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Determinazione per il 2003 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse (GU. n. 86 del

di Redazione

IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Ritenuto  opportuno  dare  la  massima  diffusione agli importi dei
limiti  di  reddito  vigenti nell'anno 2003 stabiliti dalla legge sia
per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno
in  favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti,
sia  per  la  concessione  della  pensione di reversibilita' a favore
delle  categorie  di  cui  al sesto comma dell'art. 24 della legge 28
febbraio  1986,  n.  41, subordinata anch'essa al possesso di redditi
non  superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni
ai mutilati ed invalidi civili totali;
  Ritenuto,  altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari
gli  importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita' concessi
alle categorie di cui sopra;
  Visti  gli  importi  dei  limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6
dell'art.  14-septies  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
dicembre  1979,  n.  643,  rivalutabili  annualmente sulla base degli
indici  delle  retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria rilevate
dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;
  Visto  il  comma  12  dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  in  base  al  quale  a decorrere dal 1 gennaio 1998 ogni rinvio
normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai
fini   della   scala   mobile   delle   retribuzioni  dei  lavoratori
dell'industria  deve  intendersi  riferito  all'indice  dei prezzi al
consumo    per    famiglie   di   impiegati   ed   operai   calcolato
dall'I.S.T.A.T.;
  Visto  l'art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede
che,  ai  fini  della  concessione dell'assegno mensile agli invalidi
civili  parziali,  dovra'  farsi  riferimento  al  limite  di reddito
individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
  Visti  gli  articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
in  base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di
comunicazione  nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le
modalita'  previste  dal  comma  2  dell'art. 1 della legge 6 ottobre
1986, n. 656;
  Visto  l'art.  1  della  legge  11  ottobre  1990,  n.  289, che ha
istituito  in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile
di frequenza;
  Vista  la  legge  3  aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo
importo della speciale indennita' istituita dall'art. 3 comma 1 della
legge  21  novembre  1988,  n.  508  a  favore  dei ciechi parziali a
decorrere  dal  1  gennaio  2002, con adeguamento periodico annuale a
decorrere dal 1 gennaio 2003;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia
di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati
che,  all'art.  1,  dispone  che  con  decorrenza  dal  1  marzo 1991
l'indennita'  di  accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti
e'  stabilita  in  misura  uguale  all'indennita'  di  assistenza  ed
accompagnamento  di  cui all'art. 3, comma 2, lettera A della legge 6
ottobre 1986, n. 656 e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2  della  citata legge n. 429/1991 che stabilisce il
diritto  delle  persone  affette  da  piu'  minorazioni  di percepire
un'indennita'   cumulativa   pari   alla   somma   delle   indennita'
attribuibili  ai  sensi  degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
  Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  la  deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del consiglio di
amministrazione  dell'I.N.P.S. recante regolamentazione della materia
relativa alla introduzione dell'euro;
  Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Viste  le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle
quali  si  rileva  che  la  variazione  percentuale dell'indice delle
retribuzioni  minime  contrattuali  degli  operai  dell'industria  e'
risultata  pari  a  2,23 e che la variazione percentuale degli indici
dei  prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e' pari
a 2,4;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali datato
20  novembre  2002  che,  all'art.  2,  determina  la  percentuale di
variazione   per  il  calcolo  della  perequazione  automatica  delle
pensioni  per  l'anno  2002  in misura pari a 2,4 dal 1 gennaio 2003,
salvo  conguaglio  da  effettuarsi in sede di perequazione per l'anno
successivo;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 Decreta:


Art. 1
  1. Per l'anno 2003 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze
economiche  previste  dalla  legge in favore dei minorati civili sono
determinati come segue:
    Euro 13.103,20 annue per avere diritto alla pensione spettante ai
ciechi  civili  assoluti,  ai  ciechi civili parziali, ai mutilati ed
invalidi civili totali e ai sordomuti;
    Euro   3.846,05  annue  per  avere  diritto  all'assegno  mensile
spettante  ai  mutilati  ed invalidi civili parziali e all'indennita'
mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
    Euro   6.299,62  annue  per  avere  diritto  all'assegno  a  vita
spettante ai ciechi civili decimisti.


Art. 2
  1. Per l'anno 2003 gli importi mensili delle indennita' specificate
in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:
    indennita'   di  accompagnamento  da  erogare  ai  ciechi  civili
assoluti Euro 633,68;
    indennita'  di  accompagnamento  da  erogare agli invalidi civili
totali Euro 431,19;
    indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 217,66;
    speciale  indennita'  da  erogare  ai  ciechi  ventesimisti  Euro
113,91.


 Art. 3
  1.  Gli  importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai
minorati   civili  sono  determinati  nelle  seguenti  misure,  salvo
conguaglio   da  effettuarsi  in  sede  di  perequazione  per  l'anno
successivo:
    pensione  spettante  ai  ciechi civili assoluti Euro 242,13 dal 1
gennaio 2003;
    pensione  di  inabilita'  spettante  agli invalidi civili totali,
assegno  mensile  spettante agli invalidi civili parziali, indennita'
mensile  di  frequenza  spettante ai minori invalidi civili, pensione
spettante  ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche'
ai ciechi civili ventesimisti Euro 223,90 dal 1 gennaio 2003;
    assegno  a  vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 166,14
dal 1 gennaio 2003.


Art. 4
  1.  Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  l'importo  della  pensione  spettante ai ciechi civili con eta'
pari  o superiore ai 65 anni viene elevato fino a Euro 56,63 mensili,
calcolato secondo i criteri e le modalita' indicate nel secondo comma
dell'articolo stesso.


Art. 5
  1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 70, comma 6, della legge 23
dicembre  2000,  n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti  titolari  di  pensione,  di  assegno  di  invalidita' o di
indennita'  mensile  di  frequenza  di  eta'  inferiore a 65 anni, e'
concessa,  a  decorrere dal 1 gennaio 2003, una maggiorazione di Euro
10,33   mensili,   per  tredici  mensilita',  a  condizione  che  non
possiedano  ne'  redditi  propri  di  importo pari o superiore a Euro
4.801,16  ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente
ed  effettivamente  separato,  per un importo pari o superiore a Euro
10.028,72.


 Art. 6
  1.  Ai sensi ed in conformita' dell'art. 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di
pensione  di  eta'  pari  o superiore a settanta anni e' incrementata
fino  a  garantire un reddito proprio pari a Euro 525,89 al mese, per
tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:
    a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari
o superiore a Euro 6.836,57;
    b) il   beneficiario   non   possieda,   se   coniugato   e   non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori
a  Euro  6.836,57  ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un
importo pari o superiore a Euro 11.503,44;
    c) qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di
cui  alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale
da non comportare il superamento dei limiti stessi.
  2.  I  benefici  incrementativi  di  cui  al comma 1, sono altresi'
concessi,  tenendo  conto dei medesimi criteri economici adottati per
l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta'
pari  o  superiore  a sessanta anni che siano invalidi civili totali,
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
  3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.


Art. 7
  1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 40, comma 4, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  l'indennita'  di accompagnamento ai ciechi
civili  assoluti  e l'indennita' speciale ai ciechi ventesimisti sono
ridotte  di Euro 93 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle
suddette  indennita'  usufruiscono  del  servizio  di accompagnamento
disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    
Roma, 28 marzo 2003

Il Ministro: Pisanu

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