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Lombardia DGR 27393/92Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

di Redazione

Del. G.R. 15 settembre 1992, n. 27393.
Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 1992, n. 5/27393. Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Rettifica ed integrazione Delib. G.R. n. 20460 del 24 marzo 1992.
(B.U. 17 novembre 1992, n. 47, 1° s.s.).

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera

– di modificare per le ragioni e finalità meglio esplicitate in premessa la propria precedente deliberazione n. 20460 del 24 marzo 1992 ed in particolare gli allegati costituenti parte integrante della medesima che vengono contestualmente sostituiti dai seguenti allegati, dal pari costituenti parte integrante del presente atto;
– di integrare altresì la propria precedente deliberazione n. 20460 del 24 marzo 1992 con l’indicazione fra i settori regionali responsabili «ratione materiae» del procedimento di iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro provvisorio istituito ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/1991 anche del settore assistenza e sicurezza sociale per quanto attiene le organizzazioni che operano nell’ambito assistenziale, al quale continuano altresì a permanere attribuiti gli incombenti inerenti l’iscrizione al registro regionale di cui alla L.R. n. 1/1986;
– di integrare parimenti la propria deliberazione n. 20460 del 24 marzo 1992, dando atto che in relazione all’avvenuta istituzione di una sezione c.d. «mista» per le organizzazioni di volontariato operanti in forma rilevante e permanente all’interno di più ambiti di attività, tale particolare sezione sia tenuta e gestita dalla presidenza, ferme naturalmente restando ai fini della definizione delle relative richieste di iscrivibilità le competenze istruttorie dei singoli settori per le aree di rispettiva pertinenza;
– di disporre infine che la presente deliberazione venga pubblicata dal Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO 1

DISCIPLINA TRANSITORIA DEL REGISTRO REGIONALE PROVVISORIO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Articolazione del registro
Il registro regionale provvisorio delle Organizzazioni di volontario è articolato nelle seguenti sezioni:
– socio-assistenziale: sezione assistenza – sezione servizi sociali
– sanitaria,
– tutela e risanamento ambientale,
– scuola ed educazione adulti,
– cultura,
– sport e tempo libero,
– tutela boschivo-forestale,
– protezione civile,
– c.d. “mista”.
Nella sezione assistenziale sono altresì d’ufficio le organizzazioni di volontariato operanti in ambito assistenziale già iscritte nell’esistente registro regionale istituito a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1 e per le quali sia comunque accertata la sussistenza dei requisiti di iscrivibilità al presente registro richiesti dall’art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e meglio individuati al punto 2 del presente disciplinare.
Nella sezione c.d. “mista” sono iscritte le organizzazioni di volontariato operanti in forma rilevante e permanente in più aree o attività positivamente individuate che coinvolgono la competenza istruttoria di più settori regionali.

2. Requisiti Possono chiedere l’iscrizione nel suddetto registro le Organizzazioni aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella regione Lombardia, che svolgano la propria attività per il conseguimento di finalità di carattere assistenziale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo e turistico, qualunque sia la forma giuridica assunta, sempreché compatibile con fini solidaristici. La solidarietà costituisce infatti condizione essenziale delle organizzazioni di volontariato che come tali devono offrire prestazioni e servizi aperti verso i terzi e non soltanto per i propri soci e iscritti. Tali organizzazioni o articolazioni, oltre quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche assunte, devono essere caratterizzate dall’essenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti e
dall’obbligatorietà del bilancio; si devono avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la loro attività.

3. Iscrizione nel registro del volontariato

3.1 Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione nel registro provvisorio del volontariato, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale presso la sede legale della Regione – Via Fabio Filzi, 22 Milano – va redatta in carta semplice ai sensi dell’art. 8 della legge n. 266/91 dal legale rappresentante dell’organizzazione o della sua articolazione.
Ferma restando l’unicità del registro, nella domanda deve essere indicata la sezione in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto e se trattasi di organizzazione o articolazione a livello regionale o locale.
Nel caso il soggetto operi in forma permanente e rilevante all’interno di più aree di attività positivamente individuate e appartenenti a sezioni diverse, dovrà essere richiesta l’iscrizione alla c.d. “Sezioni mista”.
Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
a) a seconda della forma giuridica assunta, copia:
– dell’atto costitutivo e dello statuto o
– degli accordi tra aderenti
formalizzati almeno con scrittura privata registrata, da cui possano evidenziarsi i requisiti di cui al precedente punto 2.
b) una relazione sull’attività dell’organizzazione o
dell’articolazione, che evidenzi in particolare l’eventuale rilevanza regionale e la presenza determinante e prevalente dei volontari, con l’indicazione del numero dei volontari coinvolti e delle modalità del loro impiego.

3.2 Iscrizione nel registro
L’iscrizione nel registro è disposta entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Assessorato competente – o, per le domande pervenute prima della data di esecutività della presente deliberazione, entro 180 giorni a far tempo dal 9.4.1992 data di esecutività della richiamata D.G.R. n. 20460 – con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da notificare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto interessato.
Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

ALLEGATO 2

(Fac simile domanda in carta libera)

Al sig. Presidente
della Giunta Regionale
Via F. Filzi, 22
20123 MILANO (MI)

Il/la sottoscritto/a ……………. nato/a a ……….., il
………….. e residente a …………… in qualità di
Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione o Organizzazione di
volontariato denominato …………………, avente sede in comune di
…………….. Via ………..C.A.P. ……… che esplica la propria
attività a livello regionale/comunale,

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel registro regionale provvisorio del
volontariato – Sezione …………. [1] ………. Settore …………[2]
…….. ai sensi dell’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle
D.G.R. n. 20460 del 24 marzo 1992 e n. 27393 del 15.9.1992.
A tal fine allega alla presente istanza:
– copia degli accordi degli aderenti, o dell’atto costitutivo e dello
statuto;
– copia dell’eventuale atto di riconoscimento (D.P.R. – D.P.G.R. -);
– relazione dettagliata sull’attività svolta dall’Organizzazione (che
evidenzi in particolare il livello regionale, o provinciale, o comunale e
il numero dei volontari).

In fede

IL PRESIDENTE
(o il legale rappresentante)
……………………….

Agenda:
1] per l’individuazione delle sezioni vedi allegato 1 punto 1.

2] in attesa di istituire il registro regionale del volontariato, con
apposita legge, si prega di far riferimento ai settori qui di seguito
riportati:

Settore Presidenza della Giunta (per sezione c.d. “mista”)
Settore Assistenza e Sicurezza (per area minori, anziani,
Sociale handicappati, etc.)
Settore Sanità ed Igiene
Settore Coordinamento per i (per area tossicodipendenti,
Servizi Sociali psichici, alcoolismo)
Settore Cultura e Informazione (per area musei, biblioteche)
Settore Commercio, Turismo, Sport
e Tempo Libero
Settore Istruzione e Formazione
Professionale
Settore Agricoltura e Foreste (per area volontariato
antincendio)
Settore Energia e Protezione Civile
Settore Ambiente ed Ecologia

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