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Valle d’Aosta LR 27/98 Testo unico in materia di cooperazione

di Redazione

Legge regionale 5 maggio 1998, n. 27. Testo unico in materia di cooperazione. (B.U. 12 maggio 1998, n. 20). TITOLO I OGGETTO Art. 1. (Finalità). 1. La Regione, in conformità all’art. 45 della Costituzione, favorisce, anche con opportuni incentivi, la formazione e lo sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico nell’ambito del territorio della Regione e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge: a) disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e di tutela sulle società cooperative, sui loro consorzi e sugli altri enti mutualistici, trasferite alla Regione con la legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta) e dà attuazione alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative); b) detta norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); c) disciplina gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e al consolidamento del movimento cooperativo. Art. 2. (Caratteri degli enti cooperativi). 1. Sono società cooperative e società di mutuo soccorso quelle che, nel rispetto delle regole giuridiche previste dalla legislazione vigente per la costituzione e il funzionamento delle stesse, perseguono effettivamente uno scopo mutualistico consistente nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai propri soci. 2. Ai fini della presente legge, i consorzi di cooperative, le piccole società cooperative di cui all’art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi per l’economia), e, fatto salvo quanto disposto da leggi speciali, gli enti mutualistici di cui all’art. 2512 del codice civile, sono parificati, qualora perseguano effettivamente la finalità di cui al comma 1, alle società cooperative. TITOLO II VIGILANZA E TUTELA CAPO I REGISTRO REGIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI Art. 3. (Regime delle iscrizioni). 1. Gli enti cooperativi di cui all’art. 2, legalmente costituiti e aventi la propria sede legale nel territorio della Regione, possono chiedere l’iscrizione all’apposito registro regionale degli enti cooperativi, tenuto dalla Regione ed istituito presso la struttura regionale competente in materia di cooperazione dell’assessorato regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente. 2. Il registro è pubblico ed è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e precisamente: a) sezione prima: cooperazione di consumo; b) sezione seconda: cooperazione di produzione e lavoro; c) sezione terza: cooperazione agricola; d) sezione quarta: cooperazione edilizia; e) sezione quinta: cooperazione di trasporto; f) sezione sesta: cooperazione della pesca; g) sezione settima: cooperazione mista; h) sezione ottava: cooperazione sociale; i) sezione nona: società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all’art. 2512 del codice civile. 3. Le cooperative sociali, oltre che nella sezione per le medesime specificatamente prevista, sono comprese anche nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta. Art. 4. (Effetti dell’iscrizione). 1. L’iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi sostituisce ad ogni effetto giuridico quella al registro prefettizio di cui al regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e successive modificazioni, e determina gli effetti di tali iscrizioni. 2. La mancanza d’iscrizione al registro determina, in conformità all’art. 16 del d.l.c.p.s. 1577/1947, e successive modificazioni, l’esclusione dell’ente cooperativo da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta dalla legislazione nazionale o da quella regionale. Art. 5. (Modalità per l’iscrizione al registro. Diniego e ricorso). 1. L’iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi ha luogo su domanda degli enti medesimi ad avvenuta iscrizione al registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile. 2. La domanda di cui al comma 1 dev’essere presentata, su modelli appositamente predisposti, alla struttura competente, unitamente alla seguente documentazione: a) elenco nominativo dei soci, con l’indicazione della loro attività professionale, del loro domicilio e dell’ammontare del capitale sociale da loro sottoscritto e versato, recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’appartenenza all’ente cooperativo; per i consorzi, l’elenco dev’essere quello delle singole cooperative con l’indicazione, per ciascuna di esse, della sede legale, del legale rappresentante e dell’ammontare del capitale sociale da loro sottoscritto e versato; b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l’indicazione dei soggetti che hanno la rappresentanza dell’ente e di quelli che in forza di mandato generale hanno la firma sociale; c) eventuale regolamento interno per l’applicazione dello statuto sociale. 3. Qualora il numero dei soci dell’ente cooperativo sia superiore a cento, la domanda d’iscrizione dev’essere corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e da uno dei sindaci, attestante il numero dei soci distinti per categoria, l’ammontare del capitale sociale, da loro sottoscritto e versato, e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’appartenenza all’ente cooperativo. 4. L’iscrizione al registro è subordinata all’accertamento dell’insussistenza, a carico degli amministratori, sindaci e direttori degli enti cooperativi, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni. 5. Il dirigente della struttura competente, verificata la completezza della documentazione e la conformità della stessa alla normativa vigente e all’atto costitutivo, dispone con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l’iscrizione dell’ente cooperativo al registro. 6. In caso di documentazione incompleta o comunque regolarizzabile, l’ente richiedente è invitato alla relativa integrazione o regolarizzazione nel termine di sessanta giorni. 7. Se la documentazione incompleta non è integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 6, ovvero se mancano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, l’iscrizione al registro è negata. 8. Il diniego di cui al comma 7 è disposto dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento ed è comunicato all’ente interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione. 9. Avverso il provvedimento di cui al comma 8 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. 10. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all’art. 10, decide sul ricorso di cui al comma 9 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo. Art. 6. (Ordine cronologico e annotazioni). 1. L’esame delle domande di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi ha luogo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 2. Nell’ordine di cui al comma 1 ha luogo l’iscrizione, salvo che non sussistano impedimenti istruttori che ostacolino l’esame completo della pratica. In tali casi, l’iscrizione non conforme all’ordine cronologico deve trovare adeguata giustificazione nella presenza di necessari supplementi di istruttoria. 3. Il registro deve riportare per ogni ente cooperativo le seguenti ulteriori informazioni: a) la sede legale dell’ente cooperativo; b) gli estremi dell’atto notarile di costituzione; c) gli estremi del provvedimento di omologazione e di iscrizione al registro delle imprese; d) la sezione di appartenenza fra quelle indicate all’art. 3, comma 2; e) la durata della società; f) il valore della quota sociale o delle azioni; g) l’eventuale adesione ad uno degli enti ausiliari di cui all’art. 20; h) gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati; i) gli estremi del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese; l) ogni altra annotazione utile. Art. 7. (Comunicazioni). 1. La struttura regionale competente alla tenuta del registro delle imprese, al fine di consentire la regolare tenuta e l’aggiornamento del registro regionale degli enti cooperativi, la comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle annotazioni richieste dalle norme vigenti e l’espletamento dell’attività di vigilanza di cui al Capo terzo, deve trasmettere alla struttura competente ogni documentazione in suo possesso relativa agli enti cooperativi di cui all’art. 2. 2. Gli enti cooperativi non soggetti alle incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile), sono tenuti, entro trenta giorni dall’adozione degli atti, a comunicare direttamente alla struttura competente la seguente documentazione: a) l’atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell’ente cooperativo; b) le cariche sociali e le relative variazioni; c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie. 3. In qualsiasi momento la struttura competente può, qualora se ne ravvisi l’opportunità, richiedere agli enti cooperativi di trasmettere la documentazione di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), ovvero di cui al comma 3 del medesimo articolo, aggiornata all’ultimo giorno del mese che precede quello della richiesta. Art. 8. (Cancellazione dell’iscrizione al registro). 1. La cancellazione dal registro regionale degli enti cooperativi è disposta dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento, quando: a) l’ente cessi, per qualunque ragione, la propria attività; b) l’ente perda i requisiti necessari per l’iscrizione; c) nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 3. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 dev’essere comunicato all’ente cooperativo interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione. Gli effetti decorrono dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. 3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. 4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all’art. 10, decide sul ricorso di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo. 5. L’ente cooperativo cancellato dal registro non può presentare domanda per essere nuovamente iscritto a meno che non sia trascorso un anno dalla cancellazione. Art. 9. (Pubblicità). 1. Le iscrizioni e le cancellazioni nonché ogni altra operazione attinente al registro regionale degli enti cooperativi sono comunicate all’ente cooperativo interessato e sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono comunicate, ad opera della struttura competente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le annotazioni richieste dalle norme vigenti. CAPO II COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE Art. 10. (Compiti della commissione regionale per la cooperazione). 1. E’ istituita, presso la struttura competente, la commissione regionale per la cooperazione. 2. La commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) esprime pareri non vincolanti: 1) sui ricorsi alla Giunta regionale previsti negli artt. 5, 8, 33 e 34; 2) sulle domande di riconoscimento e sulla revoca dello stesso, di cui all’art. 21, commi 1 e 4; 3) sull’approvazione degli statuti e dei regolamenti di cui all’art. 29, comma 3; 4) sulle proposte di adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile; 5) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e dal r.d. 278/1911; 6) sull’adozione degli schemi di convenzione tipo tra le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 39; 7) su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi o regolamenti ovvero sia richiesto dalla Giunta regionale o da uno degli enti ausiliari di cui all’art. 20 o dal dirigente della struttura competente; b) provvede alla raccolta e al coordinamento delle proposte di intervento in materia di cooperazione; c) formula proposte in ordine a ricerche, studi, rilevazioni ed iniziative in materia di cooperazione. Art. 11. (Composizione della commissione). 1. La commissione regionale per la cooperazione è composta: a) dal dirigente della struttura competente o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperative sociali, o da un suo delegato; c) da tre funzionari dei ruoli regionali, appartenenti almeno alla settima qualifica funzionale, in servizio, rispettivamente, presso la struttura regionale competente in materia di cooperative agricole, la struttura regionale competente in materia di cooperative edilizie e la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, o da loro delegati; d) da un membro per ciascuno degli enti ausiliari di cui all’art. 20, designati dagli enti stessi, o da loro delegati; e) da rappresentanti degli enti cooperativi, in misura non inferiore a cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti dagli enti iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi. 2. Nelle ipotesi di cui all’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1), la commissione è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di industria. 3. Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della struttura competente appartenente almeno alla settima qualifica funzionale. 4. Ai componenti della commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un compenso lordo pari a lire centomila. Art. 12. (Funzionamento della commissione). 1. La commissione regionale per la cooperazione è nominata dall’assessore regionale competente in materia di industria, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni dei rappresentanti delle società cooperative iscritte al registro regionale degli enti cooperativi. 2. La commissione rimane in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo. 3. La commissione è convocata dal presidente o su richiesta di almeno sei membri; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di mancanza del numero legale, il presidente convoca per la seconda volta la commissione con il medesimo ordine del giorno. In tale evenienza la seduta è valida quale che sia il numero dei membri presenti. E’ ammessa la preventiva fissazione delle due sedute con il primo atto di convocazione. La commissione decide, in ogni caso, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 4. In caso di assenza per impedimento motivato dei componenti effettivi rappresentanti gli enti cooperativi iscritti al registro, partecipano alle sedute i membri supplenti. In caso di assenza per impedimento motivato di uno degli altri membri della commissione, questi possono farsi sostituire, tramite delega scritta, da persona incaricata appartenente al medesimo ente. 5. In caso di mancato funzionamento della commissione, l’assessore regionale competente in materia di industria ne dispone lo scioglimento. 6. Le procedure per la ricostituzione della commissione sono avviate nei trenta giorni successivi al provvedimento di scioglimento. Art. 13. (Elezioni dei rappresentanti degli enti cooperativi nella commissione). 1. Le elezioni per la designazione dei rappresentanti, effettivi e supplenti, degli enti cooperativi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi sono indette dal Presidente della Giunta regionale sessanta giorni prima della scadenza quinquennale e si svolgono entro i trenta giorni successivi. 2. Con lo stesso provvedimento, il Presidente della Giunta regionale stabilisce, sentiti gli enti ausiliari di cui all’art. 20, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che dev’essere eletto dagli enti cooperativi di ciascuna sezione del registro, in modo che nella commissione le sezioni medesime siano adeguatamente rappresentate. 3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel luogo, nei giorni, nelle ore e secondo le norme procedurali indicati dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti ausiliari di cui all’art. 20. CAPO III VIGILANZA Art. 14. (Revisioni ordinarie e straordinarie). 1. La vigilanza sugli enti cooperativi si esercita attraverso revisioni ordinarie e straordinarie. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui all’art. 2512 del codice civile è esercitata con le medesime modalità, salvo quanto disposto da leggi speciali. 2. Le revisioni ordinarie devono essere eseguite almeno una volta ogni due anni. 3. Sono assoggettati a revisione ordinaria annuale: a) gli enti cooperativi che hanno un fatturato superiore a lire 30 miliardi; b) gli enti cooperativi che detengono partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata o in società per azioni; c) gli enti cooperativi che possiedono riserve indivisibili superiori a lire 3 miliardi; d) gli enti cooperativi che raccolgono prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire 3 miliardi; e) le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi iscritti all’albo nazionale di cui all’art. 13 della l. 59/1992; f) le società cooperative sociali ed i loro consorzi. 4. La revisione straordinaria è eseguita con l’osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni ordinarie ed è disposta, qualora se ne ravvisi l’opportunità, dal dirigente della struttura competente. Il dirigente, nel disporre la revisione straordinaria, può indicare al revisore le particolari circostanze che devono formare oggetto di accertamento. 5. Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi che non aderiscono ad uno degli enti ausiliari di cui all’art. 20 sono disposte dal dirigente della struttura competente. Art. 15. (Oggetto della revisione ordinaria). 1. La revisione ordinaria ha lo scopo di accertare principalmente: a) l’esatta osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari e dei principi mutualistici; b) la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente per l’ottenimento delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura; c) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell’ente cooperativo; d) l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall’ente; e) la consistenza patrimoniale dell’ente cooperativo, lo stato delle attività e delle passività e la situazione economica emergente dai bilanci relativi agli esercizi revisionati. 2. La revisione ordinaria ha anche lo scopo di accertare eventuali irregolarità e di prestare assistenza e consiglio agli organi dell’ente cooperativo per il miglior perseguimento degli scopi statutari e mutualistici. Art. 16. (Esecuzione delle revisioni). 1. Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad uno degli enti ausiliari di cui all’art. 20 sono eseguite dai rispettivi enti mediante propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica rispondono, iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 17. Dette revisioni devono essere effettuate in conformità ad apposito piano annuale predisposto entro il 31 marzo di ogni anno in accordo con la struttura competente. 2. Su esplicita richiesta del dirigente della struttura competente, anche ai fini della concessione dei contributi di cui all’art. 23, comma 1, gli enti ausiliari di cui all’art. 20, con riferimento alle revisioni ordinarie di cui al comma 1, sono tenuti a: a) chiarire particolari circostanze emerse precedentemente alla data di effettuazione della revisione; b) effettuare, anche in data successiva alla consegna del relativo verbale alla struttura competente, ogni eventuale accertamento ispettivo suppletivo che venisse loro richiesto; c) effettuare, qualora ne sia indicata l’opportunità, gli accertamenti di adempimento all’eventuale atto di diffida disposto ai sensi dell’art. 19, comma 1, e conseguente ad irregolarità accertate a seguito della revisione ordinaria. Detti accertamenti devono essere effettuati allo scadere del termine dell’atto di diffida. 3. Le revisioni straordinarie nonché quelle ordinarie per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuno degli enti ausiliari di cui all’art. 20 sono eseguite da revisori iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 17. Art. 17. (Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi). 1. E’ istituito, presso la struttura competente, l’elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi. 2. Per ottenere l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, gli interessati devono presentare apposita domanda alla struttura competente. 3. La domanda dev’essere corredata dalla seguente documentazione: a) certificazione attestante: 1) il possesso della cittadinanza italiana; 2) l’iscrizione alle liste elettorali; 3) l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati finanziari o contro la pubblica amministrazione; 4) il possesso del diploma di scuola secondaria superiore; 5) la qualifica di revisore di società cooperative rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da uno degli enti ausiliari di cui all’art. 20 purché riconosciuta dal Ministero medesimo o dalla Regione; b) certificazione attestante l’insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla l. 575/1965. 4. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 è condizione necessaria per l’effettuazione delle revisioni ordinarie e straordinarie agli enti cooperativi aventi la propria sede legale nel territorio della Regione. 5. Nessuna revisione può essere effettuata dai revisori nei confronti degli enti cooperativi per i quali abbiano prestato un rapporto di lavoro subordinato o professionale, qualora non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto, o comunque nei confronti dei quali si trovino in una situazione di incompatibilità per il disinteressato e obiettivo esercizio della revisione. Le cause di incompatibilità, previste dall’art. 2399 del codice civile per la nomina a sindaco, valgono anche per il revisore. Art. 18. (Poteri dei revisori e verbale della revisione). 1. Gli enti cooperativi revisionati, in ogni caso di revisione, hanno l’obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all’attività degli enti stessi e fornendo altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti. Ogni mancanza o reticenza dev’essere annotata nel verbale di revisione di cui al comma 3. 2. Il revisore ha l’obbligo di qualificarsi mediante l’esibizione di documenti comprovanti l’incarico ricevuto ed è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio sulle attività svolte e sulle notizie acquisite nella sua specifica qualità. 3. Di ogni revisione dev’essere redatto un verbale in triplice copia, in conformità al modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale integrato dalle informazioni richieste dall’Amministrazione regionale, da sottoscrivere da parte del revisore e del legale rappresentante dell’ente cooperativo il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni. 4. Le copie del verbale sono consegnate dal revisore, subito dopo le sottoscrizioni, all’ente revisionato, alla struttura competente ed eventualmente all’ente ausiliario a cui l’ente revisionato aderisce. 5. In caso di revisione a cooperative sociali o agricole, una copia del verbale dev’essere trasmessa, a cura della struttura competente, rispettivamente, anche alle strutture regionali competenti in materia di cooperative sociali e di cooperative agricole. 6. Entro quindici giorni dalla data di consegna del verbale di cui al comma 4, l’ente cooperativo revisionato può presentare ulteriori osservazioni alla struttura competente. Art. 19. (Conseguenze di irregolarità). 1. Gli enti cooperativi nei confronti dei quali siano state accertate irregolarità in sede di revisione e in ogni altro caso di constatata grave irregolarità possono, valutate le circostanze del caso, essere diffidate dal dirigente della struttura competente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito. 2. Nel caso sia documentata una oggettiva difficoltà alla regolarizzazione tempestiva, il dirigente può concedere una proroga del termine per la regolarizzazione. 3. Qualora, trascorso il termine assegnato, l’ente cooperativo non ottemperi all’eventuale diffida di cui al comma 1, il dirigente può, con proprio provvedimento, disporre la cancellazione dal registro degli enti cooperativi a norma dell’art. 8 a meno che non concorrano motivi per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile. 4. Nel caso in cui, trascorso il termine assegnato nell’eventuale atto di diffida di cui al comma 1, o nella proroga di cui al comma 2, sussistano i presupposti per l’adozione dei provvedimenti di cui agli art. 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile, questi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di industria, sentita la commissione regionale per la cooperazione. 5. I provvedimenti di cui al comma 4, quando si tratta di cooperative sociali ed agricole, sono adottati d’intesa, rispettivamente, con le strutture regionali competenti nelle relative materie. 6. I provvedimenti di cui al comma 4 devono essere trascritti nel registro regionale degli enti cooperativi e pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. I provvedimenti stessi devono essere comunicati al registro delle imprese e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le annotazioni richieste dalle norme vigenti. Art. 20. (Enti ausiliari della cooperazione). 1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e tutela sugli enti cooperativi aventi la propria sede legale nel territorio della Regione, nonché per l’assistenza e la promozione del movimento cooperativo nell’ambito del medesimo territorio, può avvalersi, oltre che della propria organizzazione, anche: a) delle strutture operative regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art. 5 del d.l.c.p.s. 1577/1947, e successive modificazioni, che abbiano associati enti cooperativi aventi la propria sede legale nella Regione; b) di enti regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano come riconosciuti ai sensi dell’art. 21. 2. Gli enti ausiliari di cui al comma 1, lett. a), ai fini di cui al medesimo comma, devono trasmettere alla struttura competente: a) copia dell’atto costitutivo, dello statuto sociale e dell’eventuale regolamento interno; b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali. 3. Ogni anno, gli enti ausiliari di cui al comma 1, lett. a) e b), devono trasmettere alla struttura competente: a) una relazione sull’attività svolta; b) una copia degli atti concernenti le modificazioni alla composizione degli organi sociali. Art. 21. (Riconoscimento giuridico degli enti regionali di rappresentanza, di assistenza e di tutela del movimento cooperativo valdostano). 1. Il riconoscimento agli enti regionali di cui all’art. 20, comma 1, lett. b), ove occorra anche ai fini dell’art. 12 del codice civile, è concesso, sentita la commissione regionale per la cooperazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è concesso qualora: a) l’ente sia legalmente costituito in forma di società cooperativa oppure in forma di associazione costituita con atto pubblico e ad esso aderiscano regolarmente almeno quaranta enti iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi; b) l’ente svolga, statutariamente ed effettivamente, attività di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli enti cooperativi aderenti e di propulsione e di sviluppo del movimento cooperativo valdostano; c) l’ente disponga di organizzazione e personale adeguati ad assolvere il compito di revisione. 3. Per ottenere il riconoscimento giuridico, l’ente regionale deve presentare apposita istanza al Presidente della Giunta regionale corredandola di: a) copia dell’atto costitutivo, dello statuto sociale e dell’eventuale regolamento interno; b) dichiarazioni di adesione di non meno di quaranta enti cooperativi associati con l’indicazione per ciascuno del numero di soci; c) elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi; d) tutta la documentazione atta a comprovare i requisiti indicati nel comma 2. 4. Il riconoscimento può essere revocato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione: a) quando l’ente regionale svolga attività in contrasto col proprio statuto o con le norme di legge; b) quando venga meno anche uno solo dei requisiti necessari per la concessione del riconoscimento medesimo; c) quando sia constatata la sua inefficienza a svolgere i propri compiti di revisione e di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano. 5. Prima di disporre la revoca del riconoscimento il Presidente della Giunta regionale deve sentire i legali rappresentanti dell’ente regionale interessato. 6. La concessione o la revoca del riconoscimento avvengono con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 22. (Vigilanza sugli enti ausiliari della cooperazione). 1. Ogni biennio, gli enti ausiliari della cooperazione sono sottoposti alla vigilanza della Regione per quanto attiene: a) la corretta applicazione delle norme statutarie; b) l’efficienza dell’attività di revisione sugli enti cooperativi associati; c) l’utilizzazione dei contributi erogati ai sensi degli art. 23, comma 1, 53 e 55; d) la corretta applicazione dei regolamenti per la gestione dei fondi di cui all’art. 28 e la verifica della corretta utilizzazione delle relative risorse. 2. Qualora l’ente ausiliario sia costituito in forma di società cooperativa, l’attività di vigilanza di cui al comma 1 è eseguita da revisori non appartenenti ad alcun ente ausiliario ed iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 17, anche con l’osservanza delle disposizioni di cui agli art. 14, 15, 18 e 19. 3. Con provvedimento della Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modalità di attuazione dell’attività di vigilanza di cui al comma 1 nei confronti delle strutture operative regionali delle associazioni nazionali, o degli enti regionali costituiti in forma di associazione costituita con atto pubblico, di cui all’art. 20, comma 1, lett. a) e b). Art. 23. (Contributi, compensi e spese per l’attività di vigilanza). 1. Per le revisioni di cui all’art. 16, comma 1, spetta all’ente ausiliario a cui l’ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, un contributo, a titolo di rimborso spese, di entità pari al contributo stabilito ai sensi dell’art. 8 del d.l.c.p.s. 1577/1947. 2. Al fine della determinazione del contributo di cui al comma 1, gli enti ausiliari interessati devono trasmettere ogni quattro mesi, alla struttura competente, appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo, con l’indicazione degli enti cooperativi revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione. 3. Per ogni revisione straordinaria od ordinaria di cui all’art. 16, comma 3, e per l’attività di vigilanza di cui all’art. 22, commi 2 e 3, al revisore spetta un compenso lordo di entità pari al contributo stabilito ai sensi dell’art. 8 del d.l.c.p.s. 1577/1947. 4. Le spese derivanti dall’attività di vigilanza e dalle revisioni di cui al comma 3 sono a carico dell’Amministrazione regionale. 5. Le società cooperative edilizie ed i loro consorzi sono tenuti a versare la maggiorazione del dieci per cento di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), della l. 59/1992, direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 24. (Spese nei casi di liquidazione e di commissariamento). 1. Fermo restando quanto disposto dagli art. 2513 e 2541 del codice civile, le spese relative alle procedure di liquidazione degli enti cooperativi disposte ai sensi degli art. 2540 e 2544 del codice civile e dell’art. 22 del d.l.c.p.s. 1577/1947, nonché i compensi ai commissari liquidatori, sono posti a carico dell’Amministrazione regionale quando dette procedure si chiudono con totale mancanza di attivo. 2. Nei casi in cui l’attivo realizzato non sia sufficiente a coprire le spese e i compensi indicati nel comma 1, agli stessi provvede l’Amministrazione regionale per la differenza necessaria. 3. Nei casi in cui, inoltre, venga comprovata l’assenza di risorse finanziarie necessarie a garantire il rimborso integrale delle spese affrontate dai liquidatori nominati ai sensi dell’art. 2545 del codice civile e, eccezionalmente, dai commissari nominati ai sensi dell’art. 2543 del codice stesso, nonché l’impossibilità del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata, anche con riferimento alle tariffe minime professionali, dall’Amministrazione regionale a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico dell’Amministrazione regionale medesima integralmente o per la differenza necessaria. Art. 25. (Elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci). 1. E’ istituito, ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 2, della l. 59/1992, presso la struttura competente, l’elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi e degli altri enti cooperativi che vi siano tenuti. Art. 26. (Iscrizione all’elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci). 1. L’iscrizione all’elenco regionale di cui all’art. 25 ha luogo a domanda delle società interessate, da presentare alla struttura competente. 2. Alla domanda dev’essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della certificazione dei bilanci. Detta documentazione deve, altresì, essere presentata dalle società di revisione all’inizio di ogni triennio successivo all’iscrizione e dev’essere riferita al 31 dicembre dell’anno precedente. 3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 e, comunque, la perdita del possesso dei requisiti determina la cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale. Art. 27. (Certificazione dei bilanci). 1. Gli enti cooperativi tenuti alla certificazione dei bilanci ai sensi dell’art. 15, comma 2, della l. 59/1992, vi provvedono avvalendosi esclusivamente delle società di revisione iscritte all’elenco regionale di cui all’art. 25. 2. L’ente cooperativo, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, deve trasmettere la relazione di certificazione alla struttura competente. CAPO IV FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE Art. 28. (Fondi mutualistici gestiti dagli enti ausiliari della cooperazione). 1. Gli enti ausiliari possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall’art. 11 della l. 59/1992, per gli scopi di cui al medesimo art. 11, commi 2 e 3. I fondi possono essere gestiti direttamente dagli enti ausiliari, sulla base di apposito regolamento, o, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni. 2. Gli enti cooperativi aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 devono destinare alla costituzione o all’incremento dei fondi, costituiti dalle organizzazioni cui aderiscono, una quota degli utili annuali pari al tre per cento. Per gli enti cooperativi esercenti il credito la quota suddetta è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. 3. Gli enti cooperativi che aderiscono a più enti ausiliari devono ripartire la quota degli utili, in misura uguale, per tutti i fondi costituiti dalle organizzazioni cui aderiscono. 4. Deve altresì essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui all’art. 26, comma 1, lett. c), del d.l.c.p.s. 1577/1947. 5. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati purché finalizzati a finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi medesimi, rivolti al perseguimento delle finalità previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della l. 59/1992. Art. 29. (Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). 1. Il capitale delle società per azioni di cui all’art. 28, comma 1, dev’essere sottoscritto, almeno per l’ottanta per cento, dall’organizzazione che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell’assemblea dei soci. 2. Delle associazioni di cui all’art. 28, comma 1, fanno parte di diritto tutti gli enti cooperativi aderenti alle organizzazioni che ne hanno promosso la costituzione. 3. Gli statuti delle società per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni costituite dagli enti ausiliari, per la gestione dei fondi mutualistici, nonché i regolamenti dei fondi mutualistici gestiti direttamente da dette organizzazioni, sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione. Gli statuti ed i regolamenti devono espressamente indicare le modalità di utilizzo delle risorse, con riferimento al perseguimento delle finalità precisate dall’art. 11, commi 2 e 3, della l. 59/1992. 4. Gli enti ausiliari, entro trenta giorni dall’iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese o dalla costituzione dell’associazione o dall’approvazione del regolamento del fondo, sono tenuti a trasmettere, alla struttura competente, copia autentica del relativo atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fondo. 5. Ogni cambiamento nelle cariche sociali, la modificazione dell’atto costitutivo, dello statuto o del regolamento del fondo, la messa in liquidazione o lo scioglimento della società per azioni o dell’associazione devono essere comunicati entro trenta giorni alla struttura competente. 6. Le associazioni costituite per la gestione dei fondi conseguono la personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale e ad esse si applicano le disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile. 7. Le società per azioni e le associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio per mezzo di società di revisione iscritte nell’elenco regionale di cui all’art. 25. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati esclusivamente per la promozione e il finanziamento di nuove imprese o per iniziative di sviluppo della cooperazione. Non è ammessa alcuna distribuzione di utili. 8. Copia del bilancio certificato e copia del rendiconto della gestione diretta del fondo da parte degli enti ausiliari devono essere trasmesse, entro due mesi dalla loro approvazione, alla struttura competente. Art. 30. (Istituzione del fondo regionale previsto dall’art. 11 della l. 59/1992). 1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 11, comma 7, della l. 59/1992, il fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è alimentato da: a) una quota, pari al tre per cento, degli utili annuali degli enti cooperativi, ivi comprese le cooperative esercenti il credito, non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all’istituzione dei fondi mutualistici di cui all’art. 28, comma 1; b) il patrimonio residuo degli enti cooperativi in liquidazione, non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all’istituzione dei fondi mutualistici di cui all’art. 28, comma 1, dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui all’art. 26, comma 1, lett. c), del d.l.c.p.s. 1577/1947. 3. Le risorse del fondo regionale possono essere utilizzate per il perseguimento delle finalità precisate dall’art. 11, commi 2 e 3, della l. 59/1992 e per la copertura delle spese derivanti dall’attività di vigilanza di cui all’art. 16, comma 3. 4. La destinazione delle risorse del fondo regionale è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dall’assessore regionale competente in materia di industria. TITOLO III DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI Art. 31. (Finalità). 1. La Regione, con il presente Titolo, dà attuazione alla l. 381/1991. 2. La Regione, a tal fine: a) istituisce l’albo regionale delle cooperative sociali; b) determina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con l’attività dei servizi pubblici socio-sanitari, educativi, assistenziali, di formazione professionale e con l’attività di sviluppo dell’occupazione; c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali o loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione. CAPO I ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI Art. 32. (Istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali). 1. E’ istituito, presso la struttura competente, l’albo regionale delle cooperative sociali. 2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo le cooperative sociali ed i loro consorzi che abbiano la propria sede legale ed operino prevalentemente nel territorio della Regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro regionale di cui all’art. 3. 3. L’albo si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali costituite per la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali; b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizio, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. 4. Le cooperative sociali di cui al comma 3, lett. b), che hanno come scopo ed attività prevalente l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell’albo qualora: a) nello statuto sociale sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, educativi ed assistenziali in modo che si possa postulare l’esercizio di attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della l. 381/1991; b) al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali in modo da consentire una corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente per le attività di cui al comma 3, lett. b), e la determinazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 della l. 381/1991. 5. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell’art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), l’iscrizione all’albo soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all’art. 38 della medesima legge. Art. 33. (Modalità per l’iscrizione all’albo regionale. Diniego e ricorso). 1. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per ottenere l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali, devono presentare domanda, su modelli appositamente predisposti, alla struttura competente. 2. Le cooperative sociali devono indicare nella domanda: a) il numero di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare; b) l’elenco nominativo dei soci, degli amministratori e dei sindaci con l’indicazione della loro attività professionale e del loro domicilio; c) le caratteristiche professionali delle persone che operano nella cooperativa o delle quali la cooperativa intende avvalersi per la gestione dei servizi in relazione all’oggetto sociale o per il supporto all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 3. Le cooperative che chiedono l’iscrizione alla sezione B, inoltre, devono indicare nella domanda il numero dei lavoratori svantaggiati utilizzati o dei soci svantaggiati presenti nella compagine sociale. 4. I consorzi devono indicare nella domanda: a) il numero di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e gli ambiti di attività in cui il consorzio opera o intende operare; b) il numero di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali costituenti il consorzio. 5. Il dirigente della struttura competente, verificata la completezza della documentazione, accertato che la denominazione sociale della cooperativa contenga l’indicazione di cooperativa sociale e che la medesima sia iscritta al registro regionale degli enti cooperativi, dispone con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l’iscrizione dell’ente cooperativo all’albo regionale delle cooperative sociali. 6. Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione all’ente cooperativo interessato. Il relativo provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. La struttura competente può chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive all’ente cooperativo interessato. 8. In caso di documentazione incompleta o comunque regolarizzabile, l’ente richiedente è invitato alla relativa integrazione o regolarizzazione, con assegnazione di un termine di sessanta giorni. 9. Se la documentazione incompleta non è integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 8, ovvero se mancano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, l’iscrizione all’albo è negata. 10. Il diniego di cui al comma 9 è disposto dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento ed è comunicato all’ente interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione. 11. Avverso il provvedimento di cui al comma 10 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. 12. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione, decide sul ricorso di cui al comma 11 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Art. 34. (Cancellazione dell’iscrizione all’albo). 1. La cancellazione dall’albo regionale delle cooperative sociali è disposta dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento, quando: a) la cooperativa sociale o il consorzio siano stati cancellati dal registro regionale degli enti cooperativi; b) la cooperativa sociale o il consorzio perda i requisiti necessari per l’iscrizione; c) quando non sia stato possibile effettuare entro l’anno, per cause dipendenti dalla cooperativa sociale o dal consorzio, la revisione ordinaria di cui all’art. 14, comma 3; d) il consorzio abbia una base sociale formata in misura inferiore al settanta per cento da cooperative sociali; e) il numero dei soci volontari, di cui all’art. 2, comma 2, della l. 381/1991, superi la misura del cinquanta per cento dei soci e la base sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dalla data di ricevimento di apposita diffida; f) nelle cooperative sociali di cui all’art. 32, comma 3, lett. b), il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e detto rapporto non sia ripristinato entro sei mesi dalla data di ricevimento di apposita diffida. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 dev’essere comunicato all’ente cooperativo interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Gli effetti decorrono dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. 3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. 4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione, decide sul ricorso di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. 5. La cooperativa sociale o il consorzio cancellato dall’albo regionale non può presentare domanda per essere nuovamente iscritto, a meno che non sia trascorso un anno dalla cancellazione. CAPO II MODALITA’ DI RACCORDO CON LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CON LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Art. 35. (Raccordo con l’attività dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali). 1. Nell’ambito degli atti di programmazione delle attività socio- sanitarie, educative ed assistenziali, la Regione prevede le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale e individua i settori di intervento nei quali le è riconosciuto un ruolo prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all’interesse pubblico, di imprenditorialità e di democrazia che la caratterizzano. Art. 36. (Raccordo con le attività di formazione professionale). 1. Nell’ambito degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, la Regione prevede strumenti volti a favorire: a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative regionali e le cooperative sociali, riguardo alla formazione di base, alla riqualificazione e all’aggiornamento degli operatori, anche attraverso l’individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali e i loro consorzi, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati; c) l’attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali o loro consorzi volte all’aggiornamento professionale del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, con particolare riferimento alle attività formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime. Art. 37. (Raccordo con le politiche attive del lavoro). 1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione. 2. In particolare, possono essere previste, all’interno dei piani triennali di politica del lavoro, forme di intervento finalizzate a: a) favorire l’affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e di servizi da parte di amministrazioni pubbliche; b) promuovere nell’ambito regionale lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale. CAPO III CONVENZIONI TRA LE COOPERATIVE SOCIALI, I LORO CONSORZI E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Art. 38. (Partecipazione alle gare e scelta del contraente). 1. La partecipazione alle gare per l’appalto dei servizi di cui al presente Titolo è subordinata all’assenza di cause di esclusione e, in particolare, al rispetto delle norme del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, delle norme previdenziali e assicurative nonché al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico- finanziaria definiti con provvedimento della Giunta regionale. 2. Gli appalti di servizi di cui al presente Titolo, sono aggiudicati a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi variabili in relazione al contratto, quali, tra l’altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo. E’ in ogni caso da escludere l’aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso fermo restando che, fino all’emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di cui al presente Titolo, nella scelta del contraente, l’elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l’aggiudicazione. 3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, educativi ed assistenziali, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base di criteri di ponderazione determinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1. 4. Il bando di gara o il capitolato d’oneri indica gli elementi di valutazione che sono applicati e l’ordine d’importanza loro attribuita. 5. La Giunta regionale, in conformità alla normativa statale e comunitaria relativa agli appalti di servizi, definisce con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1: a) le cause di esclusione; b) i requisiti per la partecipazione alle gare; c) gli elementi per la valutazione della qualità dell’offerta; d) la documentazione probatoria; e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione. Art. 39. (Convenzioni). 1. La Giunta regionale, in attuazione dell’art. 9, comma 2, della l. 381/1991, approva gli schemi di convenzione tipo tra le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale, rispettivamente per: a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali; b) la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della l. 381/1991. 2. Gli schemi di convenzione di cui al comma 1, lett. a) e b), sono adottati, rispettivamente, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di cooperative sociali e dell’assessore regionale competente in materia di industria, sentita la commissione regionale per la cooperazione. 3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per stipulare le convenzioni con le amministrazioni pubbliche per la gestione dei servizi e per le forniture di cui al comma 1, devono essere iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 32. 4. La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione automatica della convenzione salvo la facoltà, da parte dell’amministrazione interessata, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza naturale. Detta facoltà può essere esercitata solamente quando è necessario garantire l’espletamento del servizio o il completamento della fornitura onde evitare i possibili pregiudizi derivanti dall’interruzione del rapporto medesimo. 5. I consorzi di cui all’art. 32, comma 3, lett. c), possono stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 5 della l. 381/1991 qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lett. b) del medesimo comma ad essi associati ovvero siano gestite direttamente con personale dipendente dei consorzi medesimi. 6. Le cooperative iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell’albo concorrono all’aggiudicazione della gestione dei servizi socio- sanitari, educativi ed assistenziali secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubblica amministrazione utilizzando, nell’esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi. 7. La gestione di servizi di cui all’art. 32, comma 3, lett. a), è da intendersi quale organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di manodopera. 8. I criteri per l’accesso e per la scelta del contraente di cui all’art. 38, nonché gli schemi di convenzione di cui al comma 1, si applicano, oltre che ai soggetti di cui all’art. 32, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali. Art. 40. (Contenuti degli schemi di convenzione tipo). 1. Le convenzioni di cui all’art. 39 debbono almeno prevedere: a) l’indicazione dell’attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento; b) la durata della convenzione e il regime delle proroghe; c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e, in particolare, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività; d) l’eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità; e) l’eventuale capacità di mobilitare risorse volontarie individuali od organizzate laddove necessario in relazione alla natura del servizio e il ruolo svolto dalle medesime in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, della l. 381/1991; f) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; g) l’indicazione delle norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza sullo svolgimento dell’attività con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti; l) il regime delle inadempienze, le modalità e i tempi di disdetta e le clausole di risoluzione; m) l’obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale e degli utenti; n) le modalità di raccordo con gli uffici delle amministrazioni pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione; o) qualora si tratti di cooperative di cui all’art. 32, comma 4, l’elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all’art. 1 della l. 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell’attività prevista dalla convenzione stessa. 2. L’ambito di riferimento per l’identificazione dei servizi socio- sanitari, educativi ed assistenziali è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme statali. 3. Gli schemi di convenzione tipo relativi alla fornitura di beni e di servizi di cui all’art. 5 della l. 381/1991, oltre a quanto previsto al comma 1, devono almeno: a) prevede espressamente la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate; b) indicare i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione all’entità della fornitura affidata, al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite. Art. 41. (Durata delle convenzioni e tutela dell’utenza). 1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, possibilmente, durata triennale, con verifiche annuali. 2. Le convenzioni, inoltre, al fine di misurare il grado di soddisfacimento dei bisogni, devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini effettuate dalle amministrazioni interessate presso gli utenti. TITOLO IV PROMOZIONE, SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO Art. 42. (Finalità). 1. Con il presente Titolo, la Regione si propone di promuovere, sostenere e consolidare il movimento cooperativo mediante interventi diretti a: a) stimolare la costituzione di enti cooperativi; b) incrementare lo sviluppo dell’attività degli enti cooperativi e la loro capacità imprenditoriale e produttiva; c) favorire il rafforzamento della professionalità e della specializzazione degli operatori; d) migliorare ed incrementare le attività di servizio volte al sostegno del movimento cooperativo. CAPO I INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE, DELLE PICCOLE SOCIETA’ COOPERATIVE E DEI LORO CONSORZI Art. 43. (Soggetti beneficiari). 1. I benefici di cui al presente Capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative, delle piccole società cooperative e dei loro consorzi che: a) svolgano la propria attività in misura prevalente nel territorio della Regione; b) perseguano effettivamente le finalità di cui all’art. 2; c) risultino iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi; d) siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle norme statali in materia di cooperazione. 2. Per le piccole società cooperative gli importi massimi di cui agli art. 45, 46, 47 e 48 sono ridotti del cinquanta per cento. 3. Le società cooperative che abbiano goduto dei benefici di cui agli art. 45, 46, 47 e 48 e che successivamente si trasformino in piccole società cooperative possono accedere ai medesimi benefici solamente trascorsi tre anni dalla data dell’atto di trasformazione. 4. Gli enti ausiliari organizzati in forma di società cooperativa sono esclusi dai benefici di cui al presente Capo. Art. 44. (Modalità per l’ottenimento di contributi). 1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare domanda, su modelli appositamente predisposti, alla struttura competente. 2. La domanda dev’essere corr


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fondamentale per supportare il lavoro di VITA