Legge 29 ottobre 1997, n. 374 (in Gazz. Uff., 3 novembre 1997, n.
256). — Norme per la messa al bando delle mine antipersona
Art. 1.
Finalità.
1. é vietato l’uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina
antipersona, fatto salvo l’utilizzo, a fini esclusivi di
addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove
tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine, del
quantitativo previsto dall’articolo 5, comma 1 (1).
2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la
vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l’esportazione,
l’importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque
natura o composizione, o di parti di esse.
3. Sono vietate l’utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo,
dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all’estero,
direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di
esse, e l’utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di
tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti
di esse.
3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle
attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni
tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all’importazione di
mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle
mine stesse (2).
Art. 2.
Definizione.
1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno
dislocabile sopra, sotto, all’interno o accanto ad una qualsiasi
superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche
predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un’esplosione o
rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza,
della prossimità o del contatto di una persona.
Art. 3.
Obblighi a carico dei detentori di mine antipersona.
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine
antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo
mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle
mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi
territoriali dell’Arma dei carabinieri e provvedere entro i
successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai
sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all’uopo
designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.
Art. 4.
Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee
alla fabbricazione di mine antipersona.
1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o
di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di
parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
Distruzione delle scorte.
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della difesa provvederà a distruggere l’arsenale
di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate,
fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore
alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una
quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto
disposto dall’articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata
esclusivamente all’addestramento in operazioni di sminamento e alla
ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione
delle mine (1).
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della
difesa provvederà altresì a distruggere le mine antipersona
consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai
sensi dell’articolo 3.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutato in
lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Decreto ministeriale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle
scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le
esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso decreto sarà individuato
l’ufficio competente nell’ambito dell’amministrazione del Ministero
della difesa e sarà istituito e disciplinato un registro nel quale
dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine
antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle
consegnate ai sensi dell’articolo 3 e le date e le modalità della
loro distruzione; nello stesso registro dovranno essere altresì
annotate le denunce fatte ai sensi dell’articolo 4. Lo schema del
decreto è sottoposto alle competenti commissioni parlamentari, che
esprimono il parere entro venti giorni. Il decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 7.
Sanzioni.
1. Chiunque usa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 5, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta,
importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o
cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie
per la fabbricazione, in Italia o all’estero, di mine antipersona o
di parti di esse, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e
con la multa da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.
2. Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4
è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire
200 milioni a lire 500 milioni, nonché con la pena accessoria
dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un
periodo da cinque a dieci anni.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla
metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.
Art. 8.
Attività in favore delle vittime di mine antipersona.
1. (Omissis)
Art. 9.
Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento.
1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell’industria,
del commercio e dell’artigianato provvedono, in coordinamento tra
loro, all’attuazione della presente legge, compresa la distruzione
delle mine antipersona ed in particolare dell’arsenale in dotazione
alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.
2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle
competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge. Nell’ambito di tale relazione, il
Ministro della difesa riferisce annualmente in merito allo
smaltimento delle scorte ed ai relativi oneri finanziari.
Art. 10.
Non apponibilità del segreto di Stato e del segreto militare.
1. Alla materia disciplinata dalla presente legge non si applicano
le norme sul segreto di Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n.
801, e agli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale; né le
norme sul segreto militare di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n.
1161.
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