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Veneto LR 45/93IPABProvvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionalee infraregionale.

di Redazione

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 45. Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale. (B.U. 3-9-1993, n. 75). Art. 1. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55. (Omissis). Art. 2. Revisione economico finanziaria. 1. I consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) eleggono: a) un collegio di revisori composto da tre membri se il bilancio dell’ente supera come importo complessivo il valore di due miliardi; b) un revisore nelle istituzioni con un bilancio al di sotto del valore di cui alla lettera a) scelto tra gli Iscritti negli albi di cui alle lettere b) o c) del comma 2. 2. I revisori dei conti sono scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri. 3. Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell’approvazione del conto consuntivo. 4. I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio di amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del consiglio stesso. 5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente 6. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, collaborano con il consiglio di amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente. 7. I revisori inoltre nella relazione sul conto consuntivo esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 8. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione. 9. Ai revisori spetta, a carico dell’ente, una indennità di presenza determinata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. 10. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le Ipab adeguano i propri statuti inserendovi la previsione del collegio dei revisori, o del revisore, dei conti secondo quanto disposto dal comma 1. 11. L’integrazione statutaria di cui al comma 10 è comunicata al Presidente della Giunta regionale, osservate le prescrizioni di cui all’articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 per quanto riguarda il parere di comuni e province. Art. 3. Piante organiche. 1. Il controllo sulle deliberazioni delle Ipab aventi ad oggetto variazioni della pianta organica del personale spetta al comitato regionale di controllo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 19. Art. 4. Partecipazione a società cooperative. 1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza possono concorrere a costituire società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dagli statuti delle singole istituzioni. La partecipazione dell’Ipab alle società non può essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio. Art. 5. Norma transitoria. 1. Le istanze di autorizzazione relative alle variazioni patrimoniali e alle variazioni delle piante organiche che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state inoltrate al Presidente della Giunta regionale sono, a cura del dipartimento per i servizi sociali, restituite tempestivamente ai rispettivi enti che trasmettono una nuova deliberazione per le variazioni medesime al Comitato regionale di controllo ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 19.


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