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Sicilia LR 22/86 TIT. VIPABRiordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia

di Redazione

L.R. 9 maggio 1986, n. 22.
Riordino dei servizi e delle
attività socioassistenziali in Sicilia.
(G.U.R. n. 23 del 10 maggio 1986).

TITOLO V
DISPOSIZIONI SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

Art. 30. Privatizzazione delle IPAB.
Le istituzioni in atto qualificate quali IPAB
per atto positivo di riconoscimento o per possesso
di stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge
fondamentale sulle opere pie 17 luglio 1890, n. 6972, e
successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti
delle istituzioni medesime, nonché ai criteri selettivi da
determinare con le procedure di cui al successivo comma, per
prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti
privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai
fini del riconoscimento ai sensi dell’art. 12 del codice civile.
Per l’attuazione del precedente comma i criteri selettivi, entro i
limiti prefissati al precedente comma, sono determinati dalla Giunta
regionale su proposta del Presidente della Regione, di concerto con
l’Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente
commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana,
che si pronuncia entro tre mesi dalla ricezione delle proposte.
Qualora risulti che fra gli enti di cui al primo comma taluni hanno
caratteristiche di enti ecclesiastici, il Presidente della Regione,
su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, forma
l’elenco di tali istituzioni e, d’intesa con autorità ecclesiastica, lo
trasmette al Ministero dell’interno per le procedure di riconoscimento
della personalità giuridica agli effetti civili.
Le operazioni previste dal presente articolo sono completate entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i
successivi sei mesi le IPAB con prevalenti finalità assistenziali
ricevono il provvedimento declaratorio, avente carattere di atto
definitivo.
I provvedimenti adottati a norma del presente articolo sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
trasmessi ai sindaci per la pubblicazione nell’albo pretorio
per la durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 31. Utilizzazione delle strutture in conformità ai fini istituzionali.
Le IPAB che non hanno caratteristiche di enti privati ai sensi
del precedente articolo 30, entro tre mesi dal ricevimento
dell’atto declaratorio previsto dal penultimo comma dello
stesso articolo, sono tenute a comunicare ai comuni
territorialmente competenti lo stato delle strutture di cui
dispongono con contestuali proposte, compatibilmente
alle finalità previste dai rispettivi statuti, per la
utilizzazione delle stesse secondo la tipologia prevista
dalla presente legge.
Il comune valuta lo stato di disponibilità delle strutture
e la proposta di utilizzazione formulata dall’IPAB, ai fini
dell’attuazione immediata delle funzioni trasferite ai
comuni a norma della legge regionale 2 gennaio
1979, n. 1, ed in particolare per la realizzazione di un
modello programmato di sviluppo dei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari, conforme al piano triennale previsto dall’art. 15.
Entro tre mesi dal giorno in cui ne ha conoscenza, il
comune adotta le proprie determinazioni con deliberazione
consiliare assunta a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica.
In assenza di pronunzia entro il termine di cui al comma
precedente, l’IPAB ne rende edotto l’Assessore regionale
per gli enti locali, il quale provvede con i poteri sostitutivi
previsti dall’art. 91 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana.
Ove il comune ritenga accettabili le proposte presentate
dall’IPAB, si avvale delle strutture mediante convenzione
preordinata al regolamento dei relativi rapporti.
La convenzione è stipulata sulla base di un disciplinare-tipo
predisposto dall’Assessore regionale per gli enti locali entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell’elaborazione del disciplinare-tipo, l’Assessore può
avvalersi del gruppo di consulenza previsto dall’art. 52.
Qualora il comune, con l’atto deliberativo di cui al terzo
comma, ritenga le strutture non adatte al proseguimento
dell’attività assistenziale, ne informa l’Assessore regionale
per gli enti locali che dispone entro 30 giorni propri accertamenti.
Gli accertamenti sono demandati ad una commissione
composta dal sindaco del comune o da un suo delegato,
da un rappresentante dell’Assessorato regionale degli
enti locali e dal coordinatore sanitario dell’unità sanitaria
competente per territorio. La commissione entro 30
giorni rassegna le risultanze degli accertamenti all’Assessore
regionale per gli enti locali.
Nel caso di responso favorevole della commissione
l’Assessore regionale per gli enti locali invita il comune ad
utilizzare le strutture dell’IPAB. Il comune decide entro due
mesi dalla notifica della relazione rassegnata dalla commissione
di cui al nono comma con la maggioranza assoluta dei
consiglieri in carica.

Art. 32. Riconversione delle strutture.
Le IPAB che intendono avviare programmi di riconversione
delle proprie strutture e, ove necessario, di mutamento dei
propri fini istituzionali in aderenza al riordino dei servizi
socioassistenziali introdotto dalla presente legge, entro tre mesi
dal ricevimento dell’atto declaratorio di cui all’art. 30, ne informano
i comuni territorialmente competenti.
Tale iniziativa non comporta la cessazione dell’attività assistenziale.
Il comune, in attuazione del piano triennale di cui all’art. 15, si
pronunzia, con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica,
sulla proposta dell’IPAB.
In esito alla pronunzia favorevole del comune, i progetti di
riconversione sono ammessi al fondo speciale di cui al
successivo art. 47 purché sia osservato l’art. 3 della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21.
In assenza di pronunzia nel termine di cui al terzo comma
le IPAB ne informano l’Assessore regionale per gli enti locali,
che promuove entro 30 giorni specifici accertamenti ed ove
necessario interviene con i poteri sostitutivi di cui all’art. 91
dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana.
Ove il comune, con deliberazione consiliare, giudichi
antieconomico il piano di riconversione delle strutture
ovvero non conforme al proprio modello di sviluppo
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ne informa
l’Assessore regionale per gli enti locali che dispone propri
accertamenti.
Gli accertamenti sono demandati alla commissione di cui
al nono comma dell’art. 31, che rassegna le proprie risultanze,
entro 60 giorni, all’Assessore regionale per gli enti locali.
Nel caso di responso favorevole della commissione il comune
decide secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 31, decimo comma.

Art. 33. Acquisizione da parte dei comuni dei beni
patrimoniali non utilizzabili dalle IPAB.
Qualora in esito alla procedura dei precedenti articoli,
l’utilizzazione o la riconversione delle strutture non sia
conforme alla tipologia dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari introdotta dalla vigente normativa, o comunque
non sia rispondente ai criteri di economicità, salvo quanto
previsto dal successivo art. 35, il comune, entro due mesi
dalla notifica del responso della commissione da parte
dell’Assessore regionale per gli enti locali, si pronuncia con
deliberazione consiliare, assunta dalla maggioranza assoluta
dei consiglieri in carica, sulla utilizzazione delle strutture e
dell’area di sedime per l’attuazione di programmi di pubblico
interesse.
L’acquisizione in proprietà delle strutture, in tal caso, ha luogo
al valore di stima dell’Ufficio tecnico erariale.

Art. 34. Fusione ed estinzione delle IPAB.
L’Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento
amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche,
proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili,
con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili
o riconvertibili in esito alla procedure di cui ai precedenti
articoli o con IPAB che, mediante l’integrazione delle strutture,
su proposta del comune territorialmente competente, possono
attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle
previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge.
In subordine l’istituzione è estinta e i beni patrimoniali
sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale
dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al
maturato economico (2).
La fusione e l’estinzione non hanno luogo qualora la struttura
non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che
disponga di altre strutture agibili e riconvertibili.

Art. 35. Immobili sottoposti a vincolo monumentale od artistico
ai sensi della legge I giugno 1939, n. 1089.
L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione, su proposta della soprintendenza
competente per territorio, ha facoltà di acquisire, al valore
di stima dell’Ufficio tecnico erariale, gli edifici di proprietà
delle IPAB non direttamente utilizzati per interventi e
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari o che non siano
compresi nei programmi comunali di potenziamento previsti
dagli articoli precedenti.

Art. 36. Alienazione di strutture non utilizzabili.
Nel caso in cui la struttura non utilizzabile o non
riconvertibile non sia acquisita dal comune con le
modalità previste dai precedenti articoli, l’Assessore
regionale per gli enti locali, salva l’applicazione
dell’art. 35 della presente legge, autorizza l’istituzione
proprietaria della struttura ad alienarla mediante vendita
all’asta pubblica.

Art. 37. Immobili ad uso di culto.
Gli immobili destinati a fini di culto appartenenti ad
IPAB assoggettate alla procedura di estinzione prevista
dall’art. 34 o facenti parte di complessi immobiliari che,
ai sensi dei precedenti articoli, vengono acquisiti dai
comuni a domanda dell’ordinario diocesano sono assegnati
in uso all’autorità ecclesiastica competente.
Il provvedimento è adottato dal Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per
gli enti locali, con vincolo di destinazione alla
sopradetta finalità.
Cessata la destinazione a fini di culto, l’immobile
è restituito al comune territorialmente competente.

Art. 38. Personale delle IPAB sottoposte a fusione.
Il personale delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza sottoposte a fusione con altre IPAB ai
sensi dell’art. 34 transita negli organici della nuova
IPAB e viene utilizzato per le sue finalità.

Art. 39. Reimpiego dei mezzi finanziari.
I corrispettivi dei beni alienati delle IPAB ai sensi
dei precedenti articoli sono destinati dalle IPAB
stesse all’attuazione dei servizi socio- assistenziali e
socio-sanitari nell’ambito dei programmi comunali
di utilizzazione o di riconversione delle strutture
previste dagli articoli medesimi.

Art. 40. Disposizioni comuni per le IPAB.
I limiti di valore previsti dall’art. 4 della legge 26
aprile 1954, n. 251 sono commisurati all’importo di
cui all’art. 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 41. Personale delle IPAB.
Entro il limite del contingente in servizio alla
data del 1° luglio 1978, le IPAB provvedono
all’inquadramento dei dipendenti non di ruolo
che hanno prestato servizio per almeno cinque
anni e siano in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
L’inquadramento dei dipendenti di cui al
precedente comma ha luogo prescindendo dai
limiti di età prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi.
I posti residui sono attribuiti mediante concorso
riservato ai dipendenti che abbiano prestato
attività lavorativa o siano in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalità
di cui al successivo comma.
Per l’accesso al concorso riservato si osservano le
disposizioni di cui all’art. 9, lett. b, punto 2, del decreto
del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1983, n. 347.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma,
nel caso di ulteriore disponibilità di posti, sono
estese a coloro che abbiano svolto attività lavorativa
per un periodo inferiore a quello prescritto dal
richiamato art. 9, lett. b, punto 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Per l’accesso si tiene conto dell’anzianità posseduta e,
in caso di uguale anzianità, dell’età.
Agli effetti di quanto prescritto ai precedenti commi le
IPAB che non abbiano deliberato la pianta organica
sono tenute a provvedervi entro sessanta giorni nei
limiti delle unità in servizio alla data del 1° luglio 1978.

Art. 42. Mobilità del personale delle IPAB.
Le IPAB che, in rapporto all’attività svolta, abbiano
personale in esubero, ne fanno segnalazione all’Assessore
regionale per gli enti locali, indicando i posti e le qualifiche
da sopprimere.
L’Assessore, con proprio decreto, dispone il trasferimento
del personale presso altre IPAB che abbiano espresso
assenso al trasferimento.
Il decreto assessoriale è adottato a seguito di accertamenti
ispettivi, da cui consti la sussistenza del pubblico interesse.
Con lo stesso decreto l’Assessore dispone la soppressione
dei posti ricoperti dal personale trasferito ed il corrispondente
aumento dei posti di organico nelle IPAB cui il personale è
assegnato.
Le disposizioni di cui al primo comma trovano attuazione
anche ai fini dell’applicazione dell’art. 41 per l’inquadramento
dei dipendenti che, pur essendo in possesso dei requisiti ivi
prescritti, non possono essere inquadrati nelle IPAB in cui
hanno prestato servizio, per carenza di posti.
Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi si
utilizzano prioritariamente i posti disponibili presso
IPAB ubicate nella medesima provincia.

Art. 43. Ampliamento delle piante organiche delle IPAB.
Con deliberazione motivata le IPAB possono ampliare
le dotazioni delle piante organiche per garantire gli
standards socio-assistenziali determinati dalla vigente
normativa.
Contestualmente all’ampliamento della pianta organica
le IPAB procedono alla ristrutturazione dei posti in
organico, onde destinare ai servizi assistenziali i posti
in esubero in altre qualifiche.
Ai fini della copertura dei posti è prioritariamente
tilizzato il personale delle altre IPAB esistenti sul
territorio, di cui all’art. 42, purché per qualifiche
corrispondenti.
I posti non coperti mediante la procedura di cui
al precedente comma sono ricoperti mediante
pubblico concorso.

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