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Legge Regionale n.35 del 16-12-1996Regione Lombardia

di Redazione

LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 16-12-1996 REGIONE LOMBARDIA Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 51 del 19 dicembre 1996 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 19 dicembre 1996 Il Consiglio regionale ha approvato il Commissario del governo ha apposto il visto il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. Per agevolare il riequilibrio territoriale della struttura industriale regionale, sviluppare le realtà imprenditoriali presenti nelle diverse aree della regione e sostenere i livelli di competitività della complessiva struttura produttiva della Lombardia, la regione promuove, nell’ ambito delle proprie competenze, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e la diffusione delle strutture di servizio per le piccole e medie imprese. ARTICOLO 2 (Interventi) 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’ art. 1 la regione promuove interventi rivolti a: a) recuperare i fabbricati industriali dismessi da destinare a nuovi insediamenti e a rilocalizzazioni di attività manifatturiere e di servizio alla produzione, nonchè , razionalizzare e qualificare le condizioni insediative delle imprese, tramite la realizzazione di nuove aree attrezzate, il completamento e il miglioramento di quelle esistenti; b) sviluppare le strutture di servizio alle piccole e medie imprese, costituite e gestite da enti locali, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili, che abbiano come finalità la prestazione di servizi reali rivolti alla diffusione delle innovazioni e al trasferimento tecnologico, alla assistenza organizzativa e gestionale, allo sviluppo della commercializzazione, nonchè della presenza sui mercati esteri, alla certificazione della qualità , all’ assistenza per la creazione di nuove imprese, alla riduzione dell’ impatto ambientale derivante da processi produttivi, alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; c) sostenere le attività delle società o aziende promosse da enti pubblici per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali. A tali organismi, che devono comunque mantenere una prevalente partecipazione pubblica, possono partecipare anche associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali, aziende di credito, imprese pubbliche e private nonchè finanziarie di sviluppo; d) sostenere iniziative sperimentali a livello territoriale, nell’ ambito di intese fra soggetti istituzionali e parti sociali finalizzate a realizzare esplicite coerenze fra offerta di lavoro presente ed evoluzione della domanda di lavoro indotta dalle imprese minori; e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della unione europea e alle gare d’ appalto internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico; f) agevolare l’ accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese che realizzano progetti di investimento finalizzati all’ incremento dell’ occupazione, allo sviluppo della presenza sui mercati esteri, al miglioramento della tutela ambientale, della sicurezza del lavoro e del risparmio energetico. ARTICOLO 3 (Programmazione e coordinamento degli interventi) 1. Entro 120 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le province nonchè le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali regionali, presenta al consiglio regionale, per l’ approvazione, una proposta contenente gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali, con particolare riferimento ai territori montani così come definiti dall’ art. 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102 ed alle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, l’ entità delle risorse finanziarie complessive, la ripartizione delle risorse per aree di intervento e l’ ammontare dei contributi per ciascuna categoria di progetti, nonchè le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui all’ art. 2, lett a), b) e c), e dei progetti di cui agli arttº 6, 7, 8, 9 e 10. 2. Nella proposta della giunta regionale di cui al comma 1, sono indicati anche gli indirizzi e le modalità di coordinamento degli interventi promossi e finalizzati in base alla presente legge con quelli previsti dai programmi operativi comunitari e dalla lr 15 novembre 1994, n. 30 concernente < interventi="" regionali="" per="" il="" recupero,="" la="" qualificazione="" e="" la="" produzione="" delle="" aree="" da="" destinare="" a="" nuovi="" insediamenti="" produttivi="">> per le aree di declino industriale, nonchè dai programmi di sviluppo dei distretti predisposti e approvati ai sensi della lr 22 febbraio 1993, n. 7 concernente < attuazione="" regionale="" della="" legge="" 5="" ottobre="" 1991,="" n.="" 317.="" interventi="" per="" l'="" innovazione="" e="" lo="" sviluppo="" delle="" piccole="" imprese="" e="" conseguenti="" modifiche="" e="" integrazioni="" alle="" normative="" regionali="" vigenti="" per="" lo="" sviluppo="" delle="" piccole="" imprese="" e="" dell'="" artigianato="">>. 3. La giunta regionale promuove il coordinamento tra le diverse strutture e centri di servizio alle piccole imprese diffusi sul territorio regionale con l’ obiettivo di realizzare le possibili complementarietà nella gestione delle risorse tecniche disponibili e di offrire alle imprese delle diverse aree territoriali una rete integrata e completa di servizi specialistici. 4. Gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali di cui al comma 1, sono aggiornati, secondo gli stessi criteri, ogni biennio con deliberazione del consiglio regionale. ARTICOLO 4 (Contributi regionali ad enti pubblici e strutture associative) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alle lett a), b) e c) dell’ art. 2 la regione può concedere contributi a enti locali, camere di commercio, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili. 2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 50% delle spese previste dai progetti di intervento di cui all’ art. 5. ARTICOLO 5 (Procedure e modalità attuative) 1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia della deliberazione consiliare di cui al comma 1 dell’ art. 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano annualmente, entro il 31 maggio, alla giunta regionale i propri progetti di intervento, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti nonchè le modalità di realizzazione e gestione. 2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine indicato al comma 1, la giunta regionale approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari. 3. I contributi regionali sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o del dirigente delegato nella misura del 30% all’ avvio dell’ intervento e per le quote restanti in base allo stato di avanzamento degli interventi stessi, in relazione alle spese effettuate e documentate ed al conseguimento degli obiettivi previsti. 4. Le infrastrutture e i servizi realizzati nell’ ambito degli interventi ammessi al contributo regionale dovranno essere gestiti secondo criteri di economicità . I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad impiegare gli eventuali utili conseguiti a qualsiasi titolo dalla attuazione degli interventi per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi stessi. 5. I contributi regionali sono revocati, con l’ obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente già erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’ intervento nei tempi e secondo le modalità determinate nel programma di cui al comma 2, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino significativamente da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso al contributo; i contributi sono altresì revocati in caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 4. 6. L’ approvazione ed il finanziamento dei progetti di intervento individuati nel programma annuale di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza degli interventi previsti dai medesimi progetti. 7. Qualora il progetto di intervento comporti trasformazioni edilizie ed urbanistiche non conformi allo strumento urbanistico vigente, il progetto è preventivamente sottoposto al consiglio comunale competente per l’ adozione della relativa variante. La giunta regionale approva tali varianti contestualmente all’ approvazione del programma annuale di cui al comma 2. ARTICOLO 6 (Sviluppo dei livelli di competitività delle piccole imprese) 1. Per i fini di cui all’ art. 2, lett e), la regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti concernenti: a) la creazione di nuove imprese la cui attività consista nella progettazione e produzione di prodotti e servizi particolarmente innovativi; b) lo sviluppo della presenza delle piccole e medie imprese sui mercati esteri, mediante la formazione di accordi di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica con aziende estere, l’ utilizzo degli strumenti a tal fine predisposti da parte dell’ unione europea ed altri organismi internazionali, nonchè lo sviluppo di intese di cooperazione stipulate dalla regione Lombardia con le altre regioni dei paesi maggiormente interessati ad iniziative di collaborazione interaziendale; c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della unione europea nonchè alle gare di appalto internazionali; d) lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico. 2. Alle nuove imprese di cui al comma 1, lett a), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute nel primo triennio di attività per gli interventi relativi alla progettazione degli impianti e dei prodotti, alla ricerca di sbocchi di mercato, alla formazione del personale e allo sviluppo dei programmi informatici necessari per la gestione della progettazione, produzione, logistica e commercializzazione. 3. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lett b), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la preparazione e realizzazione di accordi di cooperazione con altre imprese e la costituzione di < joint="" venture="">> finalizzate ad agevolare una presenza continuativa sui mercati esteri. 4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lett c) e d), la regione può concedere un contributo pari al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca della unione europea ed alle gare di appalto internazionali, nonchè per la remunerazione lorda degli < stagisti="">> ospitati nell’ impresa per un periodo massimo di due anni per singola persona o progetto di ricerca e sviluppo tecnologico. 5. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi presentano alla giunta regionale, sulla base della deliberazione del consiglio regionale di cui all’ art. 3, comma 1, i propri progetti di intervento. 6. La giunta regionale delibera trimestralmente la concessione dei contributi, individuando contestualmente le modalità per la successiva erogazione. 7. I contributi di cui al presente articolo non si possono cumulare, per quanto riguarda la realizzazione del medesimo progetto di intervento, con altre agevolazioni regionali o nazionali. ARTICOLO 7 (Fondo di rotazione per l’ innovazione) 1. Le risorse finanziarie disponibili presso Finlombarda SpA, al momento dell’ entrata in vigore della presente legge e derivanti dai contributi erogati a Finlombarda ai sensi dell’ art. 11 della lr 3 luglio 1981, n. 33 concernente < intervento="" regionale="" per="" il="" riequilibrio="" territoriale="" del="" sistema="" industriale="" e="" per="" orientare="" le="" localizzazioni="" delle="" imprese="" industriali="" ed="" artigiane="">>, dell’ art. 6 della lr 23 aprile 1985, n. 34 concernente < primi="" interventi="" regionali="" per="" la="" promozione="" delle="" innovazioni="" nel="" sistema="" delle="" imprese="" minori="">>, e dell’ art. 6 della lr 15 novembre 1994, n. 30 < interventi="" regionali="" per="" il="" recupero="" la="" qualificazione="" e="" la="" promozione="" delle="" aree="" da="" destinare="" a="" nuovi="" insediamenti="" produttivi="">>, sono gestite unitariamente da Finlombarda stessa come fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese e finalizzati: a) alla realizzazione dei progetti innovativi previsti dalla lett b) dell’ art. 2, della lr 23 aprile 1985, n. 34 ivi compresi i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in base a specifici programmi dell’ unione europea; b) all’ insediamento nelle aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali o da processi di complessivo declino economico individuate ai sensi della lr 15 novembre 1994, n. 30; c) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale basati su processi di riconversione, di ammodernamento o di ampliamento di particolare rilievo per i livelli occupazionali conseguenti. 2. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per l’ innovazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 300 milioni all’ anno ed in base alle modalità indicate nella deliberazione del consiglio regionale di cui all’ art. 3, per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione degli insediamenti nelle aree industriali lombarde e dei distretti industriali individuati ai sensi della lr 22 febbraio 1993, n. 7 3. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo di rotazione e di concessione dei finanziamenti alle imprese sono indicate nella deliberazione del consiglio regionale di cui all’ art. 3, sulla base dei seguenti criteri: a) la quota del finanziamento regionale, sia nella forma di credito a medio termine che in quella di prestito partecipativo di cui all’ art. 5 della lr 22 febbraio 1993, n. 7, non potrà superare il 50% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, tale quota potrà essere elevata, in casi particolari e motivati, al 70%. b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all’ impresa, tenuto conto dell’ eventuale cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda SpA, non potrà essere inferiore al 50% del tasso denominato < prime="" rate="" abi);="" c)="" l'="" ammontare="" dell'="" agevolazione="" netta="" ricevuta="" dall'="" impresa="" non="" dovrà="" superare="" le="" soglie="" indicate="" nell'="" art.="" 12;="" d)="" al="" finanziamento="" dei="" progetti="" di="" investimento="" realizzati="" dalle="" imprese="" cooperative="" è="" riservata="" priorità="" di="" utilizzo="" fino="" alla="" concorrenza="" del="" 20%="" delle="" risorse="" finanziarie="" di="" cui="" dispone="" il="" fondo.="" 4.="" per="" l'="" amministrazione="" del="" fondo="" il="" presidente="" della="" giunta="" regionale,="" previa="" conforme="" deliberazione="" della="" giunta="" regionale,="" stipula="" apposita="" convenzione="" con="" finlombarda;="" il="" fondo="" è="" incrementato="" dagli="" interessi="" maturati="" sugli="" impieghi="" del="" fondo="" stesso.="" articolo="" 8="" (agevolazioni="" per="" l'="" accesso="" di="" credito)="" 1.="" nell'="" ambito="" delle="" convenzioni="" stipulate="" con="" le="" aziende="" di="" credito="" incaricate="" di="" gestire="" il="" servizio="" di="" tesoreria="" regionale,="" il="" presidente="" della="" giunta="" regionale,="" stipula="" specifici="" accordi="" integrativi="" con="" i="" medesimi="" istituti="" finalizzati="" ad="" agevolare="" l'="" accesso="" al="" credito="" da="" parte="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese,="" con="" particolare="" riferimento="" alla="" individuazione="" delle="" risorse="" finanziarie="" messe="" a="" disposizione,="" ai="" parametri="" per="" la="" determinazione="" dei="" tassi="" di="" interesse="" ed="" ai="" tempi="" ed="" alle="" procedure="" per="" la="" concessione="" dei="" finanziamenti.="" 2.="" i="" finanziamenti="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" sono="" concessi="" alle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" che="" realizzano="" progetti="" di="" sviluppo="" comportanti:="" a)="" un="" significativo="" incremento="" dell'="" occupazione="" aziendale;="" b)="" l'="" avvio="" o="" lo="" sviluppo="" di="" una="" presenza="" di="" carattere="" continuativo="" sui="" mercati="" esteri;="" c)="" il="" miglioramento="" della="" tutela="" ambientale="" e="" della="" sicurezza="" sul="" lavoro,="" nonchè="" il="" conseguimento="" di="" significativi="" risparmi="" energetici.="" 3.="" le="" eventuali="" agevolazioni="" a="" favore="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" finanziate,="" che,="" in="" base="" agli="" accordi="" di="" cui="" al="" comma="" 1,="" risultino="" a="" carico="" degli="" istituti="" di="" credito="" convenzionati,="" possono="" essere="" integrate="" dalla="" riduzione,="" a="" carico="" della="" regione,="" del="" tasso="" di="" interesse="" sui="" finanziamenti="" concessi;="" tale="" riduzione="" non="" può="" comunque="" essere="" superiore="" al="" 25%="" del="" tasso="" concordato="" con="" i="" medesimi="" istituti.="" 4.="" per="" la="" realizzazione="" dei="" progetti="" di="" cui="" al="" comma="" 2="" del="" presente="" articolo="" nonche="" al="" comma="" 1="" dell'="" art.="" 7,="" il="" presidente="" della="" giunta="" regionale,="" su="" conforme="" deliberazione="" della="" giunta="" regionale,="" può="" stipulare="" apposite="" convenzioni="" anche="" con="" altri="" istituti="" di="" credito="" operanti="" in="" lombardia.="" i="" fondi="" per="" l'="" attuazione="" dei="" progetti="" sono="" messi="" a="" disposizione="" dagli="" istituti="" di="" credito.="" la="" regione="" può="" intervenire,="" con="" fondi="" determinati="" dalla="" legge="" di="" bilancio="" per="" la="" riduzione="" del="" tasso="" di="" interesse="" entro="" i="" limiti="" di="" cui="" al="" comma="" 3.="" 5.="" nella="" deliberazione="" del="" consiglio="" regionale="" di="" cui="" all'="" art.="" 3="" sono="" determinati="" gli="" indirizzi="" ed="" i="" criteri="" per="" la="" formazione="" degli="" accordi="" e="" delle="" convenzioni="" e="" per="" la="" concessione="" dei="" finanziamenti="" previsti="" dal="" presente="" articolo.="" articolo="" 9="" (cooperative="" di="" garanzia="" e="" consorzi="" fidi)="" 1.="" per="" agevolare="" l'="" accesso="" al="" credito="" a="" favore="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" la="" regione="" sostiene="" lo="" sviluppo="" delle="" cooperative="" di="" garanzia="" e="" dei="" consorzi="" fidi="" costituiti="" prevalentemente="" dalle="" imprese="" aventi="" i="" requisiti="" di="" cui="" all'="" art.="" 12,="" comma="" 2,="" mediante="" la="" concessione="" di="" contributi="" destinati="" alla="" formazione="" o="" all'="" integrazione="" dei="" fondi="" rischi.="" 2.="" sono="" ammessi="" ai="" benefici="" previsti="" dal="" comma="" precedente="" le="" cooperative="" di="" garanzia="" ed="" i="" consorzi="" fidi="" che="" possiedono="" i="" requisiti="" e="" rispettano="" le="" condizioni="" di="" seguito="" specificate:="" a)="" avere="" sede="" legale="" ed="" operativa="" in="" lombardia;="" b)="" essere="" costituite="" da="" almeno="" 100="" imprese="" regolarmente="" iscritte="" nel="" registro="" ditte="" delle="" imprese="" tenuto="" dalla="" camera="" di="" commercio="" ai="" sensi="" della="" legge="" istitutiva;="" qualora="" le="" imprese="" costituenti="" abbiano="" sede="" legale="" ed="" operativa="" in="" territorio="" montano,="" così="" come="" definito="" dall'="" artº="" 28="" della="" legge="" 8="" giugno="" 1990,="" n.="" 142="" e="" dalla="" legge="" 3="" dicembre="" 1971,="" n.="" 1102,="" il="" numero="" minimo="" è="" pari="" a="" 50;="" c)="" aver="" ottenuto="" dagli="" istituti="" di="" credito="" con="" essi="" convenzionati="" l'="" applicazione="" di="" un="" tasso="" di="" interesse="" non="" superiore="" di="" un="" punto="" percentuale="" al="" tasso="" denominato="">< prime="" rate="" abi="">>. 3. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle priorità contenute nella deliberazione del consiglio regionale di cui all’ art. 3, comma 1, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di contributo nonchè i criteri di ammissibiltà e di riparto dei contributi stessi. 4. La deliberazione del consiglio regionale relativa agli indirizzi ed alle priorità dovrà definire, inoltre, la quota delle somme stanziate che sarà ripartita tra i richiedenti in proporzione agli affidamenti concessi da ciascuno di essi nell’ anno precedente, la quota che sarà ripartita tra i richiedenti in misura inversamente proporzionale rispetto al rapporto fra consistenza del fondo rischi ed ammontare degli affidamenti concessi, nonchè la quota destinata ai consorzi fidi ed alle cooperative di garanzia di nuova costituzione. ARTICOLO 10 (Promozione regionale degli interventi per la sicurezza sul lavoro previsti dal dlgs n. 626/ 1994) 1. In attuazione dell’ art. 24 del dlgs n. 626/ 1994, la giunta regionale promuove nel triennio 1996- 98 l’ attività di informazione, formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, concedendo specifici contributi alle associazioni imprenditoriali, anche locali, nonchè ai consorzi di piccole e medie imprese che realizzino interventi di assistenza alle imprese associate o consorziate per l’ attuazione degli adempimenti previsti dal dlgs n. 626/ 1994. 2. I contributi regionali di cui al comma 1, non possono superare il 30% delle spese sostenute per prestazioni di consulenza ed assistenza rese alle piccole e medie imprese assistite nè , in valore assoluto, 200 milioni all’ anno per singola associazione o consorzio. 3. La giunta regionale può assegnare premi speciali alle piccole e medie imprese che si siano particolarmente segnalate per l’ attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; tali premi, in numero massimo di 100 all’ anno, non possono superare, singolarmente, 50 milioni di lire e devono essere assegnati tenendo presenti i diversi sistemi economici locali, nonchè i differenti settori produttivi della regione. ARTICOLO 11 (Verifica dei risultati conseguiti e aggiornamento normativo) 1. Ogni biennio, a partire dal 1996, la giunta regionale predispone e invia al consiglio regionale un dettagliato stato d’ attuazione degli interventi promossi e finanziati dalla presente legge e dalle altre leggi regionali aventi come finalità lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei livelli di competitività delle piccole imprese. 2. Lo stato di attuazione di cui al comma 1 comprende anche una valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi determinati dalle leggi e dai programmi regionali, nonchè delle difficoltà emerse nelle fasi esecutive e propone gli indirizzi per l’ eventuale revisione delle leggi e delle relative modalità attuative. ARTICOLO 12 (Rispetto della normativa comunitaria) 1. I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese ed in particolare dal punto 3.2 della comunicazione n. 92/ C 213/ 92 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della unione europea del 19 agosto 1992 e dalle eventuali integrazioni e modificazioni della materia da parte di organismi centrali dello Stato. 2. Ai fini della presente legge si intende per piccola e media impresa quella avente le caratteristiche indicate al punto 2.2 della comunicazione della unione europea di cui al comma 1. 3. Allo scopo di evitare possibili distorsioni dei processi concorrenziali, i servizi reali alle piccole e medie imprese offerti dagli enti di cui alle lett b) e c) dell’ artº 2 avvalendosi dei contributi di cui all’ art. 4, non devono essere altrimenti reperibili sul mercato e devono essere resi disponibili secondo modalità innovative ed adeguate rispetto all’ ambito settoriale o territoriale in cui operano le imprese utenti. ARTICOLO 13 (Modifiche di leggi regionali) 1. I contributi previsti dalla lr 10 maggio 1990, n. 41 concernente < interventi="" regionali="" per="" lo="" sviluppo="" dei="" sistemi="" di="" qualità="" nelle="" imprese="" minori="">> modificata dall’ art. 4 della lr 22 febbraio 1993, n. 7, possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi. 2. La lettera b) del comma 3 dell’ art 4 della lr 22 febbraio 1993, n. 7 è abrogata, fermo restando le procedure amministrative per la concessione dei contributi a favore delle imprese che hanno presentato i relativi progetti di intervento prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. L’ art. 6 della lr 10 maggio 1990, n. 41, è sostituito dal seguente: < art.="" 6="" (comitato="" tecnico="" di="" valutazione)="" 1.="" per="" l'="" istruttoria="" dei="" progetti="" pervenuti="" è="" costituito="" presso="" il="" settore="" attività="" produttive="" della="" giunta="" regionale="" -="" servizio="" industria="" -="" un="" comitato="" tecnico,="" presieduto="" dal="" coordinatore="" del="" settore="" o="" da="" un="" funzionario="" del="" settore="" se="" delegato,="" e="" composto="" da="" cinque="" funzionari="" regionali="" di="" cui="" due="" del="" servizio="" industria,="" uno="" del="" servizio="" commercio,="" uno="" del="" servizio="" turismo="" ed="" uno="" del="" servizio="" condizione="" femminile,="" da="" un="" tecnico="" del="" centro="" lombardo="" per="" lo="" sviluppo="" tecnologico="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" (cestec),="" nonchè="" da="" dieci="" esperti="" nominati="" dalla="" giunta="" regionale,="" di="" cui="" cinque="" su="" indicazione="" delle="" associazioni="" imprenditoriali="" maggiormente="" rappresentative="" a="" livello="" regionale="" e="" cinque="" su="" indicazione="" di="" enti="" e="" associazioni="" operanti="" nel="" settore="" della="" qualità="" .="" 2.="" alle="" riunioni="" del="" comitato="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" possono="" essere="" invitati,="" in="" relazione="" al="" settore="" od="" alle="" specifiche="" aree="" tecnologiche="" cui="" si="" riferiscono="" i="" singoli="" progetti,="" anche="" altri="" funzionari="" regionali="" in="" relazione="" agli="" specifici="" settori="" interessati.="" 3.="" con="" provvedimento="" della="" giunta="" regionale="" viene="" stabilita="" l'="" entità="" dei="" compensi="" spettanti="" ai="" componenti="" esterni="" del="" comitato,="" nonchè="" le="" modalità="" per="" il="" rimborso="" delle="" spese="" ed="" il="" riconoscimento="" dell'="" indennità="" di="" missione.="" tali="" importi="" non="" potranno="" essere="" comunque="" superiori="" agli="" importi="" stabiliti="" dalle="" leggi="" regionali="" per="" i="" componenti="" delle="" commissioni="" esaminatrici="" di="" concorso="" per="" l'="" accesso="" agli="" impieghi="" regionali.="">>. ARTICOLO 14 (Abrogazioni) 1. La lr 3 luglio 1981, n. 33 < intervento="" regionale="" per="" il="" riequilibrio="" territoriale="" del="" sistema="" industriale="" e="" per="" orientare="" le="" localizzazioni="" delle="" imprese="" industriali="" ed="" artigiane="">> è abrogata, ferme restando le procedure amministrative per l’ attuazione dei piani biennali e relativi aggiornamenti già deliberati dal consiglio regionale o da predisporre in base al rifinanziamento della sopra citata legge regionale per l’ anno 1996; restano altresì salve le obbligazioni già assunte a carico del bilancio regionale e che costituiscono impegno a carico dei corrispondenti esercizi finanziari. ARTICOLO 15 (Norma finanziaria) 1. Per la concessione dei contributi di formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all’ art. 9 è autorizzata per il 1996, la spesa di L. 2.000.000.000. 2. All’ autorizzazione delle spese previste dagli altri articoli, si provvederà con successiva legge. 3. All’ onere di L. 2.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del < fondo="" globale="" per="" il="" finanziamento="" delle="" spese="" di="" investimento="" derivanti="" da="" nuovi="" provvedimenti="" legislativi="">> iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’ esercizio finanziario 1996. 4. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l’ esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni: – All’ ambito 3, settore 4, obiettivo 8 è istituito il capitolo: – 3.4.8.2.4279 < contributi="" alle="" cooperative="" di="" garanzia="" ed="" ai="" consorzi="" fidi="" per="" la="" formazione="" o="" l'="" integrazione="" dei="" fondi="" rischi="">> con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000; – all’ ambito 3, settore 4, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli: – 3.4.6.2.4210 < contributi="" in="" capitale="" ad="" enti="" pubblici="" società="" ed="" agenzie="" a="" partecipazione="" pubblica,="" associazioni="" imprenditoriali,="" consorzi="" di="" imprese="" e="" società="" consortili,="" per="" il="" recupero="" dei="" fabbricati="" industriali="" dismessi="" e="" la="" razionalizzazione="" e="" qualificazione="" delle="" condizioni="" insediative="" delle="" imprese="">> per le finalità di cui all’ art. 4; – 3.4.7.2.4211 < contributi="" in="" capitale="" ad="" enti="" pubblici="" società="" ed="" agenzie="" a="" partecipazione="" pubblica,="" associazioni="" imprenditoriali,="" consorzi="" d'="" imprese="" e="" società="" consortili,="" per="" lo="" sviluppo="" di="" strutture="" di="" servizio="" alle="" piccole="" e="" medie="" imprese="">> per le finalità di cui all’ art. 4; – 3.4.7.2.4213 < contributi="" ad="" enti="" pubblici,="" società="" ed="" agenzie="" a="" partecipazione="" pubblica,="" associazioni="" imprenditoriali,="" consorzi="" d'="" imprese="" e="" società="" consortili,="" per="" il="" sostegno="" delle="" attività="" delle="" aziende="" di="" sviluppo="">> per le finalità di cui all’ art. 4; – 3.4.7.2.4212 < contributi="" per="" la="" valorizzazione="" delle="" risorse="" imprenditoriali="" locali="" e="" lo="" sviluppo="" delle="" capacità="" innovative="" e="" competitive,="" delle="" piccole="" e="" medie="" imprese="">> per le finalità di cui all’ art. 6; – 3.4.8.2.4213 < contributi="" ad="" istituti="" di="" credito="" convenzionati="" per="" la="" riduzione="" del="" tasso="" di="" interesse="" praticato="" sui="" finanziamenti="" concessi="" alle="" piccole="" e="" medie="" imprese="">> per le finalità di cui all’ art. 8; – 3.4.7.2.4215 < contributi="" alle="" associazioni="" imprenditoriali="" ed="" ai="" consorzi="" di="" piccole="" e="" medie="" imprese="" per="" interventi="" di="" informazione,="" formazione="" ed="" assistenza,="" nonchè="" premi="" speciali="" a="" piccole="" e="" medie="" imprese,="" in="" materia="" di="" sicurezza="" e="" salute="" nei="" luoghi="" di="" lavoro="">> per le finalità di cui all’ art. 10; – la descrizione del capitolo 3.4.7.2.3677 è così modificata: – 3.4.7.2.3677 < contributi="" alle="" piccole="" e="" medie="" imprese="" ed="" alle="" aziende="" artigiane,="" commerciali,="" turistiche="" e="" di="" servizi,="" per="" investimenti="" volti="" allo="" sviluppo="" del="" controllo="" della="" qualità="">>. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda. Milano, 16 dicembre 1996 (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 6 dicembre 1996, prot. n. 22602/ 4158).


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