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Lazio LR 29/78IPABNorme per l’esercizio dellefunzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubblichedi assistenza e beneficenza.
di Redazione
L.R. 10 luglio 1978, n. 29.
Norme per l’esercizio delle
funzioni trasferite dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine
dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza.
(B.U. 20 luglio 1978, n. 20).
Art. 1.
La Giunta regionale provvede, a norma dell’art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9,
alle nomine dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente
demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni
degli statuti o delle tavole di fondazione.
Art. 2.
La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, provvede a nominare, negli enti di cui al precedente
art. 1, i rappresentanti della Regione in sostituzione di quelli nominati dai
prefetti o da altri organi statali.
Art. 3.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della
Costituzione e dell’art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
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