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Valle d’Aosta LR 83/93 Disciplina del volontariato

di Redazione

Legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83.
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(B.U. 14 dicembre 1993, n. 53).

Art. 1. (Finalità). (1)
1. La Regione autonoma Valle d’Aosta riconosce il valore sociale e favorisce la cultura solidaristica delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di carattere sociale, civile, culturale e di protezione civile, nel pieno rispetto dell’autonomia delle stesse.

Art. 2. (Attività di volontariato).
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. E’ ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.
3. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Art. 3. (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato).
1. L’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito l’Osservatorio regionale per il volontariato di cui all’articolo 6.
2. Il registro è annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Hanno diritto di essere iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), e le organizzazioni di volontariato di protezione civile che rispondono alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile) (2).
4. L’Osservatorio regionale per il volontariato di cui all’articolo 6 procede alla revisione annuale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte.
5. La cancellazione dal registro, disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, comporta la risoluzione delle eventuali convenzioni in atto e la decadenza di ogni beneficio e agevolazione previsti dalla presente legge.

Art. 4. (Convenzioni).
1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all’art. 3, oltre agli elementi di cui all’art. 7 della legge n. 266 del 1991 dovrà indicare:
a) l’attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento della stessa, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero degli aderenti all’organizzazione stipulante impegnati nelle attività da svolgere;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate, impegnati nelle attività da svolgere, e il tipo di rapporto intercorrente;
e) l’entità del contributo assegnato all’organizzazione dei volontari per i costi di gestione;
f) l’entità delle sole spese vive documentate sostenute dall’organizzazione, ivi compreso il costo delle eventuali prestazioni di lavoro dipendente e autonomo effettuate da parte di soggetti non aderenti all’organizzazione e le modalità relative al rimborso;
g) la stipula, da parte dell’organizzazione, in favore dei propri aderenti, delle assicurazioni previste dall’art. 4 della legge n. 266 del 1991;
h) le modalità di verifica dell’attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi degli enti locali e i responsabili operativi dei volontari;
i) la possibilità per l’ente convenzionante di compiere indagini a campione sull’utenza per misurare l’efficienza e la congruità dei servizi prestati;
l) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
m) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione.

Art. 5. (Requisiti di priorità nelle scelte convenzionali).
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266 del 1991, sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
a) l’esperienza specifica nell’attività oggetto di convenzione per rispondere in modo idoneo alle esigenze della utenza del servizio oggetto della convenzione;
b) un’organizzazione operativa stabile sul territorio;
c) la formazione permanente dei volontari.

Art. 6. (Osservatorio regionale per il volontariato).
1. E’ istituito, con provvedimento della Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per il volontariato, così costituito:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da cinque funzionari, nominati dalla Giunta regionale appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di attività sanitarie, attività socio-assistenziali, lavoro, attività culturali e protezione civile (3);
c) da cinque membri, scelti dalla Giunta regionale tra i nominativi indicati d’intesa tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 3 (3).
2. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente.
3. L’Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.
4. L’Osservatorio dura in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:
a) esprimere un preventivo parere sulle richieste di iscrizione al registro di cui all’articolo 3;
b) formula proposte operative in materia di volontariato;
c) promuove e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266 del 1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’attività di volontariato;
d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato;
e) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale sulle quali esprime un parere preventivo;
f) promuove audizioni delle organizzazioni di volontariato, anche su richiesta delle medesime, ai fini dello sviluppo delle attività di volontariato;
g) esprime parere preventivo sull’erogazione dei contributi di cui all’articolo 8.

Art. 7. (Formazione e aggiornamento dei volontari).
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organizzazioni di volontariato anche sulla base delle proposte inoltrate dalle organizzazioni stesse.

Art. 8. (Interventi a favore del volontariato).
1. La Giunta regionale può concedere contributi per il sostegno di attività di formazione e promozione del volontariato sulla base di specifici progetti a organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 3 ed operanti nel territorio regionale.

Art. 9. (Procedure).
1. Per poter accedere ai contributi di cui all’art. 8 le organizzazioni di volontariato interessate presentano domanda all’Assessorato della sanità ed assistenza sociale.
2. Alla domanda, redatta in carta semplice, ai sensi dell’art. 8 della legge 266/91, dal legale rappresentante dell’organizzazione, devono essere allegati, in carta semplice:
a) un dettagliato progetto relativo ad attività di formazione e/o di promozione del volontariato;
b) un preventivo di spesa distinto per voci;
c) copia dell’ultimo bilancio approvato.
3. Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali è la struttura responsabile del procedimento amministrativo, istruisce la pratica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e la trasmette all’Osservatorio regionale per il volontariato di cui all’art. 6 per il prescritto parere.
4. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, per un importo non superiore all’ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di lire 30.000.000 (4).

Art. 10. (Norme transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all’articolo 4, comma 1, non si applica alle organizzazioni di volontariato che abbiano già in corso convenzioni con enti pubblici.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1.

Art. 11. (Ambito di applicazione e abrogazione di norme).
1. La legge regionale 10 agosto 1992, n. 39 “Contributi ad associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d’Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e servizi sociali” è abrogata.
2. La legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 “Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario” è abrogata.
3. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l. 266/1991 e al d.p.r. 613/1994 (5).

Art. 12. (Disposizioni finanziarie).
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’anno 1993 in lire 120.000.000, si provvede utilizzando le disponibilità iscritte al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione che assume la seguente nuova denominazione: “Contributi a favore di associazioni di volontariato operanti in Valle d’Aosta”.
2. A decorrere dal 1994, gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sui capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993, i cui limiti di spesa sono annualmente determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta.

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(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 5.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 5.
(3) Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 5.
(4) Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16.
(5) Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 5.

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