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Direttiva alle regioni in materia della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (GU n. 45 del 23/02/1990)

di Redazione

Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988 che ha dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 38 della Costituzione, dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata;

Ritenuto, peraltro, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha espressamente osservato che, pur in mancanza di una apposita normativa, appare possibile procedere all’accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali seguendo la via amministrativa, sulla base dell’esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l’amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;

Ritenuto, altresì, che con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è provveduto a delegare alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile, che operino, tra l’altro, nella materia dell’assistenza e della beneficenza pubblica e le cui finalità statutarie si esauriscano nell’ambito delle regioni, sicché le autorità competenti all’accertamento, a domanda, della natura privata delle IPAB regionali ed infraregionali devono essere identificate nelle regioni;

Ritenuta, l’opportunità, in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, di impartire le necessarie direttive, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tramite i commissari di Governo, per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dalle IPAB regionali ed infraregionali che ne facciano richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la necessaria uniformità sull’intero territorio nazionale dell’esercizio delle funzioni delegate ed anche in considerazione della rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti;

Considerato, altresì, che con la sentenza sopra ricordata, la Corte costituzionale ha pure indicato nell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, e nell’art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, i referenti normativi da assumere come utile punto di riferimento, in quanto espressivi di principi generali dell’ordinamento, al fine di valutare la sussistenza nelle IPAB regionali ed infraregionali dei requisiti che consentano alle stesse di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

Visto l’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 4, terzo comma, 12 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l’art. 2, comma 3, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Decreta:

Art. 1

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale che chiedano alle regioni, nell’ambito delle quali svolgono le proprie finalità istituzionali, il riconoscimento della loro personalità giuridica di diritto privato, presenteranno apposita domanda secondo le forme ed i modi di cui all’art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Ai fini dell’esame delle domande di cui al comma 1 le regioni provvederanno secondo gli ordinari procedimenti previsti per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, curando, peraltro, una tempestiva effettuazione dei medesimi.

3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell’ambito dell’assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:

a) il carattere associativo;

b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;

c) l’ispirazione religiosa.

4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) costituzione dell’ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell’amministrazione dell’ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell’organo collegiale deliberante;

c) esplicazione dell’attività dell’ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci;

5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell’organo deliberante;

c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale.

6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l’opera di beneficenza ed assistenza nell’ambito di una più generale finalità religiosa;

b) collegamento dell’istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

7. Ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa.

8. Non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni di beneficenza ed assistenza, già amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrati.

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