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Regolamento 328 dell’8 giugno 1999 recante norme di attuazione dell’articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l’emissione dei titoli da denominarsi “di solidarietà” (Onlus)

di Redazione

Art. 1.

1. I titoli da denominarsi “di solidarietà”, di cui all’articolo 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono titoli obbligazionari a
tasso fisso non convertibili.
2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l’emissione dei
titoli “di solidarietà” e il tasso di riferimento, costituisce costo
fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa.
3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, è fissato in
misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse
dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d’Italia,
aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici
giorni
del mese, si fa riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente.

Art. 2.

1. Il limite massimo del tasso effettivamente praticato al momento
dell’emissione dei titoli di solidarietà è stabilito in misura pari al
rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche
(Rendiob).

Art. 3.

1. Sono abilitati all’emissione dei titoli di solidarietà: le banche come
definite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; gli
intermediari
finanziari di cui all’articolo 107, del medesimo decreto legislativo.
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l’obbligo di:

a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà
esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella
misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al
finanziamento delle ONLUS medesime;
b) tenere per i fondi raccolti gestione separata, dalla quale devono
risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese
connesse ai fondi medesimi. Per la conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si osservano le disposizioni contenute
nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 valgono anche per
gli intermediari bancari e finanziari di cui alla lettera a) del medesimo
comma.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all’articolo 3, entro il mese di marzo di ogni anno,
devono comunicare all’istituendo organismo di controllo di cui al
successivo comma 2, le emissioni di titoli di solidarietà effettuate nell’anno
precedente, nonché le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative
condizioni finanziarie e le ONLUS destinatarie.

2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia dal giorno della
costituzione dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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