LEGGE 27 dicembre 2002, n.288
Provvidenze in favore dei grandi invalidi
(GU n. 305 del 31-12-2002)
Art. 1. Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare
1. Il secondo comma dell’articolo 21 del testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
dall’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, e’ sostituito dal
seguente:
“I pensionati affetti dalle invalidita’ specificate nelle lettere
A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C);
B) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a
richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio
obbligatorio di leva o, secondo le modalita’ previste dalla legge 8
luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un
accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai
grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo
3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche’ ai pensionati di guerra
affetti da invalidita’ comunque specificate nella citata tabella E
che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare”.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non
siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta, all’assegnazione degli accompagnatori di cui al
secondo comma dell’articolo 21 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e
4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di
leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in
sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per
dodici mensilita’, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 1.
3. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore di cui al comma 2
puo’ essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, nell’ambito delle risorse del fondo di cui
all’articolo 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile
di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, si procede all’accertamento del
numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione
dell’accompagnatore e, fatta salva l’applicazione in via prioritaria
della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell’ambito delle
risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire
per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del
numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati
agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano
fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel
triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge
e ai quali gli enti preposti non siano stati ne’ siano in grado di
assicurarlo. Ove spettante, nell’ambito delle risorse disponibili, in
favore dei grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle
lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della
tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978, verra’ corrisposto un assegno
sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici
mensilita’; per i soggetti con infermita’ di cui alle lettere B),
numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale
assegno sara’ corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge
provvedono le amministrazioni e gli enti gia’ competenti alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2. Fondo per la concessione di un assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e’ istituito un fondo per la
concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o
per servizio che non possano piu’ fruire dell’accompagnatore militare
o dell’accompagnatore del servizio civile.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 2, e’
autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall’anno 2003,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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