Legge n. 154 del 5 Aprile 2001
“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001
Art. 1.
(Misura cautelare dellallontanamento dalla casa familiare)
1. Dopo il comma 2 dellarticolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nellinteresse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui allarticolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata».
2. Dopo larticolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 282-bis. (Allontanamento dalla casa familiare). 1. Con il provvedimento che dispone lallontanamento il giudice prescrive allimputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza lautorizzazione del giudice che procede. Leventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dellincolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere allimputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dellassegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dellobbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che lassegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dellobbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. Lordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga lordinanza prevista dallarticolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dellobbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dallarticolo 280».
Art. 2.
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
«Titolo IX-bis.
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 342-bis.
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio allintegrità fisica o morale ovvero alla libertà dellaltro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile dufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui allarticolo 342-ter.
Art. 342-ter.
(Contenuto degli ordini di protezione)
Con il decreto di cui allarticolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone lallontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dallistante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia dorigine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra lintervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchè delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e laccoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente allavente diritto dal datore di lavoro dellobbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dellordine di protezione, che decorre dal giorno dellavvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine allesecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per lattuazione, ivi compreso lausilio della forza pubblica e dellufficiale sanitario».
Art. 3.
(Disposizioni processuali)
1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«CAPO V-bis.
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 736-bis.
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Nei casi di cui allarticolo 342-bis del codice civile, listanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dellistante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente lordine di protezione fissando ludienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnandoallistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. Alludienza il giudice conferma, modifica o revoca lordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta lordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca lordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dellarticolo 739. Il reclamo non sospende lesecutività dellordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti».
Art. 4.
(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)
1. Nellarticolo 92, primo comma, dellordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «per ladozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,».
Art. 5.
(Pericolo determinato da altri familiari)
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso listanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.
Art. 6.
(Sanzione penale)
1. Chiunque elude lordine di protezione previsto dallarticolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dallarticolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì lultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.
Art. 7.
(Disposizioni fiscali)
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi allazione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dellassegno di mantenimento previsto dal comma 3 dellarticolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dellarticolo 342-ter del codice civile, sono esenti dallimposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonchè dallobbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dellarticolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta ludienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dallarticolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dallarticolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nellarticolo 342-ter del codice civile.
2. Lordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, lordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dallarticolo 708 del codice di procedura civile e dallarticolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
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