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Liguria LR 23/93 Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale

di Redazione

L.R. 1 giugno 1993, n. 23. Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. (B.U. 16 giugno 1993, n. 11). Art. 1. (Finalità della legge). 1. Con la presente legge la Regione Liguria dà attuazione all’articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali». A tal fine: a) istituisce e regolamenta l’albo regionale delle cooperativi sociali; b) determina le modalità di raccordo con l’attività dei servizi socio- sanitari nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione; c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convezioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici; d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; e) istituisce la Commissione regionale per la cooperazione sociale. TITOLO I ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI Art. 2. (Istituzione dell’albo). 1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta l’Albo regionale delle cooperative sociali. 2. L’albo si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi; b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Art. 3. (Requisiti per l’iscrizione). 1. Possono essere iscritte all’albo di cui all’articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative. 2. Le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e che siano finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle sezioni A e B dell’albo. 3. Per ottenere l’iscrizione le cooperative debbono presentare alla regione domanda corredata da: a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; c) autocertificazione circa gli ambiti in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale; e) relazione dalla quale risultino le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sezione A; f) relazione sull’attività svolta; g) copia dell’ultimo bilancio di esercizio; h) autocertificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sezione B; i) autocertificazioni riportante la dichiarazione di non essere incorsi in violazioni di norme in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa. 3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere f), g), h), sono costituiti da un articolato progetto relativo all’attività che al cooperativa intende svolgere. 4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; b) atto costitutivo e statuto; c) relazione sull’attività svolta; d) copia dell’ultimo bilancio; e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 5. L’iscrizione all’albo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la cooperazione sociale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione. 6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratta ne Bollettino ufficiale della Regione. Art. 4. (Adempimenti successivi all’iscrizione). 1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all’albo regionale sono tenuti a trasmettere, antro sessanta giorni dall’approvazione, eventuali variazioni della statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori nonché nel caso non risulti dalla relazione medesima, una nota informativa relativa all’attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale il rapporto tra il numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori. 2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al comma 1 deve specificare l’utilizzo di tali incentivi. 3. Gli uffici preposti alla tenuta dell’albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive. Art. 5. (Cancellazione). 1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall’albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui gli articoli 3 e 4 o quando non sia effettuata entro l’anno la revisione di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio a che a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni. 3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura ed all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 percento dei lavoratori della cooperativa o il numero di soci volontari, previsti al comma 2 dell’articolo 2 della legge 381/1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non venga riequilibrata entro tre mesi dalla data in cui si è manifestata l’irregolarità, ai sensi del D.L.C.P.S. 1577/1947. TITOLO II RACCORDO CON L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE Art. 6. (Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi). 1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attività socio sanitarie i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale. In particolare vengono individuati i settori di intervento nei quali la cooperazione sociale viene riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all’interesse pubblico, di imprenditorialità e di democrazia che le sono proprie. Art. 7. (Raccordo con le attività di formazione professionale). 1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere strumenti atti a favorire: a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all’aggiornamento degli operatori, anche attraverso l’individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate mediante il ricorso al Fondo sociale Europeo ed ad altre provvidenze comunitarie; c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti. 2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale possono prevedere negli organi di gestione la presenza di rappresentanti della cooperative sociali. Art. 8. (Raccordo con le politiche attive del lavoro). 1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate: a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio- sanitari ed educativi; b) a sviluppare una nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Nell’ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l’attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 2. TITOLO III CONVEZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI Art. 9. (Convenzioni). 1. La Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta, con deliberazione della Giunta regionale, schemi di convenzione-tipo rispettivamente per: a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) fornitura di beni e di servizi di cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381, secondo i principi formulati dalla presente legge. 2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ai sensi dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 2 da almeno novanta giorni. 4. La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione della convenzione. Art. 10. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo). 1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere: a) l’indicazione dell’attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento; b) la durata della convenzione; c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività, il numero e le qualificazioni del personale impiegato, coerentemente con gli standard previsti dalla legislazione vigente, per le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2 lettera a); d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 comma 5 della legge n. 381/1991; e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento; h) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; l) l’obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti; m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione tipo relativi alla attività di cui all’articolo 2 comma 2 lettera a), per gestione di servizi è da intendersi l’organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con l’esclusione delle mere prestazioni di mano d’opera. L’ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio- sanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali. 3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e di servizi di cui all’articolo 5 della legge n. 381/1991: a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione di persone svantaggiate; b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all’entità della fornitura affidata sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite. Art. 11. (Durata delle convenzioni). 1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, una adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere durata pluriennale. Art. 12. (Modalità di stipula della convenzione). 1. Gli enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attività da realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi, pubblicizzandoli almeno nei termini di esecutività del bilancio e proponendo specifiche convenzioni in applicazione degli schemi di cui all’articolo 10. 2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti all’albo ai sensi dell’articolo 9, comma 3 che intendono concorrere all’aggiudicazione dell’incarico presentano specifico progetto. 3. A parità di condizioni la scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l’intervento; b) attività svolta in forma regolare e continua nello specifico settore. Art. 13. (Determinazione dei corrispettivi). 1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fere riferimento ai seguenti criteri: a) per i servizi socio-sanitari ed educativi: 1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate dagli assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private; 2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; b) la fornitura di beni e di servizi di cui all’articolo 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizi asseverate da parte di ordini professionali o comunque ricerche di mercato. Art. 14. (Forme di controllo e di tutela dell’utenza). 1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti. TITOLO IV NORME DI INCENTIVAZIONE Art. 15. (Tipologie di intervento). 1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso interventi sinergici che, coinvolgendo enti pubblici ed enti cooperativi, siano in grado di moltiplicare l’efficacia e le occasioni di sviluppo del settore stesso, con il presente titolo si prevede un sistema articolato di interventi fondato su: a) incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore; b) incentivi specifici a favore di singole iniziative. 2. Gli interventi di cui al comma 1 lettera a) si articolano in: a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate; b) finanziamenti di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative; c) concessioni ad enti locali di contributi finalizzati al sostegno delle cooperative sociali ai sensi degli articoli 4 della legge n. 381/1991; d) concessioni ad enti pubblici di contributi finalizzati a favorire l’affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381/1991. 3. Gli interventi di cui al comma 1 lettera b) consistono in: a) iniziative di sostegno delle cooperative sociali o ai loro consorzi; b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento; c) contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali; d) mutui agevolati per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose. Art. 16. (Soggetti beneficiari e modalità di interventi). 1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dall’articolo 15 comma 2 lettera a) le organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall’articolo 8 della legge n. 381/1991, su prestazione di progetti specifici. La Regione interverrà nella misura massima del 60 percento della spesa documentata. 2. Possono accedere in via prioritaria ai finanziamenti previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera b) i consorzi che si prefiggono specifiche iniziative di sviluppo, Possono beneficiare degli interventi anche le cooperative che intendano costituire consorzi per la gestione integrata delle loro attività. Nel primo caso la Regione interviene fino al 50 per cento della spesa prevista dal progetto presentato dal consorzio. Nel secondo caso la Regione interviene per un valore non superiore al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa sociale. 3. Possono accedere agli interventi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c) gli enti locali che intendano sostenere le cooperative sociali ai sensi degli articoli 4 della legge n. 59/1992 e 11 della legge 381/1991. I contributi non possono superare il valere del 25 per cento del capitale sottoscritto e versato. 4. Possono accedere agli interventi di cui all’articolo 15, comma 2 lettera d) gli enti pubblici che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 2 lettera b). I Contributi non possono superare la misura del 20 per cento del corrispettivo previsto dalla convenzione. 5. Possono accedere agli interventi di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) le cooperative costituita da non oltre due anni che presentino progetti finalizzati all’avvio e consolidamento della loro struttura operativa. A Tal fine la Regione stipula apposite convenzioni di sviluppo nelle quali vengono stabiliti tempi e modalità per il raggiungimento delle finalità del progetto. 6. Possono accedere agli interventi di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b) le cooperative che intendono sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l’avvio o l’introduzione di innovazioni nell’erogazione di servizi già in atto. La Regione interviene nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute attraverso il fondo di sperimentazione, istituito con l’articolo 19 della presente legge, stipulando apposite convenzioni di innovazione e sviluppo. 7. Possono accedere agli interventi di cui all’articolo 15, comma 3, lettera c) le cooperative che dimostrino di svolgere attività documentabili. La Regione provvede alla erogazione dei contributi nei modi previsti dall’articolo 17. 8. Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui all’articolo 15, comma 3, lettera d) le cooperative che presentino programmi triennali. La Regione provvede alla erogazione dei contributi attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi dell’articolo 18. Art. 17. (Interventi per l’abbattimento dei tassi di interesse). 1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi-fidi per la cooperazione, ove essi esistano, o con istituti di credito bancario per l’erogazione dei contributi in conto di interessi di cui all’articolo 15 comma 3, lettera c). La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a società di cooperazione sociale per le spese relative ad anticipazioni su commesse o contratti. Le modalità operative sono disciplinate con specifico decreto del Presidente della Giunta. Art. 18. (Fondi di investimento e sviluppo). 1. La Giunta regionale ad istituire un Fondo di rotazione per finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi ai sensi dell’articolo 16, comma 8. Le modalità di organizzazione del fondo sono disciplinate con apposito decreto del Presidente della Giunta. Art. 19. (Fondo di sperimentazione). 1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Fondo per finanziare le iniziative previste dall’articolo 16 comma 6. Le modalità di organizzazione del Fondo sono disciplinate con apposito decreto del presidente della Giunta. TITOLO V COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE Art. 20. (Costituzione). 1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del presidente della giunta è istituita presso la presidenza della Giunta regionale la commissione per la cooperazione sociale della quale fanno parte: a) il Presidente della giunta regionale, o suo delegato, che la presiede; b) gli Assessore regionali ai servizi sociali ed alle attività produttive o loro delegati; c) i Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di assistenza sociale e di attività produttive o loro delegati (1); d) il direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato; e) il direttore dell’agenzia regionale dell’impiego o suo delegato; f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni; g) tre esperti in materia di cooperazione sociale; h) un rappresentante dell’A.N.C.I.; i) un rappresentante dell’U.P.I.; l) un rappresentante dell’UNCEM. 1 bis. Per gli esperti di cui alla lettera g) del comma 1 sono nominati, con le medesime procedure, i supplenti (2). 2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 3. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo delegato permanente. 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti (3). 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. 6. In caso di assenza dei componenti effettivi partecipano alla seduta i membri supplenti. 6 bis. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione della Giunta regionale e sostituiti (2). 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario incaricato dal Presidente. Art. 21. (Compiti della commissione). 1. La commissione esprime il parere: a) sulle domande di iscrizione nell’albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che tali documenti siano regolari; che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea ad operare efficacemente sia per l’aspetto patrimoniale sia per la presenza, tra i soci, di tutte le professionalità che la normativa vigente richiede per le attività da svolgere; b) sulla cancellazione dall’albo regionale della cooperative che non adempiano agli obblighi previsti da leggi ovvero per le quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività; c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui agli articoli 16 e 17; d) sui provvedimenti settoriali che riguardano le cooperative sociali; e) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 10, 11, 13, 14. 2. La commissione formula altresì proposte alla Giunta in materia di cooperazione sociale. TITOLO VI NORME TRANSITORIE Art. 22. (Norma transitoria). 1. Fino alla costituzione all’albo di cui agli articoli 2 e seguenti della presente legge, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un albo provvisorio delle cooperative sociali. 2. Le cooperative ed i consorzi iscritti all’albo provvisorio di cui al comma 1 possono provvedere alla stipula delle convenzioni previste al titolo III della presente legge e beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla legge n. 381/1991. _____________________ (1) Lettera così sostituita dall’art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5. (2) Comma inserito dall’art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5. (3) Comma così sostituito dall’art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5.


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