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Toscana LR 72/97 art.21IPABOrganizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.

di Redazione

L.R. 3 ottobre 1997, n. 72. Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati. (B.U. 13 ottobre 1997, n. 37). Capo III ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE Art. 21. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB). 1. Nell’ambito della programmazione dei Comuni e del coordinamento da essi svolto sul territorio, sono definiti il concorso e il coinvolgimento delle IPAB per l’integrazione delle funzioni e per l’utilizzo delle risorse umane, patrimoniali e strumentali finalizzate all’erogazione di servizi socio-assistenziali. Le funzioni e le risorse delle IPAB, svolte e utilizzate nell’ambito della loro autonomia organizzativa e statutaria, concorrono alla gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi che corrispondono alle necessità dei Comuni. 2. Tutte le funzioni amministrative di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 concernenti le IPAB, già disciplinate con legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo comma 5, sono delegate ai Comuni nel cui territorio ha sede l’Istituzione. In particolare, sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di amministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche statutarie escluse quelle indicate al successivo comma 4. 3. I Comuni esercitano la delega, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto della Regione e della L.R. 19 luglio 1995, n. 77, attenendosi ai seguenti indirizzi: a) i provvedimenti saranno diretti a prevenire e superare l’isolamento e l’emarginazione della persona ammessa a fruire delle prestazioni; b) sarà assicurato il coordinamento dell’attività degli enti e l’adattamento degli statuti alla disciplina contenuta nella presente legge; c) sarà assicurato il coordinamento degli interventi svolti dalle IPAB con gli interventi sociali e sanitari attuati nel territorio; d) i servizi delle IPAB saranno organizzati in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro gestione; e) saranno favorite la riconversione e l’utilizzazione dei servizi e del patrimonio delle IPAB, secondo le finalità e le modalità d’intervento previste dalla presente legge. 4. Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni disciplinate con legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti d’esecuzione, concernenti il raggruppamento, le fusioni, le modificazioni statutarie relative alla mutazione dei fini ed alla composizione dei consigli di amministrazione, le estinzioni. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale. 5. La Regione esercita comunque il potere di iniziativa previsto dall’art. 62 della legge n. 6972/1890. Tale funzione è di competenza della Giunta regionale. 6. E’ fatto divieto agli Organi amministrativi delle IPAB aventi sede nel territorio regionale di compiere atti di alienazione, trasformazione di beni immobili o di titoli, o di costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente. Sono escluse dal vincolo e servitù e le espropriazioni per cause di pubblico interesse. 7. In deroga al divieto di cui al comma 6 e secondo le competenze previste dai rispettivi Statuti, i Comuni ove la IPAB ha sede legale, acquisito il parere obbligatorio dei Comuni nei quali sono situati i beni immobili, possono rilasciare specifica autorizzazione al fine di garantire servizi essenziali alla continuità operativa dell’ente ed alla realizzazione di programmi di pubblico interesse afferenti la sfera dei servizi sociali. L’autorizzazione è rilasciata previo accertamento dello stato di effettivo funzionamento della IPAB e della situazione patrimoniale. 8. Gli Organi amministrativi delle IPAB aventi sede nel territorio regionale, per l’istituzione di nuovi servizi e per l’adozione delle piante organiche del personale, devono richiedere la relativa autorizzazione al Comune ove la IPAB ha la sede legale. Il Comune, acquisito il parere dei Comuni nei quali sono svolte le attività prevalenti, rilascia specifiche autorizzazioni al fine di garantire servizi essenziali alla continuità operativa dell’ente ed alla realizzazione di programmi di pubblico interesse afferenti la sfera dei servizi sociali. Lo stato di organizzazione dei servizi e le piante organiche vigenti delle IPAB devono essere comunicate al Comune per la loro eventuale approvazione entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’approvazione delle piante organiche e dello stato di organizzazione dei servizi, è fatto divieto alle IPAB di assumere nuovo personale e di istituire nuovi servizi. L’assunzione di nuovo personale nell’ambito dei posti previsti nelle vigenti piante organiche non è soggetta ad autorizzazione nei limiti degli stanziamenti approvati e delle accertate disponibilità di bilancio. Le nuove assunzioni e lo stato delle piante organiche devono essere comunque comunicate annualmente al Comune per le opportune verifiche. 9. Gli Organi amministrativi delle IPAB nominano un Collegio di revisori composto da tre membri, di cui almeno uno nominato dal Comune in cui ha sede l’Istituzione, se il bilancio dell’ente supera come importo complessivo il valore di quattro miliardi. Gli Organi predetti nominano un solo revisore se il bilancio è inferiore al valore di quattro miliardi, ma superiore a un miliardo. 10. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili. I Comuni competenti per sede legale possono proporre ai consigli di amministrazione di adottare il Collegio dei revisori operante per i Comuni stessi. 11. Il controllo dei revisori contabili sull’attività della IPAB si esercita attraverso l’accesso agli atti e documenti, nonché a mezzo di un’attività di collaborazione con il consiglio di amministrazione dell’Istituzione, al fine di garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente. Essi redigono una relazione sul conto consuntivo, nella quale sono tenuti ad esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 12. Il controllo sugli atti è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo a norma dell’art. 50 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni. 13. La procedura per l’estinzione delle IPAB è quella disciplinata dalla L.R. 31 dicembre 1982, n. 96. 14. Gli statuti delle IPAB possono prevedere un compenso a favore dei componenti gli organi di amministrazione in relazione alla dimensione delle loro attività istituzionali.


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