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Trentino Alto Adige LR 02/82IPABECANorme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza

di Redazione

Legge Regionale 25 febbraio 1982, n. 2.
Norme sullo scioglimento
degli enti comunali di assistenza.
(B.U. 2 marzo 1982, n. 10).

Art. 1.
1. Gli enti comunali di assistenza operanti
nella Regione Trentino- Alto Adige sono
sciolti con effetto dal 1. gennaio 1983.
2. Spetta alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 18 dello Statuto
speciale di autonomia, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
disciplinare con proprie leggi l’assunzione delle funzioni
degli ECA da parte dei comuni, singoli o associati, o
degli enti previsti dall’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Art. 2.
1. Con la soppressione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare
degli ECA è trasferito ai rispettivi comuni. Esso conserva la
destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali.
2. Il personale addetto in modo esclusivo o prevalente allo
svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 1, è trasferito
agli enti cui sono assegnate le funzioni degli ECA soppressi,
con effetto dalla data della soppressione o comunque da quella
successiva di assunzione delle funzioni.
3. Ai fini di cui sopra il comitato amministrativo dell’ECA in
carica è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi e in
particolare:
a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell’ECA, mediante
ricognizione ed elencazione dei beni dello stesso, nonché alla
identificazione dei beni appartenenti alle eventuali IPAB,
con centrate o amministrate ai sensi degli articoli 54 e
seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni; questi ultimi beni vanno elencati e distinti
secondo l’appartenenza a ciascuna IPAB.
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti in
base alla loro pertinenza all’ECA o a ciascuna delle IPAB
concentrate o amministrate;
c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, con
specificazione della posizione giuridica, delle mansioni e
del trattamento economico in atto; nella ricognizione dovrà
provvedersi alla individuazione del personale che svolge
in tutto o in forma prevalente funzioni di pertinenza delle IPAB
concentrate o amministrate.
4. Le operazioni di cui al comma precedente sono espletate
dai comitati amministrativi degli ECA ed approvate mediante
appositi atti deliberativi entro il termine del 30 novembre 1982.
5. Copia degli atti è trasmessa entro la citata data ai rispettivi
comuni, alla provincia competente per territorio ed alla
Regione; ciascun ECA trasmette altresì copia della
deliberazione di approvazione del conto consuntivo relativo
all’esercizio finanziario dell’anno 1981.
6. Ove le operazioni di cui ai precedenti commi non siano
compiute entro la data ivi prevista, esse sono espletate da
parte di commissari straordinari, nominati da parte della giunta
provinciale competente.
7. L’approvazione del rendiconto relativo al 1981 comporta,
in deroga alle disposizioni vigenti, l’approvazione in sanatoria
a tutti gli effetti dei rendiconti regressi non ancora approvati.
8. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
nei confronti delle IPAB concentrate o amministrate.

Art. 3.
1. Gli enti destinatari delle funzioni degli ECA soppressi ai sensi
del primo comma del precedente art. 1, subentrano nella titolarità
dei rapporti di impiego e di lavoro già facenti capo agli ECA.
2. Al personale stesso è garantita la conservazione delle posizioni
giuridiche ed economiche acquisite presso l’ente di provenienza.

Art. 4.
1.I beni degli ECA sono attribuiti ai rispettivi comuni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi inerenti.
2. I comuni subentrano altresì nella titolarità dei rapporti attivi,
passivi e processuali, facenti capo ai beni stessi.
3. In tutti gli altri rapporti attivi, passivi e processuali subentrano
gli enti che assumono le funzioni degli ECA soppressi.

Art. 5.
1. Fino all’entrata in vigore delle leggi di riforma del settore,
i comitati amministrativi degli ECA in carica alla data della
soppressione, conservano provvisoriamente la gestione unitaria,
ordinaria e straordinaria, delle IPAB già concentrate o amministrate,
e promuovono gli atti di adeguamento statutario e tutti gli altri atti
giuridicamente necessari alla loro amministrazione decentrata.
2. Gli stessi comitati, qualora antro la data prevista al precedente
articolo 1 le province autonome non abbiano emanato la legge
per la disciplina relativa all’assunzione delle funzioni degli ECA,
provvederanno altresì alla gestione delle medesime utilizzando a
tal fine il personale ed i beni già dell’ente soppresso e fermo
restando il coordinamento di detta attività da parte delle
province autonome.

Art. 6.
1. Fino alla data di soppressione è fatto divieto ai comitati di
amministrazione degli ECA di disporre, relativamente agli
ECA stessi e alle IPAB amministrate o concentrate, atti
di trasformazione patrimoniale, di modificazione delle piante
organiche e di assunzione di nuovo personale a qualsiasi
titolo, senza specifica autorizzazione della giunta provinciale
competente.
2. Sulle trasformazioni patrimoniali gli ECA devono
previamente sentire i comuni destinatari dei beni. Il parere
del comune si intende favorevole qualora non sia espresso
entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 7.
1. Fino a quando non venga diversamente disposto
con leggi relative alla gestione dei servizi sociali o alla
riorganizzazione delle funzioni dei comuni, i compiti di assistenza
di cui alla presente legge sono esercitati dagli enti di cui
al precedente art. 1 nelle forme, nei modi e secondo le
procedure previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e
successive modificazioni e nel regolamento amministrativo
approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.
2. I fondi assegnati per le funzioni di cui alla presente legge
sono gestiti mediante apposita evidenza contabile.

Art. 8.
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.

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