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Legge Basevi (DLG 1577/47)

di Redazione

Legge Basevi (DLCPS 1577/47) Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (più noto come “Legge Basevi”, dal nome di Alberto Basevi, figura storica del movimento cooperativo che si adoperò per il riconoscimento giuridico e costituzionale della cooperazione) è la legge che definisce (art. 26) la tipologia di società cooperativa rispondente al riconoscimento della “funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”, contenuto nell’art. 45 della Costituzione. Da sottolineare la sostanziale coincidenza fra l’ispirazione della “Basevi” e quella dell’art. 45, elaborati nello stesso arco di tempo. La “Legge Basevi”, tuttavia, pur dettando una serie di norme per le società cooperative, tanto da essere considerata una legge basilare per la stessa cooperazione, non affronta il problema di una definizione nuova e univoca della società cooperativa sul terreno civilistico. I “requisiti mutualistici” definiti dall’art. 26, infatti, sono prescritti solo “agli effetti tributari”. DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577 – Provvedimenti per la cooperazione (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948) Capo I – Vigilanza e ispezioni Art. 1. La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente. Art. 2. La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni. Esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all’art. 18. Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l’opportunità, con l’osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie. Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre Amministrazioni dello Stato competenti per materia. (Esecuzione delle ispezioni) Art. 3. Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero. Sulle ispezioni disposte e sull’esito delle medesime dovrà essere riferito alla riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative. Spetta agli stessi funzionari eseguire altresì le ispezioni ordinarie a quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna delle predette associazioni nazionali. (Competenza delle associazioni nazionali) Art. 4. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Riconoscimento delle associazioni nazionali) Art. 5. Il riconoscimento di cui all’articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all’art. 12 del codice civile. Per ottenere il riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, corredata da una copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dall’eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell’associazione richiedente. Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate. (Vigilanza sulle associazioni) Art. 6. Le associazioni nazionali come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente decreto. Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri competenti per materia. Se una associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione centrale delle cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato. (Oggetto delle ispezioni ordinarie) Art. 9. Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente: l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura di cui fruisce l’ente; il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell’ente; l’esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall’ente; la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività. L’ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento dell’ente e soccorrerli della propria assistenza. Capo II – Registri prefettizi e schedario generale (Riordinamento del registro prefettizio) Art. 13. Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all’art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritte tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto. Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè: Sezione cooperazione di consumo; Sezione cooperazione di produzione e lavoro; Sezione cooperazione agricola; Sezione cooperazione edilizia; Sezione cooperazione di trasporto; Sezione cooperazione della pesca; Sezione cooperazione mista. (Procedura per l’iscrizione) Art. 14. Per ottenere l’iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l’indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: copia dell’atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile; uno specchio nominativo dei soci, con l’indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale: ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l’attestato del presidente del Consiglio d’amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall’atto costitutivo; l’elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell’ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale; copia dei regolamenti interni per l’applicazione dell’atto costitutivo, ove esistano. I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci. Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono stati adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall’atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio. (Istituzione dello schedario generale della cooperazione) Art. 15. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti: tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall’elenco di cui all’ultimo comma dell’art. 1; i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422. Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni, esso inoltre è diviso per province. Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta. (Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione) Art. 16. La mancanza d’iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi. Capo IV – Disposizioni generali e varie (Numero minimo dei soci delle cooperative) Art. 22. Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l’autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d’ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci. Tuttavia il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell’attività sociale, può autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9. Analogamente l’autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi. Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al di sotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso. (Requisiti dei soci delle cooperative) Art. 23. I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l’arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. E’ consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci. Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa. Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra. I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d’opera del nucleo familiare. Limitatamente all’esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell’interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l’ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all’8 per cento di quello complessivo dei soci. (Requisiti mutualistici) Art. 26. Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d’intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative. (Diffusione dei principi cooperativi) Art. 29-bis. Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire: lo sviluppo della cooperazione; la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori; la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.


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