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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord relativo alle misure p

di Redazione


Testo in vigore dal: 11-7-2003
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               ART. 1.
   1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare
l'Accordo  quadro  tra la Repubblica francese, la Repubblica federale
di  Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di
Svezia  e  il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
relativo   alle  misure  per  facilitare  la  ristrutturazione  e  le
attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
Farnborough il 27 luglio 2000.


ART. 2.
   1.  Piena  ed  intera esecuzione e' data all'Accordo quadro di cui
all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro
stesso.

ART. 3.
   1.  Al  comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
     "c)  verso  i  Paesi  nei  cui  confronti  sia  stato dichiarato
l'embargo  totale  o parziale delle forniture belliche da parte delle
Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";
     b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
     "d)  verso  i  Paesi  i  cui  governi sono responsabili di gravi
violazioni  delle  convenzioni  internazionali  in materia di diritti
umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o
del Consiglio d'Europa;".

                              ART. 4.
     1.  All'articolo  5  della  legge  9  luglio  1990, n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con
riguardo   alle   operazioni   svolte   nel   quadro   di   programmi
intergovernativi  o  a  seguito  di concessione di licenza globale di
progetto o in relazione ad esse";
     b)  al  comma  3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a
licenza  globale  di  progetto  con  l'indicazione  dei Paesi e delle
imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai
Paesi  partner  relative  a  programmi  a  partecipazione  italiana e
sottoposti al regime della licenza globale di progetto";
     c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
     "3-bis.  I  titolari  di  licenza globale di progetto forniscono
annualmente  al Ministero degli affari esteri una relazione analitica
sulle   attivita'   espletate  sulla  base  della  licenza  ottenuta,
corredata   dai   dati   su  tutte  le  operazioni  effettuate.  Tale
documentazione  e'  parte  integrante della relazione di cui al comma
1".

ART. 5.
   1.  All'articolo  9  della  legge  9  luglio  1990,  n.  185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma  4, la parola: "UEO" e' sostituita dalla seguente:
"UE";
     b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
     "7-bis.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo le
operazioni  svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi
di cui all'articolo 13, comma 1".

ART. 6.
   1.  Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n.
185, e' aggiunto il seguente:
     "5-bis.  Alla  domanda  di  licenza  globale  di progetto di cui
all'articolo    13,    comma    1,    deve   essere   acclusa   copia
dell'autorizzazione  a  trattare,  fatta eccezione per i programmi di
cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
     a)  la  descrizione del programma congiunto, con indicazione del
tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
     b)  le  imprese  dei  Paesi di destinazione o di provenienza del
materiale  ove  gia' individuate nell'ambito del programma congiunto.
Laddove  esse  non  siano ancora individuate, la loro identificazione
successiva  va  comunicata  al  Ministero  degli  affari esteri entro
novanta giorni dall'individuazione;
     c)  l'identificazione  dei  destinatari  (autorita' governative,
enti  pubblici  o  privati  autorizzati)  nell'ambito  del  programma
congiunto.  Tale  identificazione  non e' richiesta per le operazioni
previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".

ART. 7.
   1.  Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione puo'
assumere  anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a
singolo  operatore,  quando  riguarda  esportazioni,  importazioni  o
transiti  di  materiali  di  armamento  da  effettuare  nel quadro di
programmi   congiunti  intergovernativi  o  industriali  di  ricerca,
sviluppo,  produzione di materiali di armamento svolti con imprese di
Paesi  membri  dell'UE  o  della  NATO  con  i  quali  l'Italia abbia
sottoscritto  specifici  accordi  che  garantiscano,  in  materia  di
trasferimento  e  di  esportazione  di  materiali  di  armamento,  il
controllo  delle  operazioni  secondo  i  principi  ispiratori  della
presente  legge.  Tali  accordi devono inoltre prevedere disposizioni
analoghe  a  quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la
Repubblica   francese,   la   Repubblica  federale  di  Germania,  la
Repubblica  italiana,  il  Regno  di  Spagna, il Regno di Svezia e il
Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
misure   per   facilitare   la   ristrutturazione   e   le  attivita'
dell'industria  europea  per  la  difesa,  fatto  a Farnborough il 27
luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre,
essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati
o  prodotti  sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per
uso militare nazionale".

ART. 8.
   1.  All'articolo  14  della  legge  9  luglio  1990,  n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole: ", ad
eccezione  dei  casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in
caso di licenza globale di progetto";
     b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione"
sono  inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale
di  progetto  che e' rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed
e' prorogabile,".

ART. 9.
   1.  Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
le  parole:  "ai  Ministri"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "alle
Amministrazioni".

ART. 10.
   1.  All'articolo  20  della  legge  9  luglio  1990,  n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma  1,  alinea,  sono  aggiunte,  in fine, le parole:
"ovvero in caso di licenza globale di progetto";
     b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
     "4-bis.  In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di
progetto,  l'impresa  e'  tenuta  a  conservare  per  cinque  anni la
documentazione  relativa  ai  materiali  forniti,  utile ad attestare
l'arrivo  a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente
legge  tale  documentazione  dovra'  essere  esibita su richiesta del
Ministero degli affari esteri".

ART. 11.
   1.    Per    quanto   attiene   ai   programmi   di   coproduzione
intergovernativa  per  la  produzione  di materiali di armamento e di
equipaggiamento  delle  Forze  armate e di polizia, gia' avviati alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi
della   legge  9  luglio  1990,  n.  185,  l'operatore,  in  caso  di
concessione  di  licenza  globale  di progetto, presenta l'elenco dei
materiali  fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero
della  difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione
doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.

ART. 12.
   1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sono  determinate  le  condizioni per l'applicazione delle
norme  relative  al segreto di Stato e alle notizie di cui e' vietata
la  divulgazione,  ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto
11  luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della
NATO  con  i  quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  specifici accordi
intergovernativi  in  materia  di  trasferimento e di esportazione di
materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

ART. 13.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  29.500  euro  annui  a  decorrere dal 2003, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 17 giugno 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini, Ministro degli affari esteri

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