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Piemonte LR 38/94Valorizzazione e promozione del volontariato.

di Redazione

Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38.
Valorizzazione e promozione del volontariato.
(B.U. 7 settembre 1994, n. 36).

Art. 1. Finalità.
1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell’attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l’autonomia e l’apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.

Art. 2. Organizzazioni e attività di volontariato.
1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell’attività personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarietà.
2. Le organizzazioni di cui all’articolo 2 esplicano le loro attività mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.
3. L’accesso alle strutture pubbliche o convenzionate è subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalità di presenza e comportamento del volontario, nonché le modalità del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell’ambito delle specifiche competenze.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attività.
5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L’attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. E’ ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.

Art. 3. Registro delle organizzazioni di volontariato.
1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. L’iscrizione nel registro è aperta alle organizzazioni di volontariato che perseguendo le finalità di natura civile, sociale e culturale di cui all’articolo 1 della legge, operano nelle seguenti aree:
a) socio assistenziale;
b) sanitaria;
c) impegno civile;
d) protezione civile;
e) tutela e promozione di diritti;
f) tutela e valorizzazione dell’ambiente;
g) promozione della cultura ed educazione permanente;
h) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
i) educazione all’attività sportiva.
3. Il registro delle organizzazioni di volontariato è tenuto presso la Giunta Regionale, la quale, ne prevede l’articolazione in sezioni. Gli organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale sono iscritti in apposita sezione. La Giunta Regionale può inoltre individuare ulteriori aree di operatività delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4. Iscrizione nel registro.
1. Sono iscritte nel registro regionale le organizzazioni costituite ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 266/91, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purché compatibile con il fine solidaristico.
2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. L’iscrizione è attuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su proposta dell’Assessore competente per materia.
3. L’iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Assessorato competente.
4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione – B.U.R.
5. La Regione pubblica annualmente sul B.U.R. l’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 12 della legge n. 266/91.
6. La Giunta Regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per l’iscrizione nel registro.
7. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91.

Art. 5. Revisione del registro.
1. La Giunta Regionale provvede alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l’attività svolta, nonché copia del bilancio.
2. La Giunta Regionale può richiedere sia al Comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attività, sia ad altre pubbliche Amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali è subordinata l’iscrizione.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 5 e dell’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato comporta la cancellazione dell’organizzazione dal registro regionale. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta Regionale.
4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 5 è motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.
5. La cancellazione dal registro è altresì disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.
6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare alla Regione le variazioni dello Statuto dell’atto costitutivo o dell’accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell’evento.

Art. 6. Partecipazione.
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.
2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

Art. 7. Promozione del volontariato.
1. Il Consiglio Regionale indice, annualmente, «la giornata del volontariato».
2. La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 8. Formazione ed aggiornamento dei volontari.
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell’articolo 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all’aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.
2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.
3. La Regione, gli Enti locali e le Unità Socio-Sanitarie Locali, promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento già promossi nell’ambito di specifici progetti secondo le modalità previste da leggi di settore.

Art. 9. Convenzioni.
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell’utenza, le prestazioni da erogare, le modalità di erogazione.
2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall’articolo 7 della legge n. 266/91, devono tra l’altro prevedere:
a) il contenuto e le modalità dell’intervento dei volontari;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c ) il numero e quando richiesto dalla natura dell’attività da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;
e) le modalità di coordinamento tra volontari operatori dei servizi pubblici;
f) le modalità di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall’organizzazione per lo svolgimento dell’attività convenzionata;
g ) le modalità di verifica dell’attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell’organizzazione;
h) le modalità di risoluzione del rapporto.
3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.
4. Con proprio provvedimento la Giunta Regionale può prevedere, per alcuni settori di operatività, criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.

Art. 10. Requisiti di priorità nelle scelte convenzionali.
1. Sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
a) lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione nel territorio per il quale si richiede l’intervento;
b) l’aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell’attività da convenzionare;
d) la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Art. 11. Consiglio regionale del volontariato.
1. E’ istituito presso la Giunta Regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Entro sei mesi dall’approvazione della legge, la Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1 dell’articolo 11.
3. Nell’ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attività di promozione e attuazione direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell’attività di volontariato;
b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
c) formulazione di pareri e proposte circa l’attuazione della legge.
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall’articolo 15.

Art. 12. Progetti sperimentali.
1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta Regionale sui progetti sperimentali di cui all’articolo 12 della legge n. 266/91, lettera d, elaborati in autonomia.

Art. 13. Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione.
1. I centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266/91, nell’attività di sostegno progettuale alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fondo speciale previsto dall’articolo 15 della legge n. 266/91.
3. Il Presidente del Consiglio Regionale nomina, ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale di cui al comma 1 dell’articolo 13. Tali rappresentanti durano in carica 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio Regionale una relazione sull’attività dei centri di servizio.

Art. 14. Contributi.
1. La Regione può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.
2. La Giunta Regionale, acquisito il parere delle competenti Commissioni consiliari, individua con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e ne dà comunicazione al Consiglio Regionale.
3. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall’articolo 15.

Art. 15. Norma finanziaria.
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 1994, la spesa di lire 610 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato:
«Finanziamento relativo al funzionamento e alle attività del Consiglio regionale del volontariato» con la dotazione di lire 10 milioni;
«Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti» con la dotazione di lire 600 milioni.
3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950.
4. Per gli anni 1995 e successivi la copertura finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.

Art. 16. Ambito di applicazione e abrogazione di norme.
1. La L.R. 27 agosto 1984, n. 44, è abrogata.
2. E’ altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.
3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/91.

Art. 17. Norma finale.
1. In sede di prima attuazione della legge sono ratificate le iscrizioni nel registro già avvenute ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 3 marzo 1992, n. 339-2899.

Art. 18. Norma transitoria.
1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla data di entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.
2. L’eventuale rinnovo è subordinato all’avvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa prevista dalla legge.
3. Al fine di garantire la revisione del registro per l’anno 1994 le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

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