LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999, n. 23
Politiche regionali per la famiglia
(B. U. 10 dicembre 1999, n. 49, 1 ºsuppl. ord. )
Art. 1. Finalità ed ambito di intervento.
1. La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli artt. 2, 3, 31, 37, 38 e 47
della Costituzione, nonché della Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989) riconosce
quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia così
come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché
quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità.
Ai fini degli interventi previsti dalla presente
legge il concepito è considerato componente della famiglia.
2. La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e
realizza unorganica ed integrata politica di sostegno al nucleo
familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei
cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante,
al periodo prenatale e allinfanzia, favorisce la maternità e la
paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità
tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli
impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute
dellindividuo nellambito familiare, attua, anche attraverso lazione
degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione
dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella
famiglia.
3. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività
resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da
strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino
i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali
allo scopo di garantire lefficacia, la qualità , la
trasparenza ed il migliore rapporto costi-benefici del servizio
stesso.
Art. 2. Obiettivi.
1. Per la realizzazione delle finalità di
cui allart. 1, la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di
programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
a)favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante
la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita
familiare, con particolare riguardo a quelli di
carattere abitativo, lavorativo ed economico;
b)sostenere lalto valore personale e sociale della maternità e
della paternità , garantendo il diritto alla procreazione libera
e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità
dei genitori nei confronti della prole;
c)realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà
economiche e sociali secondo il disposto dellart.
4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela socia-
le della maternità e sullinterruzione volontaria della gravidanza) che possano
indurre la madre allinterruzione della gravidanza;
d)tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia,
con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere
negativamente sullequilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
e)promuovere e sostenere larmonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché
dei rapporti intergenerazionali;
f)promuovere le iniziative volte a favorire luguaglianza di
opportunità tra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione
da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei
figli;
g)favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative
liberamente decise, anche attraverso lofferta di opportunità e di idonei sostegni
volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico;
h)garantire il rispetto del diritto di libera scelta della famiglia
nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni,
nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia
e le istituzioni pubbliche, restando comunque a queste ultime
lonere economico dei servizi sanitari e socio-assistenziali
secondo la normativa vigente;
i)sviluppare, tra le finalità dei consultori pubblici e di quelli
privati riconosciuti ai sensi degli articoli 13 e 14 della L. R. 6
settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per leducazione
sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per lassistenza
alla maternità , allinfanzia e alla famiglia), la valorizzazione sociale e
personale della maternità e della paternità , la
tutela dei minori e della donna, lunità e la stabilità familiare
finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la
solidarietà sociale;
j)promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione
di reti primarie di solidarietà , lassociazionismo e la cooperazione,
al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di
aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli
adolescenti, degli anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie
che versano in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo
e alla riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si
occupano;
l)sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una
prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità
delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza
delle proprie funzioni educative e sociali;
m)promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a
sostegno dei soggetti di cui allart. 1, comma 1, dei minori orfani
o comunque privi dellassistenza dei genitori, delle vittime
della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti,
abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia
madre e bambino vittima di violenze familiari;
n)prevedere la formazione e laggiornamento degli operato-
ri dei servizi alla famiglia;
o)garantire una diffusa informazione sul territorio regionale
relativa ai servizi previsti nella presente legge.
Art. 3. Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa.
1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica
alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la
Regione favorisce lerogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati,
consistenti in contributi per labbattimento
del tasso di interesse, ella misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie,
così come definite dal comma 13, per soddisfare
le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio,
opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze
legate allaccesso alla prima casa di cui al comma 9.
2. Sono concessi prestiti sullonore consistenti in contributi da
restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi
a carico del mutuatario, ai soggetti di cui allart. 1, comma 1,
in situazione di temporanea difficoltà economica per il finanziamento
di spese relative a tutte le necessità della vita familiare
compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di
un reddito complessivo non superiore al Lire 80. 000. 000. Lo-
nere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali presti-
ti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al
presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata
quinquennale e sono commisurati . no ad un importo massimo
di Lire 70. 000. 000 di prestito contratto.
3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado
di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono
contrarre, la Regione, su richiesta dellIstituto di credito, può
concedere fidejussione gratuita a garanzia dellobbligazione di
restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo
di cui al comma 2.
4. Per lattuazione di quanto disposto ai commi 1 e2, è costituito
un apposito fondo finalizzato allabbattimento parziale
del 2%del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al
comma 1 e allabbattimento totale per le agevolazioni di cui al
comma 2. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono
disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti
e le aziende di credito operanti in Lombardia.
5. Per lattuazione del disposto di cui al comma 3 è costituito
presso Finlombarda s.p.a. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire
ladempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato.
Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo
sono regolamentate da unapposita convenzione
da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.
per lattività di gestione. Con lutilizzo di tale fondo la Regione
garantisce il 50%dellimporto mutuato, fermo restando limporto
massimo di Lire 70. 000. 000.
6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano
lentità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità
di determinazione del tasso di interesse per le operazioni
di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a
carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare
il fondo abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli
istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e2.
Nelle convenzioni sono definiti:
a)le modalità di presentazione delle domande e le altre
modalità operative per laccesso ai finanziamenti;
b)le procedure per lesame delle domande;
c)i tempi per listruttoria e per la concessione di finanziamenti;
d)le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
e)le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori
a carico del fondo abbattimento interessi.
7. Nellambito delle convenzioni stipulate con le aziende di
credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale,
possono essere stipulati speci . ci accordi integrativi, finalizzati
ad agevolare laccesso al credito, di cui al comma 9, da parte
delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole,
con particolare riferimento allindividuazione delle risorse finanziarie
messe a disposizione, ai parametri per la determinazione
dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la
concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare
apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti
in Lombardia per agevolare il credito finalizzato allacquisto
della prima casa.
8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e
delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7,
risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono
essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del
tasso di interesse sui finanziamenti concessi;tale riduzione
non può comunque essere superiore alla misura massima del
2%.
9. Per agevolare laccesso alla prima casa la Regione favorisce
ai soggetti di cui allart. 1, comma 1, lerogazione di finanziamenti
a tasso e condizioni agevolate consistenti in contributi
per labbattimento del tasso d interesse nella misura massima
del 2%sui mutui contratti dai beneficiari. La Giunta regionale
definisce annualmente le risorse finanziarie destinate alle
agevolazioni che vengono prioritariamente concesse nellordine:
alle giovani coppie;alle gestanti sole;al genitore solo con . gli
minori a carico;a nuclei familiari con almeno tre . gli. I contributi
sono concessi sulla base delle modalità di cui al comma
10 e dei requisiti di cui al comma 11.
10. I contributi sono concessi per una durata decennale e sono
commisurati . no ad un importo massimo di Lire 100. 000. 000
di mutuo. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte
del beneficiario , cessa lerogazione del contributo residuo.
Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso
alle agevolazioni, verranno stipulate convenzioni integrative
con gli istituti di credito già convenzionati con la regione per
lerogazione dei contributi previsti dalla vigente normativa in
materia di edilizia residenziale pubblica;la regione potrà
stipulare la convenzione integrativa di cui al presente comma
anche con altri istituti di credito prescelti dai beneficiari che non
risultassero già convenzionati (2 bis).
11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi
previsti devono possedere i seguenti requisiti:
a)non essere proprietari di altro alloggio adeguato ai sensi
dellart. 12 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina
dellassegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica)(3);
b)non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità ;
c)non aver percepito cumulativamente un reddito complessivo
superiore a Lire 80. 000. 000.
12. Lalloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:
a)non essere di lusso ai sensi del D. M. 2 agosto 1969
(Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
b)non avere super . cie utile superiore a mq 95 ai sensi
dellart. 16, comma 3, della legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per
ledilizia residenziale)(3).
13. Ai fini dellattuazione delle norme previste dai precedenti
commi, per «giovani coppie »s intendono quelle, con reddito
annuo complessivo non superiore a Lire 80. 000. 000, che:
a)contraggano matrimonio entro un anno o lo abbiano con-
tratto da non più di un anno dalla data di approvazione del
provvedimento di cui alla lett. d)del comma 16;
b)non abbiano componenti di età superiore ai 35 anni.
14. Per «reddito complessivo »s intende il reddito imponibile
risultante dallultima dichiarazione dei redditi diminuito di
Lire 4. 000. 000 per ogni figlio a carico alla data di presentazione
della domanda per laccesso ai bene . ci previsti dal presente
articolo, e di Lire 8. 000. 000 per ogni figlio che si trovi nelle
condizioni di cui allart. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate).
15. I limiti di reddito e lentità dei contributi previsti dal
presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta
regionale, con cadenza biennale e con riferimento alle disponibilità
di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo
accertate dallISTAT.
16. La Giunta regionale determina le modalità operative
necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente
articolo e, in particolare, procede a:
a)adottare gli schemi di convenzione di cui ai commi 4 e 5;
b)individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle
provvidenze di cui al presente articolo, tra di loro, nonché con
le altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e privati;
c)precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento
di cui al comma 1, nonché determinare le modalità per
la documentazione delle stesse;
d)individuare le categorie di beneficiari e determinare le
procedure ai . ni dellaccesso alle agevolazioni previste dal
presente articolo.
Art. 4. Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni
per lacquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazio-
ne professionale, interventi socio-sanitari.
1. Nel rispetto dei
diritti del bambino ed al . ne di prevenire i processi di
disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia
prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle
esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle
numerose e monoparentali.
2. La Regione promuove e sostiene ladozione, preferibilmente
con lintervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di
associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate
a:
a)realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità fa-
miliari, quali i «nidi famiglia ». Per nido famiglia s intende
lattività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di
lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti;
b)potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche
mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali
servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti
dalla Giunta regionale;
c)fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per
la realizzazione di attività ludiche ed educative per linfanzia;
d)realizzare lattività di organizzazione delle «banche del
tempo »di cui allart. 5, comma 6, o di altre attività che
favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per lespletamento delle
attività di cura, sostegno e ricreazione del minore;
e)agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini
a domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di
elenchi di persone qualificate disponibili allesercizio di tale
attività ;
f)organizzare direttamente, previa convenzione con limpresa,
servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e priva-
te, a favore dei . gli dei lavoratori;
g)combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
h)attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori.
3. Entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie
allattuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare,
i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti di iniziati-
ve innovative, lorganismo competente alla valutazione tecnica
degli stessi e la procedura per la formazione della graduatoria.
4. Al . ne di agevolare lintegrazione ed il reinserimento sociale
e professionale di portatori di handicap, la Regione concede
alla famiglia contributi per lacquisto di strumenti tecnologica-
mente avanzati.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le
tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo,
le modalità e i termini per la presentazione delle richieste
di contributo, la formazione della graduatoria e lerogazione
dei bene . ci.
6. La Regione nellambito dellattività di formazione
professionale di sua competenza:
a)coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente
alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e
riconversione professionale, al . ne di favorire il reinserimento nel
sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto lattività
lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un
componente del nucleo familiare;
b)promuove corsi di formazione rivolti ai soggetti che
operano nellambito dei servizi socio-educativi;
c) finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al
comma 4.
7. La Regione promuove specifiche attività di formazione e
riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi socio-assistenziali
coinvolti nellattuazione degli obiettivi della presente
legge.
8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia
erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere
attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e fa-
miliare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità
e paternità .
9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:
a)prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre
la madre allinterruzione della gravidanza;
b)prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di
danno per il nascituro;
c)garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilità
ed abortività spontanea e lavorativa;
d)predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo
richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-
assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici
e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di
solidarietà ;
e)effettuare programmi relativi allaffido familiare ed alladozione,
intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.
10. E `fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e
privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi
di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori,
nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la
procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione.
Nellambito di tali programmi devono essere offerte
modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano
la libertà di scelte procreatrici, nel rispetto della
deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni
etiche e dellintegrità psico-fisica delle persone. Adeguata
informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della
donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali
esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela
dei suoi diritti.
11. Al . ne di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente
legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione
sui temi della sessualità . Tali programmi sono presentati
dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in
conformità degli obiettivi di cui allart. 2.
12. La Regione sostiene e valorizza lassistenza a domicilio in
tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e
come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.
13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività
socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie,
a carico del fondo sanitario ai sensi dellart. 8, comma
15, della L.R. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del
servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività
dei servizi sociali), al . ne di garantire, a domicilio, prestazioni
assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono
in buoni servizio a favore delle famiglie, per lacquisizione
diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati,
accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui
al presente comma vengono definite, in sede di programmazione
annuale, allinterno della quota del fondo sanitario regionale
destinata alle attività socio-sanitarie integrate.
14. Lordine di priorità degli aventi titolo ai buoni servizio di
cui al comma 13 è determinato sulla base del quoziente familiare
definito al comma 15.
15. Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti
elementi:
a)reddito complessivo del nucleo familiare;
b)numero dei componenti della famiglia;
c)presenza nel nucleo familiare di:
c1)soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
c2)anziano convivente non autosufficiente;
c3)soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.
16. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui allart. 5,
comma 8:
a)qualifica lincidenza degli stati di cui al comma 15, lettera
c), al fine della concreta determinazione del quoziente familiare;
b)definisce le modalità operative per la presentazione delle
domande ai comuni per i necessari adempimenti istruttori e
per la concessione dei contributi.
17. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire
la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le
organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dellattività
lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari
e ai . gli.
18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e13delpresen-
te articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera
scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone
lesercizio attraverso il convenzionamento o laccredita-
mento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale.
Art. 5. Promozione dellassociazionismo familiare.
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà , in base al
quale vengono gestite dallente pubblico le funzioni che non
possono essere più adeguatamente svolte dallautonomia dei
privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge
la loro personalità , valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie,
promuovendo le associazioni e le formazioni di privato
sociale rivolte a:
a)organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale,
atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di
cura familiare, anche mediante lorganizzazione di «banche del
tempo »;
b)promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione
al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed
educativi.
2. La Giunta regionale provvede, entro 90 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, a censire le associazioni di cui
al comma 1, costituitesi sul territorio regionale ed a iscriverle,
a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta
medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso
la direzione regionale competente.
3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2
possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli
altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione
di servizi o strutture nellambito dei servizi alla persona
finalizzati al sostegno della famiglia.
4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1,
lettera a), le organizzazioni che favoriscono lerogazione
e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a
sostegno della famiglia.
5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni
di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nellambito
delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e
sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale,
concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente
versate dai singoli associati.
6. Per «banche del tempo », ai . ni del comma 1, lettera a), si
intendono forme di organizzazione mediante le quali persone
disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo
per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in
relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno.
Il collegamento e lintermediazione tra i soggetti interessati
alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo
di lucro.
7. La Regione, in attuazione dello Statuto, favorisce le forme
di associazionismo e di autogestione come modalità necessaria
per garantire leffettiva partecipazione di tutti i cittadini alla
realizzazione della politica regionale per la famiglia.
8. E `istituita presso la direzione regionale competente in materia
di interventi sociali la Consulta regionale delle associazioni
familiari composta da:
a)assessore regionale competente;
b)tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte
nel registro di cui al comma 2;
c)tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello
regionale di servizi tra le famiglie;
d)due rappresentanti dei comuni designati dallANCI Lombardia;
e)un rappresentante delle Province designato dalla UPL;
f)un direttore di dipartimento per le attività socio-sanitarie
integrate (ASSI), indicato dallassessore regionale competente.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro
90 giorni dallentrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità di nomina dei componenti della
Consulta. La Consulta è nominata ed insediata dal Presidente
della Giunta regionale.
10. La Consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera
un proprio regolamento interno per lorganizzazione e la
disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali
e le attrezzature necessari per il funzionamento della Consulta
sono forniti dalla Regione.
11. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso
della quale è stata insediata.
12. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine
alla predisposizione degli atti di programmazione regionale
che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine
allattuazione della medesima.
Art. 6. Norma . nanziaria. 1. Per le finalità di cui allart.
3, commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo per labbattimento
degli interessi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dallesercizio
finanziario 2000, sarà determinata con la legge di bilancio.
2. Per le finalità di cui allart. 3, commi 3 e5, sono istituiti un
apposito fondo di garanzia ed un capitolo per la gestione del
fondo medesimo, le cui dotazioni finanziarie, a decorrere dal-
lesercizio finanziario 2000, saranno determinate con la legge
di bilancio.
3. Per le finalità di cui allart. 3, comma 9, è istituito un apposito
fondo per labbattimento degli interessi sui mutui contratti
per laccesso alla prima casa, distintamente alimentato con risorse
statali e con risorse autonome regionali. La dotazione
finanziaria del fondo finanziato con risorse regionali sarà de-
terminata con successivo provvedimento di legge. La quota
finanziata con risorse statali nel limite massimo di Lire
80. 000. 000. 000 per lesercizio finanziario 2000 trova copertura
mediante utilizzo delle economie relative alle annualità dei li-
miti di impegno di cui allart. 61 del D. Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dal-
lo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59)(5).
4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 sono istituiti appositi
capitoli per spese e contributi, la cui dotazione finanziaria a
decorrere dallesercizio finanziario 2000, sarà determinata con
la legge di bilancio.
5. Per le finalità di cui allart. 4, comma 6, lett. a)e lett. c)si
provvederà con gli stanziamenti dei capitoli dellobiettivo 2. 5. 1
«Formazione professionale »del bilancio per lesercizio finanziario 2000.
6. Per le finalità di cui allart. 5, commi 8 e seguenti, si provvederà
con gli stanziamenti del capitolo 1. 2. 7. 1. 322 «Spese per
il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni,
compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità
di missione ed i rimborsi spesa »del bilancio per lesercizio
finanziario 2000.
7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio
per lesercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale
1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
allambito 2, settore 2 è istituito il nuovo obiettivo 2. 2. 9.
«Servizio alla famiglia »;
allambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria
il capitolo 2. 2. 9. 1. 5093 «Fondo per labbattimento
degli interessi sui mutui contratti per le esigenze familiari connesse o
conseguenti al matrimonio nonché per il pagamento degli interessi
sui prestiti d onore »;
allambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria
il capitolo 2. 2. 9. 1. 5091 «Fondo di garanzia per le operazioni di
finanziamento di esigenze familiari connesse o conseguenti al
matrimonio o legate a situazioni di temporanea difficoltà economica »;
allambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria
il capitolo 2. 2. 9. 1. 5092 «Compenso a Finlombarda s.p.a. per
lattività di gestione del fondo di garanzia per il finanziamento
delle esigenze familiari »;
allambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria
il capitolo 2. 2. 9. 1. 5090 «Fondo per labbattimento degli interessi
sui mutui contratti per laccesso alla prima casa finanziamento regionale »;
allambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria
il capitolo 2. 2. 9. 1. 5104 «Spese per il potenziamento dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per lacquisto
di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la
formazione e la riqualificazione del personale, per interventi
socio-sanitari e per la promozione dellassociazionismo familiare »;
allambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito per memoria
il capitolo 2. 2. 9. 1. 5109 «Contributi per il potenziamento dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per
lacquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili,
per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi
socio-sanitari e per la promozione dellassociazionismo
familiare ».
Al bilancio pluriennale 1999/2001 per lanno 2000 sono apportate
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2. 1. 5088 «Economie
derivanti dai trasferimenti statali in annualità di edilizia
residenziale pubblica »con la dotazione finanziaria di Lire
80. 000. 000. 000.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
allambito 2, settore 2, obiettivo 9 è istituito il capitolo
2. 2. 9. 1. 5089 «Fondo per labbattimento degli interessi sui mutui
contratti per laccesso alla prima casa finanziamento sta-
tale »con la dotazione finanziaria di Lire 80. 000. 000. 000.
8. Gli impegni sul capitolo 2. 2. 9. 1. 5089 sono subordinati al-
laccertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 2. 1. 5088.
9. Sono autorizzate per lesercizio finanziario 2000 variazioni
compensative ai sensi dellarticolo 36, comma 7-quinquies del-
la legge regionale 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i seguenti
capitoli:2. 2. 9. 1. 5093, 2. 2. 9. 1. 5091,
2. 2. 9. 1. 5092, 2. 2. 9. 1. 5090, 2. 2. 9. 1. 5104, 2. 2. 9. 1. 5109, appartenenti al gruppo
capitoli «2. 2. 9. 1. 5090 »(6).
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