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Emilia Romagna LR 35/87Norme per l’eserciziodelle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi degli articoli 14 e 15 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
di Redazione
Legge Regionale 23 novembre 1987, n. 35. – Norme per l’esercizio
delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi degli articoli 14 e 15 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
(B.U. n. 136 del 26-11-1987).
Art. 1. Funzioni di competenza regionale. 1. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private ad essa delegate a norma degli articoli 14 e 15 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private che operano nelle materie di competenza regionale di cui all’art. 117 Cost. e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito della regione Emilia-Romagna.
Art. 2. Provvedimenti. 1. Le funzioni amministrative indicate nell’art. 1 concernono:
a) il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 12 del codice civile;
b) l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, ai sensi dell’art. 16 del codice civile;
c) l’autorizzazione all’acquisto di beni immobili, all’accettazione di donazioni o eredità, al conseguimento di legati, ai sensi dell’art. 17 del codice civile;
d) la dichiarazione di estinzione, ai sensi dell’art. 27 del codice civile;
e) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile.
2. Relativamente alle fondazioni, la Regione esercita, oltre alle funzioni indicate nel precedente comma, le funzioni amministrative relative:
a) al controllo e vigilanza sull’amministrazione, si sensi dell’art. 25 del codice civile;
b) al coordinamento delle attività di più fondazioni e all’unificazione dell’amministrazione di più fondazioni, ai sensi dell’art. 26 del codice civile;
c) alla trasformazione delle fondazioni.
Art. 3. Competenza sui provvedimenti. 1. I provvedimenti concernenti l’esercizio delle funzioni indicate nell’articolo 2, primo comma, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente nelle materie in cui opera la persona giuridica (1).
2. L’attività istruttoria degli atti di competenza del Presidente e di quelli indicati dal secondo comma dell’art. 2 è effettuata dal Servizio affari istituzionali, legislativi e legali della Giunta regionale.
3. I provvedimenti indicati nell’art. 2, primo comma, lett. a), lett. b), lett. d) e lett. e), concernenti le persone giuridiche private che operano nelle materie indicate nell’art. 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. I relativi adempimenti istruttori e preparatori sono espletati dal Servizio «Servizi sociali» della Giunta regionale.
Art. 4. Riconoscimento della personalità giuridica. 1. La domanda di riconoscimento di una persona giuridica privata, sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve contenere:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da idonea documentazione;
c) relazione sull’attività dell’istituzione;
d) ogni altra documentazione idonea a documentare le finalità della riconoscenda istituzione e la congruità patrimoniale rispetto allo scopo statutario.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica è disposto previa valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali e della idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione, oltre che su istanza inoltrata ai sensi del precedente primo comma, può essere disposto d’ufficio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Art. 5. Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. 1. La domanda diretta ad ottenere l’approvazione regionale di modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, corredata di copia autentica della deliberazione di modifica adottata, con la maggioranza richiesta dall’art. 21, secondo comma, del codice civile, deve essere trasmessa al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, nel termine di trenta giorni dalla deliberazione.
Art. 6. Acquisto di beni immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati. 1. La domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione nell’acquisto di beni immobili, all’accettazione di donazioni di eredità deve contenere, in allegato, rispettivamente copia autentica della deliberazione di acquisto o accettazione adottata dalla persona giuridica e copia dell’atto di donazione o del verbale di pubblicazione del testamento.
2. La domanda deve essere accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l’entità, le condizioni e l’opportunità dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni.
3. L’autorizzazione è rilasciata assunte, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, disp. att. e trans. del codice civile, le opportune informazioni, e sentite le persone alle quali sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, mediante avviso pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del RD 26 luglio 1896, n. 361, nell’albo pretorio del Comune in cui si è aperta la successione.
Art. 7. Estinzione delle persone giuridiche, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residue. 1. L’estinzione di una persona giuridica, ai sensi dell’art. 27 del codice civile è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale d’ufficio, o su istanza di qualunque interessato, prodotta con l’indicazione delle cause di estinzione regolate nel citato art. 27.
2. Con il provvedimento con il quale è disposta l’estinzione, in applicazione, rispettivamente, degli altt. 30, 31 e 42 del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sono regolate la liquidazione del patrimonio della persona giuridica e la devoluzione dei beni che restano, esaurita la liquidazione.
Art. 8. Controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni. 1. Il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni sono esercitati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’ art. 25 del codice civile. Spetta, in particolare, alla Giunta regionale, su proposta del competente Assessore, provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume o all’atto di fondazione; disporre lo scioglimento dell’amministrazione e la nomina del commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità della legge o dello statuto e dello scopo della fondazione; autorizzare l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori.
2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Giunta regionale, subito dopo la loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché, annualmente, la documentazione concernente lo stato patrimoniale corredata di una relazione sull’attività svolta e su quella programmata; sono altresì tenute a trasmettere alla Giunta regionale ogni notizia o atto necessario all’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo loro richiesto.
Art. 9. Coordinamento, unificazione, trasformazione delle fondazioni. 1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore rispettivamente competente, può disporre, ove ricorrano i presupposti richiesti degli artt. 26 e 28 del codice civile, il coordinamento dell’attivita di più fondazioni o l’unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione.
Art. 10. Pubblicità e comunicazione degli atti. 1. I provvedimenti concernenti il riconoscimento della personalità giuridica, l’estinzione della persona giuridica e la trasformazione di fondazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. I restanti provvedimenti adottati in base alla presente legge sono comunicati ai legali rappresentanti delle persone giuridiche nei cui confronti essi sono stati disposti.
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(1) Si riporta la legge 13 maggio 1989 n. 15 di interpretazione autentica del comma (B.U. 13 maggio 1989 n. 32, dichiarata urgente). «Art. 1 – Interpretazione autentica – 1. Il rinvio operato dal primo comma dell’art. 3 della legge regionale 23 novembre 1987, n. 35 al secondo comma dell’art. 2 della stessa legge, si interpreta nei senso che la competenza del Presidente della Giunta regionale concerne tutti i provvedimenti indicati nel primo comma del medesimo art. 2 – lettere a), b), c), d) ed e)».
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