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Friuli Venezia Giulia LR 07/92Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale

di Redazione

Legge Regionale 7 febbraio 1992, n. 7.
Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale.
(B.U. 7 febbraio 1992, n. 18).

CAPO I
Finalità e disciplina delle cooperative sociali

Art. 1. Finalità.
1. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate ed in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali», riconosce ed incentiva le cooperative sociali.

Art. 2. Definizione.
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale delle persone attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole artigianali industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione.
2. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle categorie in cui le cooperative stesse operano così come previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.
3. La denominazione sociale, comunque formata, contiene l’indicazione di «cooperativa sociale».

Art. 3. Soci volontari.
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.
6. Il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.

Art. 4. Persone svantaggiate.
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e le altre persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli Enti locali, dalle Unità sanitarie locali o dagli organi giudiziari.
2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. E’ fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 5. Composizione delle cooperative sociali.
1. Le persone svantaggiate di cui all’articolo 4 costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori Della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, sono soci della cooperativa stessa.

Art. 6. Albo regionale delle cooperative sociali.
1. E’ istituito presso il registro delle cooperative di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 79/1982, l’albo regionale delle cooperative sociali.
1 bis. L’Albo si compone di tre sezioni: alla sezione A sono iscritte le cooperative per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; alla sezione B sono iscritte le cooperative che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione; alla sezione C, i Consorzi tra cooperative di cui all’articolo 8 (1).
2. Sono iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali le cooperative iscritte al registro regionale di cui al comma 1 che perseguono le finalità di cui all’articolo 2.
3. Il conservatore del registro regionale delle cooperative svolge le funzioni relative all’iscrizione all’albo dale cooperative sociali.
4. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero delle persone svantaggiate scenda al di sotto della misura del trenta per cento ed il numero dei soci volontari previsti dall’articolo 3 superi la misura del cinquanta per cento, la compagine sociale è riequilibrata entro un anno. In caso di mancato riequilibrio la cooperativa è cancellata dall’Albo con provvedimento dell’Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato (2).
5. L’iscrizione all’albo regionale costituisce condizione per l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 7. Commissione regionale integrata. (3)

Art. 8. Consorzi tra cooperative.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

CAPO II
Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (4)

Art. 9. Interventi per favorire l’insegnamento lavorativo di persone svantaggiate.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nei confronti delle cooperative di cui all’articolo 2 con la concessione di:
a) contributi in misura non superiore all’ottanta per cento della spesa ammissibile per l’adeguamento del posto di lavoro mediante l’acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4;
b) contributi forfettari per le persone di cui all’articolo 4;
c) contributi forfettari alle cooperative sociali per il personale specializzato che presta assistenza tecnica professionale ed imprenditoriale in favore del soci lavoratori in stato od a rischio di emarginazione sociale.
2. L’Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad intervenire a favore dei consorzi di cui all’articolo 8 con la concessione di contributi a copertura degli oneri concernenti l’assunzione di un direttore. Detti contributi non possono superare la misura dell’ottanta per cento dello stipendio e degli oneri riflessi e la durata di un triennio dalla data di costituzione del consorzio o di assunzione del direttore medesimo.
3. Le cooperative sociali che ai sensi delle leggi regionali concernenti i settori in cui operano richiedono di poter usufruire di agevolazioni creditizie sono ammesse con priorità ai finanziamenti regionali.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono erogati in misura pari all’ottanta per cento a presentazione del preventivo di spesa e nella restante misura del venti per cento su presentazione delle relative fatture.
5. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi ed erogati in un’unica soluzione.
6. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ed erogati semestralmente su presentazione della documentazione relativa.

Art. 10. Convenzioni e concessioni.
1. Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.
2. Se sono presenti nel territorio della provincia più di tre cooperative sociali iscritte all’albo di cui all’articolo 6, comma 2, che provvedono alla fornitura dei beni o servizi richiesti, per l’individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla trattativa privata, previa gara ufficiosa, tra almeno tre cooperative sociali.
3. L’Amministrazione regionale, gli altri Enti pubblici territoriali e gli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’Amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte all’albo di cui all’articolo 6 e ai consorzi di cui all’articolo 8 la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è adottata una convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e gli Enti pubblici.

Art. 11. Contributi sulle spese di costituzione, funzionamento e investimento.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 6 contributi sulle spese di costituzione e funzionamento, nonché contributi in conto capitale sulle spese di investimento, secondo criteri e modalità che vengono stabiliti con il regolamento di esecuzione in conformità con i principi stabiliti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
1 bis. I contributi sono assegnati con priorità alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), fino al 60% delle disponibilità finanziarie regionali (5).
2. La concessione dei contributi sulle spese di investimento è subordinata alla presentazione di un piano di investimento che è approvato con il provvedimento di concessione.
3. Per le spese di costituzione e di primo impianto il contributo regionale di cui al comma 1, viene concesso fino ad un massimo del settanta per cento mentre per l’acquisto di beni strumentali il medesimo contributo può raggiungere un massimo de cinquanta per cento.
4. Le domande per ottenere i contributi per le spese di costituzione e di primo impianto sono presentate entro un anno dall’iscrizione della cooperativa all’albo di cui all’articolo 6 o dall’inizio dell’attività della cooperativa.
5. I contributi di cui al comma 1 sono rogati in misura pari all’ottanta per cento su presentazione del preventivo di spesa e nella restante misura del venti per cento su presentazione delle relative fatture.
6. Per le spese di investimento possono, inoltre, essere concessi contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni venti ed in misura non superiore al dieci per cento della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi annui costanti possono essere cumulabili con i contributi in conto capitale, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale.
7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati per le prime cinque annualità sulla base del preventivo di spesa e per le rimanenti annualità su presentazione delle relative fatture.

Art. 12. Formazione professionale.
1. L’Amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle associazioni delle cooperative di cui alla legge regionale n. 79/1982, o da loro enti di formazione (6) istituisce o promuove, nell’ambito dei piani regionali di formazione professionale previsti dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, corsi di formazione professionale Per gli operatori sociali, per i soci svantaggiati nonché per amministratori e dirigenti di cooperative sociali (7).
2. L’Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a sostenere gli oneri per le attività di formazione professionale delle persone di cui al comma 1, svolte direttamente dalle associazioni delle cooperative o tramite gli enti di formazione delle cooperative di cui all’articolo 2, sulla base di progetti approvati dall’Amministrazione regionale (8).

CAPO III
Norme transitorie, finali e finanziarie

Art. 13. Norme transitorie.
1. Le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, posseggono i requisiti di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, sono iscritte, su domanda, all’albo di cui all’articolo 6, anche in deroga ai requisiti previsti. Le stesse cooperative devono uniformarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni in essa previste.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato domanda all’Agenzia regionale del lavoro ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 32/1985, sono ammesse ai contributi per le spese sostenute nell’arco di un quadriennio dalla data di costituzione delle cooperative stesse.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei contributi.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, così come modificato dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, si applicano alle domande presentate all’Agenzia regionale del lavoro entro la data di entrata in vigore della presente legge (9).

Art. 14. Modificazione e abrogazione di norme.
1. E’ abrogato l’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1987, n. 12.
2. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera a) è così sostituita:
«a) contributi per l’adeguamento o per l’acquisto di attrezzature occorrenti ad un lavoro autonomo continuativo ovvero all’attività lavorativa presso terzi;».
3. All’articolo 11 primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 l’alinea «- cooperative finalizzate» è sostituita con l’alinea «- cooperative sociali».

Art. 15. Norme finanziarie.
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, comma 1, fanno carico al capitolo 5875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l’anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera b), e comma 2, 11, comma 1, e 12, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni. suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l’anno 1992 è istituito – alla Rubrica n. 25 – programma 3.3.3. – spese correnti – Categoria 1.6. – Sezione VIII – il capitolo 8087 (2.1.163.2.08.32) con la denominazione «Contributi alle cooperative sociali per le spese di costituzione e di funzionamento, ed interventi per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle cooperative medesime» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Sul precitato capitolo 8087 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni per l’anno 1992.
5. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
6. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l’anno 1992 è istituito – alla Rubrica n. 25 – programma 3.3.3. – spese di investimento – Categoria 2.4. – Sezione VIII – il capitolo 8116 (2.1.243.5.08.32) con la denominazione «Contributi in conto capitale alle cooperative sociali per l’adeguamento del posto di lavoro e per le spese di investimento» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
7. Sul precitato capitolo 8116 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l’anno 1992.
8. Per le finalità previste dall’articolo 11, comma 6, è autorizzato, nell’anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.
9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l’anno 1992, è istituito, – alla Rubrica n. 25 – programma 3.3.3. – spese di investimento – Categoria 2.4. – Sezione VIII – il capitolo 8117 (2.1.243.5.08.32) con la denominazione «Contributi annui costanti alle cooperative sociali per le spese di investimento» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Sul precitato capitolo 8117 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l’anno 1992.
13. All’onere complessivo di lire 6.000 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 3 dell’elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
14. All’onere complessivo di lire 2.000 milioni in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

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(1) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(2) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 2, della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(3) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 7, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
(4) Vedi il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 26 novembre 1992, n. 0496/Pres.
(5) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 4, della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(6) Comma così modificato dall’art. 3, comma 8, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
(7) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 5, della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(8) Comma così modificato dall’art. 3, comma 9, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
(9) Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 13 luglio 1992, n. 18.

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