L.R. 25 maggio 1994, n. 15.
Disciplina del volontariato.
(B.U. n. 23 del 1 giugno 1994).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, in attuazione dell’art. 12 dello Statuto, riconosce e valorizza la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
2. La Regione favorisce l’apporto originale del volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dalle istituzioni pubbliche e promuove forme di coordinamento e collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, disciplinandone i relativi rapporti nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 2. (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato).
1. E’ istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Nel registro regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:
– abbiano la sede legale in un comune della regione;
– esercitino le attività di cui all’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
– risultino in possesso dei requisiti previsti all’art. 3.
3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell’Umbria con proprie autonome sezioni.
4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:
a) attività sociali;
b) attività sanitarie;
c) attività culturali ed artistiche;
d) attività scientifiche;
e) attività educative;
f) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
g) attività turistico-naturali;
h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
i) attività di protezione civile. Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.
5. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell’anno.
Art. 3. (Requisiti per l’iscrizione nel registro regionale).
1. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni che chiedono l’iscrizione nel registro regionale debbono essere previsti:
a) l’assenza di fini di lucro;
b) il fine dichiarato di solidarietà;
c) la democraticità delle strutture;
d) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
e) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;
f) l’obbligo di formazione del bilancio;
g) l’obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
h) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti.
Art. 4. (Domanda di iscrizione).
1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata al Sindaco del comune sede dell’organizzazione unitamente a:
a) copia dell’atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:
– il tipo di attività svolta;
– le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell’attività;
– le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l’organizzazione esercita o intende esercitare;
c) copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la copertura della responsabilità civile a favore degli aderenti.
2. Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:
a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione;
b) la forma giuridica dell’organizzazione;
c) la sede legale;
d) la materia di prevalente attività;
e) l’assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.
3. Copia della domanda di iscrizione è altresì inviata al Presidente della Giunta regionale.
Art. 5. (Iscrizione al registro regionale).
1. I Comuni trasmettono la domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, corredata del proprio parere, nei sessanta giorni dal ricevimento.
2. L’iscrizione al registro regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora il Comune non abbia richiesto una proroga dello stesso per ulteriori trenta giorni, l’istruttoria è svolta d’ufficio dalla Giunta regionale nei trenta giorni successivi.
4. Copia del provvedimento di iscrizione è trasmessa al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 6. (Relazione annuale e variazioni).
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno precedente ed il programma di attività per l’anno successivo.
2. Ogni variazione dell’atto costitutivo, dello statuto o dell’accordo degli aderenti, delle generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune di riferimento ed al Presidente della Giunta regionale.
3. Qualora la variazione comunicata riguardi uno dei requisiti elencati al comma 1 dell’art. 3, il Comune competente provvede ad inviare al Presidente della Giunta regionale il proprio parere in merito alla eventuale cancellazione dal registro regionale.
4. Alla cancellazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale. Copia del provvedimento è trasmessa al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 7. (Revisione periodica del registro).
1. La Giunta regionale procede alla scadenza di ogni legislatura alla revisione del registro regionale garantendo la partecipazione delle organizzazioni iscritte.
2. La revisione è effettuata mediante una verifica generale della permanenza dei requisiti di cui all’art. 3 e dell’effettivo svolgimento dell’attività indicata all’atto di iscrizione, sulla base delle relazioni annuali di cui all’art. 6 e delle conseguenti verifiche disposte anche mediante ispezioni.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla cancellazione dal registro regionale di quelle organizzazioni per le quali venga accertata la perdita di uno o più requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, nonché a tutte le ulteriori variazioni necessarie.
4. Copia dei provvedimenti indicati al comma 3 è trasmessa al Comitato di gestione istituito ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991.
Art. 8. (Provvedimenti, inadempienze e cancellazione).
1. Qualora le organizzazioni non adempiano a quanto stabilito all’art. 6 il Comune competente provvede a:
a) diffidare l’organizzazione affinché questa provveda ai relativi adempimenti, assegnandole un termine di trenta giorni;
b) sospendere ogni eventuale erogazione di contributi, sovvenzioni od ausilii comunque denominati disposti a favore dell’organizzazione inadempiente;
c) comunicare tempestivamente il contenuto degli atti di cui alle lett. a) e b) al Presidente della Giunta regionale.
2. L’amministrazione comunale nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lett. a) del comma 1, invia al Presidente della Giunta regionale la propria deliberazione recante il parere circa la cancellazione dal registro. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, trasmettendo copia del medesimo al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. I benefici finanziari percepiti da organizzazioni iscritte nel registro regionale che siano state cancellate a seguito dell’accertamento della carenza di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione devono essere rimborsati alla Regione o agli altri enti erogatori.
Art. 9. (Partecipazione del volontariato e attività di informazione).
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esprimono parere sugli atti di programmazione degli interventi regionali, provinciali e comunali relativamente ai settori in cui esse operano.
2. La Regione promuove conferenze annuali delle organizzazioni di volontariato al fine di esaminare l’andamento delle attività e formulare proposte interessanti i campi di intervento delle organizzazioni medesime.
3. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, attua iniziative di promozione, studio ed informazione sul fenomeno del volontariato.
Art. 10. (Convenzioni).
1. Le convenzioni di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, devono indicare in particolare:
a) il numero degli aderenti all’organizzazione stipulante impegnati nell’attività oggetto della convenzione ed i responsabili operativi, con l’indicazione dei relativi titoli professionali e formativi;
b) il numero degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi per prestazioni di attività specializzate;
c) il numero e l’articolazione delle ore da impegnare nell’esercizio dell’attività convenzionata da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) il tipo di copertura assicurativa a favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) di tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto di convenzione;
e) la durata del rapporto convenzionale;
f) le modalità per la verifica periodica dei risultati conseguiti;
g) il possesso dei requisiti comprovanti la capacità professionale dei volontari impegnati e la continuità delle loro prestazioni;
h) le modalità relative al rimborso delle spese vive sostenute dall’organizzazione, adeguatamente documentate;
i) la quantità di risorse economiche, di personale e di servizi da destinare all’attività oggetto della convenzione.
2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare le singole convenzioni, costituisce titolo di priorità il possesso dei requisiti inerenti:
a) la specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione, valutate anche con riferimento alla qualità degli addetti;
b) la disponibilità da parte dell’organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
c) la collocazione della sede dell’associazione nel territorio di competenza dell’ente che stipula la convenzione.
3. Titoli di priorità sono inoltre attribuiti secondo i seguenti criteri:
a) continuità nello svolgimento delle attività;
b) quantità delle prestazioni erogate;
c) qualità delle prestazioni;
d) numero delle convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici;
e) distanza delle strutture rispetto all’utenza;
f) ordine di iscrizione nel registro regionale.
4. L’attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 11. (Prestazioni retribuite).
1. Ferma restando la prevalenza dell’attività dei soggetti aderenti, l’organizzazione di volontariato può avvalersi di prestazioni comunque retribuite rese da soggetti non aderenti, purché si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell’organizzazione oppure occorrenti a qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.
Art. 12. (Modalità per lo svolgimento delle prestazioni).
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purché questa sia compatibile con la disciplina interna degli enti. L’eventuale diniego all’accesso deve essere motivato.
2. L’accesso è subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l’organizzazione di volontariato, concernenti le modalità di presenza del volontariato ed il rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l’altro:
a) la riconoscibilità del volontariato e dell’organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontariato della disciplina specifica dell’attività svolta e delle norme per l’utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritto, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà di questi ultimi di rifiutare l’attività del volontariato.
Art. 13. (Sedi e attrezzature).
1. Al fine di dotare le associazioni di volontariato di sedi ed attrezzature necessarie per il conseguimento dei propri fini statutari gli enti locali possono prevedere:
a) la cessione in comodato alle associazioni di sedi o attrezzature proprie, per la durata della convenzione;
b) la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature.
Art. 14. (Formazione ed aggiornamento del volontariato).
1. Per le attività formative dei volontari le Province possono avvalersi, nell’ambito del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.
2. I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 2 possono partecipare ai corsi istituiti dagli enti pubblici di cui all’art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Regione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, realizza direttamente iniziative di formazione di rilevante interesse che non risultino realizzabili dalle Province.
Art. 15. (Relazioni annuali sulle attività di volontariato e sui rapporti con le organizzazioni).
1. I comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione redatta sulla base di quella disciplinata all’art. 6 illustrativa dell’andamento dei rapporti intercorsi con le organizzazioni di volontariato.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio entro il 30 giugno sull’attività delle organizzazioni iscritte al registro regionale, nonché dello stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali.
Art. 16. (Nomine regionali nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato).
1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel Comitato di gestione previsto al comma 1, quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; i componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 17. (Volontariato di singoli cittadini).
1. I cittadini singoli o i nuclei familiari che intendano prestare la propria opera gratuitamente nell’ambito di attività svolte dai pubblici servizi sono iscritti a domanda in apposito elenco istituito presso il comune di residenza e suddiviso per settori di intervento.
2. A tale fine il singolo volontario rivolge domanda al sindaco, indicando il settore in cui intende svolgere la propria attività volontaria e comprovando la propria idoneità operativa.
3. Il Comune provvede a segnalare agli enti gestori dei pubblici servizi presenti nel territorio i volontari disponibili ad operare nell’ambito delle competenze del singolo ente.
4. L’ente preposto alla gestione di pubblici servizi che intenda ammettere volontari nell’ambito dell’attività di propria competenza può rimborsare al volontario le eventuali spese vive sostenute
nell’espletamento della collaborazione accettata, escludendosi compensi o configurazioni di rapporto di lavoro di alcun genere.
Art. 18. (Norme finali e transitorie).
1. Sono abrogati la legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9 e l’articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29.
2. Le organizzazioni di volontariato già iscritte negli albi di cui alle leggi regionali 31 maggio 1982, n. 29 e 23 gennaio 1987, n. 9 sono provvisoriamente iscritte nel registro di cui all’art. 2. I volontari di cui all’elenco regionale dell’art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 sono altresì iscritti negli elenchi previsti dall’art. 17 della presente legge.
3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e trasmettono nello stesso termine al comune ove hanno sede legale la documentazione di cui all’art. 4. Successivamente al ricevimento di tale documentazione si applicano le disposizioni in materia di procedimento per l’iscrizione nel registro regionale stabilite dall’art. 5.
4. Qualora le organizzazioni di volontariato provvisoriamente iscritte nel registro regionale non provvedano a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo nel termine previsto, sono cancellate dal registro regionale con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. La cancellazione ha effetto dal momento dell’iscrizione.
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