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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari ed assistenziali (GU n. 132 del 09/06/2006)

di Redazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d’Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall’articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall’articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, espresso nella seduta del 25 gennaio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. La regione, in attuazione dell’articolo 3 dello statuto speciale e del combinato disposto dell’articolo 117 della Costituzione e dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali, d’assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, puo’ disciplinare con legge l’istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio regionale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi volti a garantire ai cittadini l’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima. 2. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei contributi, nonche’ di gestione dei fondi di cui al comma 1, anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria. 3. La regione può altresì avvalersi, con oneri a suo carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all’articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.

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