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Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (G.U. 11/1/2006 n. 8)

di Redazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’organizzazione ed il funzionamento in taluni settori della pubblica amministrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: (omissis) Art. 6. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilita’ 1. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l’invalidita’ civile, la cecita’, la sordita’, nonche’ quelle per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e’ previsto un accertamento legale. 2. Al comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all’articolo 33, comma 5, della medesima legge.». 3. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e’ indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.». (omissis) Art. 8. Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito 1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformita’ a quanto previsto dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Microcredito, e’ trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l’erario. (omissis) Art. 26. Disposizioni in materia di pari opportunita’ 1. Tutti gli oneri derivanti dall’istituzione dell’ufficio di cui all’articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1° marzo 2002, n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni previsti dall’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonche’ gli emolumenti accessori, determinati con decreto del Ministro competente, per il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato presso l’ufficio in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento di cui al comma 2 dell’articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002. (omissis) Art. 29. Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche 1. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri»; b) al comma 2 e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione e’ composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all’autorita’ di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.». (omissis) Art. 35. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 10 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

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