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Legge di conversione del Dl 10 luglio 2003, n. 165, recante “Interventi urgenti a favore della popolazione irachena”. Testo coordinato

di Redazione

Legge 1 agosto 2003, n. 219 (GU n. 191 del 19-8-2003) Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonche’ proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n.165 Testo del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 158 del 10 luglio 2003), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena» (GU n. 191 del 19-8-2003) Capo I Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e interventi per calamita’ all’estero Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq 1. E’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme gia’ iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita’ previste dal presente decreto. La missione assicura altresi’ i rapporti con le autorita’, le strutture amministrative e di governo, nonche’ con le autorita’ locali e la partecipazione alle attivita’ degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati (( in particolare: )) a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita’ pubblica, con particolare riferimento alla attivita’ di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita’ delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonche’ al restauro dei beni culturali danneggiati. Art. 2. Organizzazione della missione 1. L’attivita’ di coordinamento degli interventi di cui all’articolo 1 e’ disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (( da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono definite: a) le modalita’ di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita’ e le strutture amministrative locali e di governo; b) la composizione dell’organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale e’ compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attivita’ di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari. 2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita’ di cui al presente Capo e’ corrisposta l’indennita’ di missione prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento. Art. 3. Regime degli interventi 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all’invio in missione del personale, all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all’articolo 4, nonche’ all’acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo. 2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri puo’ procedere ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b), (( e comma 5, )) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l’articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia. 5. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati e’ necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria. 6. Per le attivita’ di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro e’ tenuto a consentire. In virtu’ dell’impegno medesimo viene altresi’ riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potra’ avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo. Art. 4. Risorse umane e dotazioni strumentali 1. Il Ministero degli affari esteri e’ autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi (( di diritto privato o pubblico )) specializzati ed a stipulare (( contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente )) con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita’ in deroga a quanto stabilito dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Il Ministero degli affari esteri e’ autorizzato, per la durata degli interventi di cui all’articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita’ di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero degli affari esteri e’ autorizzato a stipulare contratti per l’acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attivita’ di cui al comma 1, con le procedure previste dall’articolo 3, comma 3. (( 3-bis. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari. )) Art. 5. (Soppresso) Capo II Invio in Iraq di un contingente militare e proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali Art. 6. Invio in Iraq di un contingente militare 1. E’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l’invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese. Art. 6-bis. Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso (( 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6. )) Art. 7. (Soppresso) Art. 8. (Soppresso) Art. 9. (Soppresso) Art. 10. Rinvii normativi 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Art. 10-bis. Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali (( 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita’, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. )) Art. 11. Indennita’ di missione 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti (( di cui all’articolo 6, )) e’ corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennita’ di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita’ e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. La misura dell’indennita’ di cui al comma 1 e’ calcolata sul trattamento economico all’estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 3. (Soppresso). 4. (Soppresso). Art. 12. Disposizioni in materia contabile 1. Le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d’armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sugli stanziamenti (( di cui all’articolo 18, comma 4. )) Art. 13. (Soppresso) Art. 14. (Soppresso) Art. 15. (Soppresso) Capo III Disposizioni in materia penale Art. 16. Disposizioni in materia penale 1. Al personale militare impiegato nelle operazioni (( di cui all’articolo 6, )) si applicano il codice penale militare di guerra e l’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle (( operazioni di cui agli articoli 1 e 6, )) sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, (( e sentito il Ministro della difesa, )) per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e’ del Tribunale di Roma. 4. (Soppresso). Capo IV Disposizioni finali Art. 17. Disposizioni di convalida 1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attivita’ svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 18. Copertura finanziaria 1. (Soppresso). 2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. (Soppresso). (( 4. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, pari a 232.451.241 euro per l’anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. )) 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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