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Veneto LR 24/93IPABDisposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

di Redazione

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24.
Disposizioni per la privatizzazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
(B.U. n. 54 del 29-6-1993).

Art. 1. Finalità.
1. La presente legge disciplina il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato, a norma degli
articoli 12 e seguenti del codice civile, alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) a carattere
egionale ed infraregionale che lo richiedono espressamente,
ai sensi del Dpcm 16 febbraio 1990.
2. Per le finalità di cui ai comma 1, il Dirigente del
dipartimento competente provvede a concedere in
via amministrativa e in conformità alla normativa vigente
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
alle Ipab che sin dia loro origine, nel rispetto formale e
sostanziale dei volontà espressa dal fondatore, quando sia
accertabile, o all’atto costitutivo o dalla tavola di fondazione,
abbiano e conservino requisiti propri di persone giuridiche
private e che siano state obbligatoriamente assoggettate al regime
pubblico della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se fondata
in data posteriore alla sua entrata in vigore.

Art. 2. Procedure.
1. L’istanza volta a ottenere il riconoscimento è presentata
al Dirigente del dipartimento competente.
2. L’istanza è corredata della copia autentica
dei seguenti documenti:
a) atto costitutivo;
b) statuto;
c) provvedimento del Consiglio di amministrazione con il quale si manifesta
la volontà di richiedere il riconoscimento;
d) ogni altro documento idoneo a provare l’esistenza
della natura di istituzione privata.

3. L’Ipab trasmette contestualmente copia dell’istanza, corredata
della documentazione di cui al comma 2, al Comune ove ha la
sede legale il quale, entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione
della istanza, esprime il proprio parere al Dirigente del dipartimento
competente, unitamente ad ulteriori eventuali elementi ritenuti
rilevanti ai fini del riconoscimento e lo trasmette anche all’Ipab.
Decorso tale termine di decisione e assunta anche in mancanza
del suddetto parere.
4. Il competente Dipartimento regionale, qualora non ritenga
sufficiente la documentazione allegata alla istanza, entro sessanta
giorni dalla ricezione della medesima invita l’Ipab a fornire,
entro sessanta giorni dalla richiesta, i chiarimenti e gli elementi
integrativi di giudizio ritenuti necessari ai fini del riconoscimento richiesto.
5. Il Dirigente del dipartimento competente si pronuncia sulla
istanza entro 180 giorni dalla ricezione della stessa o dei
chiarimenti richiesti.

Art. 3. Relazioni.
1. La Giunta regionale invia annualmente alla competente
Commissione consiliare l’elenco delle Ipab che hanno presentato
istanza di riconoscimento nonché l’elenco delle Ipab che lo hanno
ottenuto ai sensi dell’art. 1 comma 2.

Art. 4. Criteri per il riconoscimento regionale.
1. Al fine del riconoscimento di cui alla presente legge
l’Ipab deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie:
a) con struttura associativa;
b) istituzione promossa ed amministrata da privati
ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata;
c) istituzione di ispirazione religiosa;
d) istituzione che assiste esclusivamente o prevalentemente
religiosi o ministri del culto;
e) istituzione che svolge in modo precipuo attività
f) inerenti alla sfera educativo-religiosa come a suo tempo
espressamente riconosciuto con provvedimento statale ai sensi
dell’art. 25 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
2. Si ha istituzione con struttura associativa quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l’ente è sorto per iniziativa volontaria di una maggioranza
di soci o di promotori privati;
b) i soci determinano, per disposizione statutaria, l’amministrazione
ed il governo della istituzione eleggendo la maggioranza
dei componenti dell’organo collegiale deliberante;
c) l’attività dell’ente è esplicata, per disposizione statutaria, anche sulla
base delle prestazioni volontarie dei soci che possono
estrinsecarsi sotto forma di contribuzioni economiche e
donazioni patrimoniali.

3. Si ha istituzione promossa e amministrata da privati quando ricorrono
congiuntamente i seguenti elementi:
a) l’atto costitutivo o l’atto di fondazione è stato posto in essere da
una maggioranza di soggetti privati;
b) la designazione di una quota significativa dei componenti l’organo
collegiale deliberante spetta, per disposizione statutaria, a privati;
c) il patrimonio risulta costituito per oltre il 50 per cento da beni
risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e
dalla trasformazione degli stessi ovvero da beni
conseguiti in forza dello svolgimento delle
attività d’istituto e che comunque nel quinquennio
immediatamente precedente l’istanza di riconoscimento ai
sensi della presente legge non abbia beneficiato di
finanziamenti pubblici in misura superiore al 10 per cento
delle entrate. Nelle entrate complessive non è computato
il concorso di enti pubblici per rette o equivalenti.

4. Si ha istituzione di ispirazione religiosa quando ricorrono
congiuntamente i seguenti elementi:
a) l’attività istituzionale svolta persegue indirizzi religiosi o
comunque inquadra l’opera di beneficenza ed assistenza
nell’ambito di una più generale finalità religiosa;
b) l’istituzione risulta collegata ad una confessione religiosa per il
tramite della designazione prevista da disposizioni statutarie
di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di
rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero
attraverso la collaborazione di persone religioso come modo
qualificante di gestione del servizio.

Art. 5. Esclusione del riconoscimento.
1. Le Ipab già amministrate dal disciolto Ente comunale
di assistenza (Eca), o in questo concentrate, non possono
ottenere il riconoscimento di cui alla presente legge.
2. Non possono, inoltre, ottenere il riconoscimento le Ipab
che hanno cessato di perseguire finalità socio-assistenziali
ovvero di erogare servizi in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 6. Iscrizione al Registro e norme sul personale.
1. Contestualmente al riconoscimento della persona
giuridica di diritto privato, sarà disposta, a cura del Dipartimento
regionale competente, l’iscrizione delle Ipab al Registro delle associazioni,
fondazioni ed istituzioni private di cui all’art. 20 della legge regionale
15 dicembre 1982, n. 55 e come tali saranno soggette alle disposizioni di
cui agli articoli 20 e 24 della stessa legge.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389,
i dipendenti delle Ipab, i quali continuino a prestare servizio presso l’Ente,
anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica,
hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico
obbligatorio ed il trattamento di fine servizio previsto per il personale
dipendente degli Enti locali.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento
di cui all’art. 2 e comunque previa notifica data al personale
dipendente almeno 60 giorni prima.

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