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Circ 64/00Trattamento fiscale per il gas metano utilizzato negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finaliz

di Redazione

Circolare 64 del 03.04.00 OGGETTO Trattamento fiscale per il gas metano utilizzato negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro. Com’e’ noto, il 5 comma dell’art. 12 della legge n. 488 del 23/12/99 ha modificato la nota 1) dell’art. 26 del Testo Unico approvato con Dec. Leg.vo 26/10/95 n. 504. In particolare, la norma citata ha compreso negli usi industriali gli utilizzi del gas metano negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro. In proposito, si ritiene opportuno fornire alcuni criteri generali, al fine di garantire una corretta ed uniforme applicazione della disposizione in esame. Va in primo luogo osservato che per l’individuazione degli esercizi di ristorazione occorre riferirsi alla specifica normativa di settore. In particolare, l’art. 5, 1 comma della legge n. 287 del 25/8/1991 individua le varie tipologie, disponendo alla lettera a) che debbono considerarsi esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, i ristoranti, le trattorie, le tavole calde, le pizzerie, le birrerie e gli esercizi similari. Il gas metano utilizzato dai predetti esercizi è assoggettato all’aliquota di accisa prevista per uso industriale ed a tal fine i soggetti interessati dovranno produrre la documentazione prevista dall’art. 4, 4comma del Decreto Ministeriale 12.7.1977. Passando poi ad analizzare l’art. 5, 4 comma e l’art. 1, 1 comma della legge citata si ricava che per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto (che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzati) ovvero la vendita anche per asporto dei pasti e delle bevande. E’ opportuno richiamare l’attenzione anche sull’art. 3 della legge in esame che prevede che l’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco (rectius: dirigente od in assenza responsabile dell’ufficio o del servizio) del comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. La lettera b), 1 comma, del citato art. 5 individua, invece, gli esercizi di somministrazione di sole bevande, che sono i bar, i caffè, le gelaterie, le pasticcerie e gli altri esercizi similari. Tali esercizi debbono ritenersi esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista per uso industriale. In presenza di più autorizzazioni per un medesimo locale, corrispondenti ai tipi di esercizi di cui alle lettere a) e b) del citato art. 5, cioè nel caso in cui in uno stesso locale vengano svolte contemporaneamente un’attività di ristorazione e un’attività di somministrazione di sole bevande, in assenza di distinti contatori, dovrà procedersi ad una determinazione presunta dei consumi di gas metano da assoggettare all’aliquota di accisa prevista per uso industriale, imputando il 50% del consumo ad uso industriale e il rimanente 50% ad uso civile. Ove, invece, il titolare dell’esercizio ritenga che possa essere imputato un consumo maggiore del 50% all’attività di ristorazione, lo stesso dovrà produrre, oltre alla documentazione prevista dal citato Decreto Ministeriale, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sotto la propria personale responsabilità, dovrà dichiarare la sussistenza di impedimenti tecnici all’istallazione di distinti contatori e che i consumi sono prevalentemente da imputare all’attività di ristorazione. In presenza di una tale dichiarazione l’intero consumo di gas metano verrà assoggettato all’aliquota prevista per uso industriale. Nel caso in cui l’interessato intenda avvalersi di tale ultima facoltà, dovrà produrre alla società erogatrice apposita istanza e la suddetta dichiarazione sostitutiva potrà essere contenuta nella medesima istanza o richiamata o collegata alla stessa. In tale ipotesi, in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 11 della legge n. 127 del 15/5/1997, come modificato dall’art. 2, comma 11, della legge 16/6/1998 n. 191, sia l’istanza che la dichiarazione sostitutiva non dovranno essere autenticate se inviate unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante. La società erogatrice curerà la successiva trasmissione dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva di cui sopra al competente Ufficio Tecnico di Finanza. Analoga procedura dovrà essere seguita per ogni eventuale successiva variazione dei dati comunicati nella precedente dichiarazione sostitutiva. Infine, l’art. 5, 1 comma, lett. c) della più volte citata legge n. 287/1991, prevede – tra l’altro – che l’attività di ristorazione possa effettuarsi anche congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Anche in tal caso si dovrà procedere ad una determinazione presunta dei consumi di gas metano da assoggettare all’aliquota prevista per uso industriale, imputando il 50% del consumo ad uso industriale ed il rimanente 50% ad uso civile, fatta comunque salva la facoltà del titolare dell’esercizio di dichiarare un prevalente consumo da imputare ad uso industriale (attività di ristorazione), secondo le modalità in precedenza illustrate. Resta ovviamente inteso che in caso di presentazione delle citate dichiarazioni sostitutive i competenti Uffici Tecnici di Finanza dovranno procedere alle previste attività di controllo, secondo le modalità indicate nella circolare n. 239/D del 17/12/99 e nella integrazione alla stessa prot.600.00 del 10.2.2000, che qui si intendono integralmente richiamate, avendo cura di procedere, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 26 della legge n. 15/1968 e art. 11 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403). Passando ad analizzare gli impieghi del gas metano negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro, che l’art. 12, 5 comma della legge 488/99 pure ricomprende negli usi industriali, si ritiene che devono ritenersi ammessi all’applicazione della particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale tutte quelle strutture (associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che svolgono la propria attività senza fine di lucro, per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico. Anche per la definizione di attività sportiva dilettantistica occorre fare riferimento alla specifica normativa di settore; a tal proposito va osservato che l’art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 precisa che “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionista”. Da tale disposizione si ricava che possono considerarsi dilettantistiche quelle attività sportive svolte a titolo gratuito anche con carattere di continuità. Il legale rappresentante dei predetti organismi, ai fini dell’applicazione della particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale, dovrà produrre, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 15/68, alla società apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, nella quale dovrà dichiarare che nella struttura si svolge, senza fine di lucro, attività sportiva esclusivamente dilettantistica. Per le modalità di presentazione di tale dichiarazione sostitutiva e per la connessa attività di controllo da parte dei competenti Uffici Tecnici di Finanza si richiamano i principi in precedenza esposti a proposito dell’attività di ristorazione. Per completezza, è opportuno poi precisare che debbono considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi del predetto combustibile in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse al predetto impianto. I consumi in parola debbono ritenersi ammessi alla particolare aliquota di accisa anche quando il combustibile è impiegato solamente nella struttura annessa e l’impianto sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas metano. Da ultimo, il 5 comma, lett. c dell’art. 12 della legge in esame include negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Anche per tali settori di attività, quando non è previsto lo scopo di lucro, il legale rappresentante dell’istituzione interessata dovrà produrre alla società erogatrice apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 4 della più volte citata legge N. 15/68, nella quale dovrà dichiarare che l’attività svolta è finalizzata all’assistenza delle categorie di soggetti individuati dalla norma. Per le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva e per la connessa attività di controllo, anche per tali settori di attività, si richiamano i principi esposti per l’attività di ristorazione. Per quanto concerne, infine, la decorrenza del particolare regime fiscale in esame, considerata la portata innovativa della norma, tutti i settori considerati saranno ammessi all’applicazione dell’aliquota prevista per uso industriale a decorrere dal 1 gennaio 2000, purché la documentazione prescritta venga presentata ai competenti Uffici Tecnici di Finanza entro il termine previsto dall’art. 4, 4 comma del Decreto Ministeriale 12.7.1977, cioè in allegato alla dichiarazione di consumo per l’anno 2000. Si pregano gli uffici in indirizzo di attenersi alle direttive impartite con la presente circolare.


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