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Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori tra le Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam

di Redazione

Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori tra le Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam Atto del 21.4.2004 – (Suppl. Ord. n. 149 alla G.U. n. 206/2004) … Articolo 1 Campo di applicazione 1. La presente Convenzione si applica allorquando un minore che non abbia ancora raggiunto i limiti di età ai fini d’adozione fissati dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, cittadino di uno dei due Stati contraenti e che risieda abitualmente sul territorio di quello Stato, debba essere adottato da una persona o da una coppia unita in matrimoni abitualmente residente nel territorio dell’altro Stato contraente ( di seguito denominati come adottanti). La presente Convenzione si applica parimenti al minore apolide residente abitualmente sul territorio degli Stati contraenti ove debba essere adottato da una coppia unita in matrimonio o da una persona residente abitualmente sul territorio dell’altro Stato contraente. 2. L’adozione richiamata al comma 1 del presente articolo è quella che crea il legame di filiazione legittima tra gli adottanti e l’adottato. Articolo 7 Possibilità di collaborazione ai fini dell’applicazione della presente Convenzione Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le autorità centrali degli Stati contraenti possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche competenti del loro Stato, e anche di enti autorizzati nel campo dell’adozione conformemente alla loro legislazione nazionale (di seguito denominati enti autorizzati). Articolo 8 Enti autorizzati 1. L’ente che opera in conformità alla legislazione dello Stato di accoglienza, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’autorità centrale dello Stato di origine, è abilitato a svolgere attività umanitarie e senza scopo di lucro sul territorio dello stato di origine, al fine di assistere gli adottanti che hanno residenza abituale sul territorio dello Stato di accoglienza nelle procedure di adozione di minori residenti abitualmente sul territorio dello Stato di origine in conformità alla presente Convenzione. 2. Per ottenere l’autorizzazione da parte dell’autorità centrale dello Stato di origine, l’ente deve corrispondere a tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale dello Stato di origine; disporre di programmi umanitari, di progetti di attività senza scopo di lucro nel campo dell’adozione,.ivi compresi aiuti finanziari per fini umanitari agli istituti di assistenza all’infanzia nello Stato di origine. 3. D’intesa tra gli Stati contraenti e sulla base di un’autorizzazione espressa, rilasciata in forma scritta dall’autorità centrale dello Stato di accoglienza, un ente autorizzato può esercitare le specifiche attività richiamate agli articoli 16, 17 (comma 2), 18, 20, 22 e 24 della presente Convenzione. L’ente autorizzato svolge la propria attività essendo sottoposto alla duplice vigilanza sia dell’autorità centrale dello Stato di accoglienza che dell’autorità centrale dello Stato di origine. 4. I diritti e gli obblighi dell’ente autorizzato che opera sul territorio dello Stato di origine sono stabiliti dalla legislazione di quest’ultimo. …

Partecipa alla due giorni per i 30 anni di VITA

Cara lettrice, caro lettore: il 25 e 26 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano, VITA festeggerà i suoi primi 30 anni con il titolo “E noi come vivremo?”. Un evento aperto a tutti, non per celebrare l’anniversario, ma per tracciare insieme a voi e ai tanti amici che parteciperanno nuovi futuri possibili.