione, e quindi la inedificabilità, della fascia di rispetto costiero per le zone E, F ed H.
Per rispondere ai quesiti, anche informali, formulati allAssessorato circa lammissibilità degli interventi nei piani attuativi ricadenti nelle zone C, D e G dei Comuni non dotati di P.U.C. approvato, si ribadisce la realizzabilità degli interventi previsti negli stessi piani indipendentemente dalla localizzazione nel territorio comunale (e quindi sia allinterno che allesterno della fascia dei 2000 metri dalla battigia marina) se, alla data di pubblicazione della delibera G.R. n.33/1 del 10 agosto 2004, si era determinato il mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi nel senso indicato dalla lettera a) del 2 comma dellart.15; per quanto riguarda gli interventi nelle zone F oltre tale condizione deve essere verificata anche quella riguardante il rispetto dei parametri di cui allart.6 della L.R. n.8/2004 circa il dimensionamento dei posti letto nella fascia costiera del Comune in cui ricade lintervento. Sono altresì realizzabili i piani attuativi localizzati oltre la fascia dei 2000 metri dal mare se approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del P.P.R., subordinatamente al raggiungimento dellintesa di cui allart.11.
Dopo quanto è stato già detto, i commi successivi non presentano particolari difficoltà interpretative; giova comunque rilevare che per Comuni non dotati di P.U.C. si intendono quelli in possesso di piani urbanistici generali (per lo più P.d.F. e P.R.G.) che non hanno conseguito lapprovazione entro i 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. n.8/2004, mentre laltra categoria riguarda i Comuni dotati di P.U.C approvato entro i predetti termini.
In relazione al comma 4 si ricorda che il completamento degli interventi urbanistici ed edilizi per le fattispecie di cui al comma 2, lett. b), ed al comma 3 è consentito soltanto nei casi in cui i menzionati piani attuativi abbiano completato lintera procedura di approvazione alla data di adozione del Piano paesaggistico Regionale, tenendo presente che, nel caso di lottizzazioni, a tale data la convenzione doveva essere pienamente efficace (ossia registrata e non decaduta per decorrenza del termine assegnato per lesecuzione delle urbanizzazioni) e, nel caso di piani attuativi di iniziativa pubblica, gli stessi dovevano aver conseguito, alla stessa data, lapprovazione definitiva.
Con riferimento al 5 comma si evidenzia la possibilità offerta ai Comuni interessati da particolari esigenze abitative di approvare piani urbanistici esecutivi di iniziative pubblica o privata in zone C riguardanti interventi di tipo esclusivamente residenziale, se necessari al soddisfacimento di documentato fabbisogno insediativo, previa verifica di compatibilità degli interventi proposti con le previsioni del P.P.R. e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 146 e 147 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., riguardanti lautorizzazione paesaggistica, ove prevista.
Tali interventi devono essere autorizzati con delibera della Giunta regionale, previa intesa ai sensi dellart.11.
Lintesa come strumento di attuazione del P.P.R. secondo lart.11 delle N.T.A.
LIntesa è una modalità di attuazione del PPR attraverso la quale la Regione, la Provincia, il Comune ed i privati concorrono, di comune accordo, alla valutazione delle iniziative proposte dai soggetti interessati in relazione al complessivo rispetto dei valori paesaggistici contenuti nel PPR ed alle regole generali e particolari in materia di urbanistica e di paesaggio, in ossequio ai principi di partecipazione democratica e di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio e nellambito delle specifiche attribuzioni di competenza istituzionale degli Enti Locali.
Ai sensi dellart.11 delle N.T.A. del PPR le iniziative ed i programmi sottoposti allIntesa sono diretti, in via generale, alla definizione di azioni strategiche preordinate a disciplinare le trasformazioni ed il recupero urbanistico del territorio in attuazione delle previsioni del PPR, ed orientate verso obiettivi di qualità paesaggistica basati sul riconoscimento delle valenze storico-culturali, ambientali e percettive dei luoghi.
In sede di Intesa vengono altresì valutate le esigenze di gestione integrata delle risorse, assicurando un equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi e la conservazione dellhabitat naturale, secondo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa allattuazione della Gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del Mediterranean Action Plan (MAP), elaborato nellambito della Convenzione di Barcellona.
Per lattivazione dellIntesa valgono, in quanto compatibili, le procedure previste dagli artt.20, 21 e 22 della L.R. n.40/90 per le conferenze di servizio e dalla legge n.241/90; il raggiungimento dellIntesa in relazione alle iniziative ad essa sottoposte è condizione per ladeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni che in tale sede vengono concordate, nel senso che i risultati dellintesa, saranno recepiti dal P.U.C. ed inseriti nella programmazione comunale.
La Regione Sardegna, al fine di coordinare le iniziative comunali nelle aree ricadenti nei territori extraurbani degli ambiti costieri e di utilizzare al meglio le risorse territoriali e finanziarie da destinare a tali iniziative, promuove la predisposizione di programmi da realizzare in forma negoziata e coerente con le previsioni contenute nello stesso P.P.R. e negli strumenti urbanistici ai diversi livelli territoriali.
Possono essere interessati alle iniziative, oltre alla Regione ed agli Enti Locali, soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, nonché soggetti privati i quali devono comunque impegnarsi a partecipare, in modo concordato e coordinato, alla loro predisposizione e realizzazione.
Le aree oggetto delle proposte possono riguardare il territorio di uno o più Comuni contermini, anche se appartenenti a Province diverse, e devono riguardare interventi organici finalizzati alla valorizzazione di ambiti di nuovo impianto, riguardanti territori caratterizzati da peculiari situazioni sotto il profilo ambientale, culturale, sociale ed economico, nonché comparti territoriali ricadenti in zone degradate per le quali si ritengono necessarie azioni di riqualificazione e di recupero attraverso il coinvolgimento di più soggetti, pubblici e/o privati.
Gli interventi da sottoporre allIntesa nel periodo transitorio
Oltre le iniziative di cui sopra, che costituiscono veri e propri strumenti di attuazione del P.P.R., nel periodo transitorio di 12 mesi dallapprovazione del P.P.R. e fino alladeguamento degli strumenti urbanistici allo stesso, sono assoggettati alla procedura dellintesa i seguenti interventi:
-opere entro i 300 metri dal mare, ricadenti nelle zone omogenee C, D e G, semprechè consentite dalle N.T.A. del P.P.R. (art.12, 2 comma);
-interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici (art.20, 2 comma, punto 3 a);
-infrastrutture puntuali e di rete, purchè previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R. (art.20, 2 comma, punto 3 b);
-completamento degli interventi urbanistici ed edilizi previsti negli strumenti urbanistici di cui al comma 3 dellart.15 , per i quali non siano stati rilasciati alla data di entrata in vigore del PPR (8 sttembre 2006) i relativi titoli abilitativi;
-operazioni sulle opere esistenti ricadenti nelle zone omogenee D, E, F, G e H solo se finalizzate alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per lesercizio di attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali (art.15, 5 comma);
-interventi di edilizia residenziale programmati in zone C non convenzionate alla data di approvazione del P.P.R., se necessari al soddisfacimento di documentati fabbisogni abitativi, previa verifica di compatibilità degli interventi proposti con le previsioni del P.P.R., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni (art.15, 5 comma);
-nelle aree già interessate da insediamenti turistici o produttivi nella fascia costiera (art.20, 2 comma, punto 2) per interventi di:
oriqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti;
oriuso e trasformazione a scopo turistico-ricettivo di edifici esistenti;
ocompletamento degli insediamenti esistenti;
-modifiche di destinazione duso di edifici esistenti nella fascia costiera finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi e ricettività solo se contigue ai centri abitati e subordinatamente alla preventiva verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale e del fabbisogno di ulteriori posti letto (art.20, 2 comma, punto 1);
-edifici ad uso abitativo di pertinenza delle aziende agricole, nei casi in cui venga dimostrata lindispensabile esigenza di localizzare nella fascia costiera la residenza per la conduzione dellattività agricola esercitata (art.83, comma 1, lettera a);
La procedura dellintesa
La procedura dellintesa prevista nel quadro delle N.T.A. trova particolare applicazione nella fase transitoria, fino alladeguamento della pianificazione comunale e provinciale alle norme del P.P.R.
Con riguardo soprattutto alla citata fase transitoria requisito di ammissibilità della richiesta è che gli interventi proposti allintesa siano conformi alle prescrizioni del P.P.R.
Nel caso in cui si tratti di interventi di iniziativa privata, che devono essere inoltrati al Comune dai titolari interessati, è necessario da parte dellamministrazione comunale accertare la volontà dei proprietari o altri aventi titolo a realizzare gli interventi stessi ovvero recepire le proposte degli interessati qualora non in contrasto con le previsioni della pianificazione comunale.
La richiesta di intesa è formulata da parte di ciascun comune alla Regione e riguarda tutti gli interventi rientranti nelle fattispecie sopra richiamate e per le quali vi sia interesse degli aventi titolo.
In casi particolari potranno essere prese in considerazione anche richieste di intesa ulteriori, relative ad interventi che non è stato possibile includere nella prima richiesta, purchè nel previsto termine di 12 mesi.
Questo consentirà alla Regione una valutazione complessiva dellimpatto paesaggistico degli interventi.
Si precisa che, nel caso di piani articolati e complessi (quali ad esempio gli accordi di programma ed i piani urbanistici esecutivi che comportano, in generale, una pluralità di interventi anche infrastrutturali) il mancato rilascio di una sola parte dei titoli abilitativi afferenti tali interventi subordina il completamento degli stessi al raggiungimento dellintesa prescritta; è quindi evidente che, nella fattispecie, occorre trasmettere alla Regione lintero piano esecutivo al fine di una compiuta valutazione del completamento richiesto in sede di intesa, specificando i tempi di completamento delle opere edilizie e delle urbanizzazioni
La procedura da attivare deve, in primo luogo coinvolgere lAmministrazione comunale che, previa istruttoria dellUfficio tecnico e a cura del relativo Responsabile del Procedimento, inoltrerà la proposta allAssessorato dellUrbanistica, al quale dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
-delibera dellorgano esecutivo nella quale si esprime lassenso per la attivazione delle iniziative. La delibera dovrà riguardare tutte le fattispecie proposte allintesa;
-relazione illustrativa degli interventi oggetto dellintesa corredati di idonea documentazione cartografica e progettuale, delle tipologie edilizie e delle opere di urbanizzazione da realizzare, tenendo conto della esigenza di illustrare il rispetto degli obiettivi di qualità paesaggistica basati sul riconoscimento delle valenze storico culturali, ambientali e percettive dei luoghi;
-documentazione amministrativa necessaria per poter valutare compiutamente le proposte comunali;
-relazione istruttoria degli uffici tecnici comunali corredata da tutte le documentazioni relative alla autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.05.
Una volta inviata la richiesta da parte del Comune per lattivazione della procedura di intesa, il Direttore Generale dellAssessorato dellUrbanistica convoca la conferenza di servizio, ai sensi della normativa vigente, da tenersi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di attivazione; eventuali richieste di chiarimenti o di documentazione integrativa interrompono il periodo suddetto.
Nelle more dello svolgimento della conferenza il Direttore Generale dellUrbanistica, qualora ricorrano le condizioni di opportunità convoca un preliminare tavolo tecnico di esame dellistanza invitando i rami tecnici ed amministrativi delle Amministrazioni regionale, provinciale e comunale interessate, al fine di conseguire una comune valutazione istruttoria.
Il raggiungimento dellintesa è formalizzato con verbale della Conferenza di servizio, che dà atto del percorso di valutazione seguito, ed è sottoscritto dalle parti convocate, impegnandole ad emanare coerentemente tutti gli atti autorizzativi o pareri necessari alla esecutività degli interventi.
I responsabili degli Enti e dei rami tecnici ed amministrativi delle Amministrazioni invitate e quelli istituzionali devono essere muniti di delega da parte del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Regione, quando non direttamente partecipanti.
La Giunta, su proposta dellAssessore competente in materia urbanistica, con proprio atto deliberativo, prende atto del conseguimento dellintesa; dellavvenuta adozione dellatto deliberativo è dato avviso con pubblicazione sul BURAS.
La pubblicazione della delibera dintesa comporta lautomatica abilitazione degli organi preposti al rilascio dei titoli necessari allavvio degli interventi e lobbligatorietà, da parte delle Amministrazioni comunali, di recepire nella redigenda pianificazione, quanto autorizzato dallintesa.
Per procedimenti minori, di portata limitata e comunque comportanti interventi edilizi inferiori ai 500 mc, salva la prescritta coerenza con il P.P.R., verrà attivata una procedura semplificata, conforme alle regole del procedimento autorizzativo, che si conclude con Determinazione del Direttore Generale dellUrbanistica da pubblicarsi sul BURAS.
A titolo esemplificativo si descrivono alcune attività istruttorie e procedurali da attivare nel caso delle fattispecie che si presume possano presentarsi con maggior frequenza nel periodo transitorio.
Completamento degli interventi urbanistici ed edilizi compresi nei piani attuativi di cui al comma 4 dellart.15
Trattasi di piani urbanistici attuativi legittimamente autorizzati, ricadenti nel territorio dei Comuni dotati di P.U.C. approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dellart.8 della L.R. n.8/2004 (ossia P.U.C. adeguati ai vecchi PP.TT.PP.) e di quelli riguardanti le stesse fattispecie, localizzate oltre la fascia di rispetto costiero dei 2000 metri dalla battigia, che interessano i Comuni dotati di Piani urbanistici generali non adeguati ai vecchi PP.TT.PP. (P.d.F., P.R.G. e P.U.C.).
I piani attuativi sottoposti allintesa possono oggi trovarsi in situazioni differenti per quanto riguarda gli aspetti esecutivi, ad esempio nei riguardi delle opere di urbanizzazione e delle altre opere previste, non ancora completamente realizzate o non ancora iniziate per il mancato rilascio della concessione edilizia. Il predetto comma 4 ne consente quindi il completamento subordinatamente al raggiungimento dellintesa, attraverso la quale si verificherà la proposta sotto il profilo del rispetto dei valori paesaggistici assunti dal P.P.R., la tutela dei quali potrà eventualmente richiedere adeguamenti delle opere non ancora realizzate, finalizzati alla diminuzione degli impatti sul territorio.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, ove si tratti di casi riguardanti soggetti privati, gli interessati devono rivolgere istanza ai Comuni, corredata degli indispensabili elaborati tecnici (planivolumetrico, tipologie edilizie, progetto delle opere di urbanizzazione, ecc.), della documentazione amministrativa inerente gli interventi (tra cui le delibere di approvazione e le convenzioni urbanistiche), e di una relazione riguardante lo stato di realizzazione dei piani attuativi.
Gli uffici tecnici comunali, valutate le proposte anche alla luce del P.P.R., predispongono una relazione istruttoria per tutti gli interventi che saranno organicamente inseriti nella richiesta, da adottarsi con delibera dellorgano esecutivo.
Interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia cui allart.15, 5 comma.
Riguarda le strutture esistenti, localizzate nelle zone D, E, F, G e H previste nei piani urbanistici comunali vigenti, attualmente destinate ad attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali, per i quali sono consentite, attraverso listituto dellintesa, soltanto operazioni di riqualificazione urbanistica ed edilizia, intendendo con ciò escludere, nel periodo transitorio, operazioni di ampliamento delle attuali attività. Rientrano tra le fattispecie dello stesso 5 comma anche gli interventi in zona C non interessati da piani attuativi, di cui si è già trattato nelle considerazioni di carattere generale riguardanti le attività ammesse nellart.15.
Anche nel caso degli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti contemplate nel 5 comma gli interessati devono rivolgere istanza ai Comuni, corredata degli indispensabili elaborati grafici che rappresentino in scala adeguata le opere esistenti e le operazioni di riqualificazione che si intendono apportare, illustrate in una relazione tecnica, accompagnata dalla documentazione amministrativa riguardante la situazione dellopera sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
Gli uffici tecnici comunali, valutate le proposte anche alla luce del P.P.R., predispongono una relazione istruttoria per tutti gli interventi che saranno organicamente inseriti nella richiesta, da adottarsi con delibera dellorgano esecutivo.
Per quanto riguarda la programmazione urbanistica dei territori extraurbani la procedura dellintesa si presenta più articolata in quanto deve svolgersi parallelamente alle fasi normalmente previste per lapprovazione dei piani urbanistici comunali, comprendenti ladozione, la pubblicazione e lapprovazione definitiva, nel corso delle quali il Comune può convocare conferenze di servizio ed incontri tecnici con lAssessorato regionale dellUrbanistica per discutere le problematiche che si presentano durante lintero processo di costruzione del piano per il territorio extraurbano; soltanto dopo la conclusione dellaccennato procedimento, peraltro previsto dalle vigenti disposizioni, è indetta la convocazione per la stipula dellintesa tra Comune, Provincia e Regione, formalizzata con Decreto del Presidente della G.R., che equivale alla verifica di coerenza prevista dallart.31 della L.R. n.7/2002.
LUfficio del Piano dellAssessorato dellUrbanistica è disponibile a fornire supporto tecnico finalizzato al trasferimento delle conoscenze territoriali utili alla valutazione degli interventi da sottoporre allintesa sotto il profilo del perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica.
F.to LAssessore
Ing. Gian Valerio Sanna
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