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DPR 636/75 IPAB SICILIA Norme di attuazione dellostatuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie.

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636 (in
Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 330). —
Norme di attuazione dello
statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed
opere pie.

Il Presidente della Repubblica:
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della regione siciliana approvato con il regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista
dall’art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per l’interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1. Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali
e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle
successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, dalla
legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti
comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia, di cui
all’art. 14, lettera m), dello statuto della regione, sono esercitate
dagli organi della regione.
Dette funzioni riguardano in particolare:
a) il riconoscimento giuridico, l’approvazione e la revisione
dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la
trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio,
la estinzione, nonchè quanto attiene agli organi amministrativi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti
comunali di assistenza;
b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti
predetti, ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo
scioglimento degli organi amministrativi nonchè la nomina di
commissari straordinari;
c) l’autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti
e donazioni e ad acquistare beni immobili;
d) ogni altra funzione che non sia espressamente riservata agli
organi dello Stato a norma dell’art. 3 del presente decreto.
Nell’esercizio dell’attività amministrativa demandata alla
competenza della regione siciliana, i provvedimenti, per i quali
disposizioni di legge ne prevedono l’adozione da parte del Capo dello
Stato, sono assunti dal presidente della regione su proposta
dell’assessore regionale competente.
Fino a quando la legge regionale non disponga diversamente, gli
atti indicati nel presente articolo devono essere adottati previa
assunzione dei pareri previsti dalle leggi statali vigenti.
Resterà in ogni caso fermo l’obbligo di procedere previo parere del
consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana per
tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento, la fusione e la
soppressione delle istituzioni e degli enti, nonchè l’approvazione
dei rispettivi statuti e le loro modificazioni e l’autorizzazione
agli enti medesimi ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare
beni immobili.

Art. 2. La regione provvede per il proprio territorio:
a) all’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
b) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle
condizioni di cui all’art. 154 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e siano segnalati dall’autorità locale di pubblica sicurezza
agli organi regionali; all’assistenza mediante ospitalità presso
idonei istituti in favore di minori e di anziani, nonchè
all’assistenza estiva ed invernale dei minori;
c) all’assistenza in natura da effettuare con distribuzione di
materiale vario agli assistiti bisognosi;
d) all’assistenza sanitaria e farmaceutica e all’assistenza in
natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali
31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati
successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre
1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;
f) alla decisione delle controversie in materia di spedalità di
cui all’art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Nell’ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in
Sicilia ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è
determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha
usufruito delle cure di spedalità;
g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza
pubblica.

Art. 3. Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente
decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi
assistenziali stranieri ed internazionali; nonchè agli interventi di
prima assistenza in favore dei profughi stranieri;
2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, nonchè per altre esigenze di carattere straordinario o
urgente in relazione alle necessità degli enti assistenziali delle
diverse regioni;
3) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in
attuazione dell’art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi
civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in
favore degli orfani dei caduti per servizio; all’assistenza delle
famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle
persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di
prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di
cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25
luglio 1971, n. 568; all’assistenza dei profughi stranieri;
4) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di
beneficenza, operanti nel territorio della Sicilia, previsti dai
punti a) e b) dell’art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e
dall’art. 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99,
nonchè alle persone giuridiche private che provvedono al ricovero dei
minori, vecchi e invalidi con rette erogate da enti pubblici o che
svolgono, comunque, attività pubblica di assistenza e beneficenza.

Art. 4. Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato,
al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere
nazionale o pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli
organi dello Stato in ordine agli enti medesimi operanti in Sicilia.
Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in
Sicilia l’amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni
amministrative di cui all’art. 20, primo comma, seconda parte, dello
statuto secondo le direttive del Governo dello Stato.
La vigilanza e la tutela esercitate dagli enti di cui al primo
comma del presente articolo su istituti aventi propria personalità
giuridica e sede nel territorio della regione siciliana sono svolte
dagli organi regionali.
Rappresentanti della regione fanno parte degli organi
amministrativi degli enti pubblici di cui al presente articolo quando
sono chiamati a deliberare in materie che, comunque, interessino la
regione siciliana.
Restano ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato
in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o
pluriregionale operanti nella Sicilia.

Art. 5. Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento
delle attività amministrative della regione siciliana che attengano
ad esigenze di carattere unitario in quanto connesse con materie di
competenza statale, specie con riferimento agli obiettivi del
programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali.
L’esercizio della funzione di cui al precedente comma è attribuito
al Consiglio dei Ministri.
Gli organi statali e l’amministrazione regionale sono tenuti a
fornirsi, reciprocamente, dati statistici ed ogni altro elemento
utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al
presente decreto.

Art. 6. Nel territorio della Sicilia i comitati provinciali di
beneficenza ed assistenza pubblica, di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le
funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente.
Fino a quando non avrà diversamente provveduto con proprie norme,
la regione ha facoltà di avvalersi, per l’esercizio delle funzioni ad
essa spettanti a norma del presente decreto, dei comitati provinciali
di assistenza e beneficenza di cui al precedente comma che, all’uopo,
saranno integrati, nella composizione, da un membro effettivo ed uno
supplente nominati dall’assessore regionale competente.

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