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Toscana LR 29/96 Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici
di Redazione
L.R. 15 aprile 1996, n. 29.
Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato.
(B.U. 24 aprile 1996, n. 23).
Artt. 1. – 10. (1)
Art. 11. Nuove norme transitorie per le domande di iscrizione pendenti e per la revisione periodica del registro.
1. Le domande di iscrizione al registro di cui all’art. 4, presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui istruttoria non sia stata definita, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale l’organizzazione richiedente, unitamente ai fascicoli afferenti le organizzazioni iscritte, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione dell’istruttoria ed all’emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto del termine di novanta giorni dall’acquisizione da parte dell’amministrazione provinciale delle domande.
2. Per l’anno 1996, le procedure di revisione periodica del registro previste dall’art. 14 della L.R. 28/93, continuano ad essere esercitate dalla Giunta regionale. A tale scopo, le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. 28/93, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino al 30 settembre 1996.
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(1) Modificano la L.R. 28/1993.
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