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Sardegna LR 39/93Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989. n. 3.

di Redazione

L.R. 13 settembre 1993, n. 39.
Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989. n. 3.

Art. 1. (Finalità e principi informatori).
1. La Regione riconosce nelle attività di volontariato una manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione, tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini, salvaguardandone l’autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali.

Art. 2. (Oggetto).
1. La presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della Regione in conformità con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e detta norme di raccordo e di coordinamento con la legislazione regionale.

Art. 3. (Attività di volontariato).
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Art. 4. (Organizzazioni di volontariato).
1. E’ considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 5. (Registro del volontariato).
1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro generale del volontariato.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori sezioni:
a) SETTORE SOCIALE
– sanità
– assistenza sociale
– igiene
– sport
b ) SETTORE CULTURALE
– istruzione
– beni culturali
– educazione permanente
– attività culturali
c) SETTORE AMBIENTE
– tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
– tutela della fauna e della flora
– tutela degli animali da affezione
– protezione civile
d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI
– tutela dei diritti del consumatore
– tutela dei diritti dell’utente di pubblici servizi.
3. I settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, in relazione all’evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. In un’apposito settore sono iscritti i coordinamenti regionali delle organizzazioni di volontariato.

Art. 6. (Requisiti e procedimento per l’iscrizione al Registro).
1. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui attività sia finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela.
2. Per ottenere l’iscrizione il rappresentante legale
dell’organizzazione deve presentare una domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata da:
a) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto o degli accordi degli aderenti;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
c) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attività della organizzazione.
3. L’iscrizione nella sezione dei coordinamenti regionali è effettuata su domanda del rappresentante legale del coordinamento dalla quale risultino le organizzazioni aderenti al coordinamento stesso.
4. Entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda la Presidenza della Giunta procede all’accertamento dei requisiti di legge.
5. L’iscrizione al Registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato.
7. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda è comunicato all’istante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione.

Art. 7. (Revisione del Registro).
1. Il Registro è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, sia l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
2. Per i fini indicati dal comma precedente annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro trasmettono alla Presidenza della Giunta:
a) una copia dei bilanci consuntivi previsti dall’articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266:
b) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell’atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti.
d) l’indicazione dei contratti di lavoro dipendente od autonomo conclusi dall’organizzazione ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
e) una relazione sulle attività produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’organizzazione, al fine di verificarne l’effettiva marginalità.
3. Nel caso che l’organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la Presidenza della Giunta, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, dispone per la cancellazione dal Registro ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 8. (Cancellazione dal Registro).
1. La cancellazione dal Registro può essere disposta Per:
a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione:
b) il mancato svolgimento delle attività di volontariato;
c) la grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dagli accordi di cui al successivo articolo 14.
2. La cancellazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta ed è comunicata all’organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La cancellazione dal Registro può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato.

Art. 9. (Pubblicità del Registro).
1. La Presidenza della Giunta regionale procede ogni due anni alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, distinte per settore di attività, dal quale risulti:
a) l’ambito territoriale di attività di ciascuna organizzazione:
b) l’eventuale titolarità di convenzioni stipulate ai sensi del successivo articolo 13.
2. Annualmente la Presidenza della Giunta regionale procede con le medesime modalità alla pubblicazione dell’elenco delle nuove iscrizioni e delle eventuali cancellazioni, indicando i motivi di queste ultime.
3. Il Presidente della Giunta regionale invia ogni anno copia aggiornata del Registro all’Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall’articolo 12 della legge n. 266 del 1991.

Art. 10. (Attività di verifica).
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 266 del 1991, gli Assessorati competenti in relazione ai vari settori di attività delle organizzazioni di volontariato possono effettuare visite ispettive presso le sedi delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, al fine di verificare:
a) l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato;
b) il riscontro sull’effettiva marginalità delle attività commerciali e produttive;
c) il rispetto dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 266 del 1991, sui limiti ai contratti di lavoro subordinato od autonomo stipulabili dalle organizzazioni di volontariato.
2. In occasione delle visite ispettive le organizzazioni di volontariato sono tenute a mettere a disposizione i libri contabili, i registri e tutti i documenti ritenuti utili che verranno richiesti.
3. Di ogni visita ispettiva è redatto, in triplice copia, processo verbale, sottoscritto da chi effettua l’ispezione e dal rappresentante legale dell’organizzazione, che può farvi iscrivere le proprie osservazioni.
4. Una copia del processo verbale è trasmessa alla Presidenza della Giunta, per gli effetti di cui all’articolo 8, entro 30 giorni dalla sua formulazione. Un’altra copia è consegnata al rappresentante legale dell’organizzazione.

Art. 11. (Registro comunale).
1. Presso ogni Comune è istituito, quale articolazione del Registro regionale, il Registro delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel Comune medesimo.
2. Per i fini di cui al comma precedente la Presidenza della Giunta, entro 180 giorni dall’istituzione del Registro regionale di cui all’articolo 5, comunica a ciascun Comune l’elenco delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel Comune medesimo. Annualmente la Presidenza della Giunta comunica le variazioni intervenute.
3. Il Comune puo certificare, su richiesta delle organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale, l’iscrizione al Registro regionale del volontariato ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.

Art. 12. (Norme contabili).
1. I bilanci consuntivi annuali, comprensivi del rendiconto economico e dello stato patrimoniale delle organizzazioni, sono redatti sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13. (Convenzioni).
1. Nelle materie di competenza regionale le leggi regionali stabiliscono i casi, le modalità ed i soggetti pubblici legittimati alla conclusione delle convenzioni previste dall’articolo 7 della legge n. 266 del 1991.
2. Nel caso che la legge regionale non preveda la possibilità di convenzionamento delle organizzazioni di volontariato, le convenzioni sono stipulabili a condizione che esse risultino compatibili con le finalità della legge, siano inserite in un programma organico di interventi ed abbiano funzione integrativa delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.
3. Nel caso che le attività di volontariato riguardino settori non ancora disciplinati da una legge regionale specifica, l’Amministrazione regionale è autorizzata alla conclusione delle convenzioni a condizione che le stesse siano inserite in piani e programmi attuativi di disposizioni statali o regionali ed abbiano funzioni integrative delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.
4. Fermo il disposto dell’articolo 7 della legge n. 266 del 1991, le convenzioni previste dai precedenti commi 2 e 3, devono comunque indicare:
a) tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) il numero di volontari dell’organizzazione stipulante impegnati nell’erogazione delle prestazioni, le relative qualifiche professionali o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento nel settore oggetto della convenzione;
c) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall’organizzazione per le prestazioni volontarie, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso.
d) la copertura assicurativa prevista dall’articolo 4 della legge n. 266 del 1991;
e) l’indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messe a disposizione dell’organizzazione di volontariato, e le relative modalità di utilizzazione;
f) le forme di verifica dell’attuazione del contenuto della convenzione;
g) la durata della convenzione;
h) l’elenco delle attrezzature di cui dispone l’organizzazione, se necessarie per l’esercizio dell’attività.
5. Qualora i piani e i programmi previsti dai precedenti commi 2 e 3 non dispongano diversamente, la scelta delle organizzazioni da convenzionare è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a ) esperienza specifica maturata nel settore di attività oggetto della convenzione;
b) qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento dei volontari da impiegare nell’erogazione delle prestazioni;
c) spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni;
d) modalità di formazione ed aggiornamento dei volontari .
6. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 266 del 1991, possono essere convenzionate esclusivamente le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro, che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Art. 14. (Modalità di accesso alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati).
1. Per lo svolgimento delle proprie attività le organizzazioni di volontariato hanno diritto di accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati della Regione e degli enti locali.
2. Le modalità di accesso sono disciplinate attraverso accordi tra l’ente gestore della struttura o del servizio e l’organizzazione di volontariato, redatti secondo schemi-tipo predisposti dall’Assessore regionale competente per materia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi-tipo prevedono, inoltre, norme volte a garantire:
a) il rispetto da parte del volontario delle leggi e dei regolamenti interni relativi all’attività della struttura o del servizio.
b) la riconoscibilità del volontario e dell’organizzazione di appartenenza;
c) il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.

Art. 15. (Diritti di informazione ed accesso ai documenti amministrativi).
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, per quanto concerne i documenti amministrativi attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 16. (Trasparenza amministrativa).
1. La Presidenza della Giunta procede annualmente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione:
a) dell’elenco delle convenzioni stipulate nell’anno precedente ai sensi degli articoli 13 e 18 della presente legge dall’Amministrazione regionale o da enti regionali;
b) dell’elenco delle organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato nell’anno precedente dei contributi previsti dell’articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 13.
2. I Comuni procedono annualmente alla pubblicazione dell’elenco delle organizzazioni di volontariato che nell’anno precedente abbiano beneficiato di contributi o siano state convenzionate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge ed all’articolo 44 della legge regionale 1 gennaio 1988, n. 4.

Art. 17. (Flessibilità dell’orario di lavoro).
1. Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 266 del 1991, i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni iscritte nel Registro di cui all’articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni se previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione dell’azienda o dell’amministrazione di appartenenza.

Art. 18. (Formazione ed aggiornamento dei volontari).
1. La Regione promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del volontariato.
2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla formazione professionale formulata di concerto con gli Assessori competenti per materia, approva – sentita la competente Commissione consiliare – un programma triennale di formazione professionale, aggiornamento e qualificazione dei volontari, articolato in progetti specifici per ogni settore e sezione di attività del volontariato.
3. Per l’attuazione dei singoli progetti l’Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con le organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall’articolo 13, commi 4 e 5.

Art. 19. (Assemblea generale del volontariato).
1. E’ istituita l’Assemblea generale del volontariato, cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o i loro delegati, delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale.
2. L’Assemblea si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente della Giunta, per effettuare proposte e valutazioni sui rapporti tra volontariato ed istituzioni pubbliche, sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali e su quanto attiene allo stato di attuazione della presente legge.
3. L’Assemblea designa inoltre i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all’articolo 15 della legge n. 266 del 1991, la cui nomina è di spettanza del Presidente del Consiglio regionale.
4. Le designazioni devono essere fatte in modo tale da garantire in seno al comitato di gestione, di cui al comma precedente, la rappresentanza di tutti i settori di attività del volontariato ricompresi nel Registro generale.
5. L’Assemblea, una volta insediata, elegge al suo interno il Presidente, che permane in carica per la durata dei lavori dell’Assemblea medesima.
6. La prima Assemblea a convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso dei suoi lavori l’Assemblea procede alla designazione dei suoi rappresentanti in seno all’osservatorio regionale del volontariato ed alla comunicazione dei nominativi alla Presidenza della Giunta regionale.
7. Le spese necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento dell’Assemblea, nonché per la pubblicazione dei relativi atti, sono a carico della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 20. (Osservatorio regionale del volontariato).
1. Presso la Presidenza della Giunta è istituito l’Osservatorio regionale del volontariato.
2. L’Osservatorio è composto da:
a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) quattro rappresentanti dei coordinamenti del volontariato presenti in almeno tre province, designati dalla conferenza dei presidenti dei coordinamenti;
c) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, designati dall’Assemblea generale del volontariato di cui al precedente articolo 19.
e) studia le caratteristiche e l’andamento delle convenzioni.
4. L’Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, nonché quando lo richieda la meta più uno dei suoi componenti.
5. La prima riunione dell’Osservatorio è convocata dal Presidente nei 60 giorni successivi alla prima riunione dell’Assemblea generale del volontariato.
6. La segreteria dell’Osservatorio è assicurata dagli uffici della Presidenza della Giunta regionale.
7. Ai componenti l’Osservatorio spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori.
3. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio sui progetti di legge, sugli atti di programmazione e su altri provvedimenti che interessano le attività e le organizzazioni di volontariato;
b) formula osservazioni e proposte sul programma previsto dall’articolo 18;
c ) promuove iniziative di pubblicizzazione e di informazione sulle attività del volontariato;
d) promuove studi e ricerche utili allo sviluppo del volontariato;
e) studia le caratteristiche e l’andamento delle convenzioni.
4. L’Osservatorio ri riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, nonché quando lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
5. La prima riunione dell’osservatorio è convocata dal Presidente nei sessanta giorni successivi alla prima riunione dell’Assemblea generale del volontariato.

6. La segreteria dell’Osservatorio è assicurata dagli uffici della Presidenza della Giunta regionale.
7. Ai componenti l’Osservatorio spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori.
8. L’Osservatorio dura in carica 3 anni.

Art. 21. (Ricorsi).
1. Contro i provvedimenti di diniego dell’iscrizione e di cancellazione previsti dagli articoli 6, comma 6, e 8 della- presente legge è esperibile il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di emanazione dei provvedimenti stessi, oltre al ricorso avanti al TAR di cui all’articolo 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.

Art. 22. (Norme di integrazione e di modifica della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 4 – Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
1. (1).
2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 44 sono abrogati.
3. (2).
4. (3).
5. Entro trenta giorni dall’istituzione del Registro regionale di cui all’articolo 2 della presente legge il competente Assessorato segnala alla Presidenza della Giunta, per l’iscrizione d’ufficio nel Registro medesimo, le organizzazioni di volontariato già iscritte all’Albo previsto dall’articolo 44 della L.R. n. 4/88 in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
L’iscrizione è effettuata a cura della Presidenza della Giunta nei successivi trenta giorni.
6. L’efficacia dell’iscrizione al Registro regionale effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all’albo già istituito ai sensi del citato articolo 44 .
7. Tra i soggetti convenzionabili ai sensi dell’articolo 42, commi 1 e 7 rientrano le cooperative sociali previste dalla lettera a), comma 1, dell’articolo 1, della Legge 8 novembre 1991. n. 381.

Art. 23. (Norme di integrazione e di modifica della L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 – Interventi regionali in materia di protezione civile).
1. E’ abrogato l’articolo 16 della L.R. n. 3/89.
2. Entro 60 giorni dall’istituzione del Registro regionale di cui all’articolo 5 della presente legge, il competente Assessorato procede d’ufficio alla trasmissione presso la Presidenza della Giunta dell’elenco delle associazioni già iscritte all’Albo previsto dall’articolo 16, comma 1, della L.R. n. 3/89.
3. L’efficacia della reiscrizione al Registro effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all’Albo previsto dal comma 1 del citato articolo 16.
4. Le organizzazioni operanti nel settore della protezione civile devono allegare alla domanda di iscrizione al Registro, di cui al’articolo 5 della presente legge, una dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena e costante disponibilità a concorrere, nell’ambito del territorio regionale, alle attività di Protezione civile a richiesta e in conformità con le direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l’associazione è in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalità dei soci risultanti da attestati di organi o enti a ciò autorizzati dalla vigente legislazione .

Art. 24. (Norma finanziaria).
1. La spesa per l’applicazione della presente legge è valutata in lire 200.000.000 annue delle quali lire 150.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 18 e lire 25.000.000 per ciascuno degli articoli 19 e 20.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-1995 sono apportate le seguenti variazioni:

IN AUMENTO
01- PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Capitolo 01069 – (N.I.) (1.1.1.4.1.1.01.01) (01-03) – Spese per
l’organizzazione, lo svolgimento e la pubblicazione degli atti
relativi all’assemblea generale del volontariato (art. 19 della
presente legge)
– 1993 lire 25.000.000
– 1994 lire 25.000.000
– 1995 lire 25.000.000
02 – ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA
REGIONE
Capitolo 02102 Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta,
rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o
di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni,
comitati e altri consessi, istituiti dagli organi
dell’Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno
1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n.
13 e L.R. 22 giugno 1987. n. 27)
– 1993 lire 25.000.000
– 1994 lire 25.000.000
– 1995 lire 25.000.000
10 – ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE SICUREZZA SOCIALE. Capitolo 10013 (N.I.) Spese per la
formazione, aggiornamento e qualificazione dei volontari (art. 18
della presente legge)
– 1993 lire 150.000.000
– 1994 lire 150.000.000
– 1995 lire 150.000.000
IN DIMINUZIONE
03 – ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti
dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5
maggio 1983, n. 11 e articolo 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)
-1993 lire 200.000.000
– 1994 lire 200.000.000
– 1995 lire 200.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 10 della
tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.
3. Le spese relative alla presente legge gravano sui citati
capitoli del bilancio 1993-1995 e sui corrispondenti capitoli dei
bilanci successivi.

_____________________
(1) Modifica ed integra l’art. 43, comma 4, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.
(2) Modifica l’art. 44, comma 8, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.
(3) Sostituisce l’art. 45, comma 1, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.

Nessuno ti regala niente, noi sì

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