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Friuli Venezia Giulia LR 12/95Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato

di Redazione

Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 12. Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. (B.U. 22 febbraio 1995, n. 8). Art. 1. Oggetto. 1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, in attuazione dei principi delineati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. Art. 2. Ufficio regionale del volontariato. 1. E’ istituito, a decorrere dall’1 gennaio 1995, presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio del volontariato. 2. Dopo l’articolo 46 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, è pertanto aggiunto il seguente: (Omissis). Art. 3. Comitato regionale del volontariato. 1. E’ istituito il Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto: a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede; b) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale; c) dai Direttori regionali dell’assistenza sociale, della sanità, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell’istruzione e cultura e delle autonomie locali o loro delegati; d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato; e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato. 2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. 3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono nominati su designazione dell’Assemblea di cui all’articolo 7. 4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono nominati su designazione rispettivamente dell’Unione Province italiane e dell’Associazione nazionale Comuni d’Italia. 5. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato. 6. Il Dirigente del Servizio regionale del volontariato partecipa alle riunioni con voto consultivo; funge da Segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di Segretario. 7. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti od organismi e funzionari regionali. 8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63. Art. 4. Funzioni del Comitato. 1. Il Comitato svolge funzioni di impulso e proposta in ordine alle seguenti materie: a) interventi regionali in materia di volontariato; b) svolgimento di studi e ricerche sul volontariato, con particolare riferimento alla valutazione degli interventi e dei loro risultati; c) iniziative di educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato; d) iniziative di formazione ed aggiornamento professionale; e) ogni altra questione in materia di volontariato proposta dai componenti il Comitato. 2. Il Comitato esercita funzioni consultive formulando pareri: a) relativamente alla definizione delle linee di programmazione regionale nei settori in cui si esplica una significativa attività di volontariato; b) sugli atti elaborati dal Servizio regionale del volontariato ai sensi dell’articolo 2, relativamente ai compiti di cui alla lettera b) e d); c) in ordine alle istituzioni ed alla localizzazione dei centri di servizio previsti dall’articolo 14; d) in merito ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, di educazione alla solidarietà e di orientamento al volontariato, proposte da organizzazioni di volontariato; e) in merito a progetti sperimentali, in particolare per favorire l’attuazione di metodologie e tecnologie innovative di intervento; f) su richiesta, per ogni altra questione, dell’Amministrazione regionale. 3. Il Comitato svolge infine le seguenti attività: a) collegamento con l’Osservatorio nazionale per il volontariato; b) redazione di rapporti annuali sui risultati della propria attività entro e non oltre il 31 ottobre. Art. 5. Funzionamento del Comitato. 1. Il Comitato ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale. 2. Le riunioni del Comitato sono valide quando presente la maggioranza dei suoi componenti. 3. Le deliberazioni sono valide quanto abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 6. Registro generale delle organizzazioni di volontariato. 1. E’ istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell’articolo 6 della legge n. 266/1991. 2. Il Registro è articolato nei seguenti settori: a) Settore sociale: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva; b) Settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali; c) Settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale; d) Settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell’utente di pubblici servizi, attività innovative non rientranti nei precedenti settori. e) Settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia (1). 3. E’ ammessa l’iscrizione di una organizzazione in più settori. 4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 13 della legge n. 266/1991, che perseguono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. E’ fatta salva la normativa di settore che disciplina l’attività delle suddette organizzazioni. 5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del volontariato. 6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da almeno centottanta giorni, al fine di svolgere le attività loro proprie e che a tale scopo si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 7. Al fine di ottenere l’iscrizione ai Registro le Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Presidenza della Giunta regionale. Sulla domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all’articolo 2. 8. La domanda d’iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia autentica dell’atto costitutivo o dello statuto ovvero dell’accordo tra gli aderenti; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; c) una relazione dettagliata sull’attività della organizzazione. 9. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale dispone l’iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell’iscrizione stessa con provvedimento motivato da comunicare alla organizzazione richiedente. 10. Ogni due anni viene effettuata la revisione del Registro, intesa ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione delle associazioni. Art. 7. Assemblea regionale. 1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca l’Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato almeno ogni anno ovvero, in ordine a questioni specifiche, su richiesta della maggioranza delle organizzazioni di volontariato o del Comitato regionale del volontariato. 2. Partecipano all’Assemblea con voto deliberativo tutte le organizzazioni e le forme di coordinamento regionale statuariamente disciplinate iscritte nel Registro. Possono, altresì, partecipare senza diritto di voto le organizzazioni non iscritte. 3. L’Assemblea: a) approva, nella prima seduta, il Regolamento concernente il proprio funzionamento; b) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato regionale del volontariato; c) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato di gestione di cui all’articolo 13; d) esamina l’andamento delle attività di volontariato in ambito regionale e l’applicazione della presente normativa; e) valuta ogni altra questione concernente lo sviluppo del volontariato e la programmazione regionale nei settori di intervento volontario. Art. 8. Rapporti tra l’Amministrazione regionale, gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato. 1. L’Amministrazione regionale può assumere iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all’orientamento dei volontari e sostiene, con l’erogazione di contributi, iniziative analoghe ed altre di formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 6 o dalle forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate. 2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del dirigente proposto al Servizio di volontariato; il decreto medesimo stabilisce le modalità di rendicontazione. 2 bis. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti al comma 1 sono presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno alla Presidenza della Giunta regionale. Le domande stesse devono essere corredate da: a) relazione illustrativa dell’iniziativa; b) preventivo di spesa (2). 3. L’Amministrazione regionale e gli Enti locali possono concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse. Art. 9. Formazione ed aggiornamento professionale dei volontari. 1. Le organizzazioni di volontariato registrate possono richiedere alla Direzione regionale della formazione professionale l’organizzazione di corsi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale in ordine ad attività da svolgere in settori specifici. 2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione. Art. 10. Convenzioni. 1. Le istituzioni pubbliche stipulano, secondo le disposizioni dell’articolo 7 della legge n. 266/1991, convenzioni con le organizzazioni di volontariato. 2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266/1991, sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni: a) l’esperienza specifica nell’attività oggetto di convenzione; b) una organizzazione operativa stabile sul territorio; c) la formazione permanente dei volontari. 3. Le convenzioni regolano le modalità della collaborazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato nell’ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate o in ambiti esterni e devono indicare: a) le caratteristiche dell’attività in oggetto e le modalità di svolgimento; b) l’impegno a garantire le migliori condizioni per l’espletamento dell’azione di volontariato e la sua continuità; c) le modalità della consultazione delle organizzazioni di volontariato sui programmi elaborati dalle istituzioni pubbliche; d) l’entità delle prestazioni del personale volontario necessarie per assicurare continuità all’attività oggetto di convenzione ed i requisiti minimi di cui il medesimo deve essere in possesso; e) la durata del rapporto convenzionale; f) le modalità di definizione ed erogazione del finanziamento alle organizzazioni, correlato alle spese previste; g) le modalità di utilizzazione di strutture e attrezzature eventualmente messe a disposizione dell’organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell’attività; h) l’obbligo della copertura assicurativa prevista dall’articolo 4 della legge n. 266/1991; i) l’obbligo dell’organizzazione a svolgere le attività dedotte in convezione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; l) le modalità di controllo dell’attività svolta da parte dell’istituzione convenzionata e di rendicontazione delle spese sostenute; m) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione; n) ogni ulteriore elemento richiesto da norme di settore. 4. Le istituzioni pubbliche trasmettono copia delle convenzioni stipulate al Servizio del volontariato ai fini dell’aggiornamento della Banca dati del volontariato. Art. 11. Oneri. 1. Gli oneri relativi all’attuazione delle convenzioni tra la Regione e le organizzazioni di volontariato fanno carico al capitolo 801 dello stato di previsione della spesa; quelli relativi alle convenzioni tra le organizzazioni medesime e gli enti ed istituzioni destinatari di finanziamenti regionali di settore fanno carico ai finanziamenti predetti. 2. Sono fatte salve le diverse modalità di finanziamento e di instaurazione dei rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato previsti dalla normativa regionale vigente in materia di protezione civile. Art. 12. Fondo speciale di cui alla legge n. 266/1991. 1. E’ costituito il «Fondo speciale di cui alla legge n. 266/1991», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente: a) alle somme di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991; b) ad ogni altra entrata eventuale. 3. Il Fondo è amministrato dal Comitato di gestione di cui all’articolo 13. Art. 13. Comitato di gestione. 1. Il Fondo di cui all’articolo 12 è gestito dal Comitato di gestione previsto e disciplinato dall’articolo 2 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3. 2. La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione è assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. 3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 6 sono eletti dall’assemblea di cui all’articolo 7 secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine ciascuna organizzazione esprime un voto. Art. 14. Centri di servizio. 1. L’istituzione, la definizione dei compiti ed il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati dalle norme della legge n. 266/1991 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione. Art. 15. Modificazione di norme. 1. All’articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57, il comma 1 è sostituito dal seguente: (Omissis). 2. All’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, il comma 2 è sostituito dal seguente: (Omissis). 3. L’articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è soppresso. 4. All’articolo 44, comma 1 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, sono aggiunte, dopo le parole «Ufficio stampa e pubbliche relazioni» le parole «dal Servizio del volontariato». 5. All’articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente lettera: (Omissis). 6. All’articolo 141, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: (Omissis). 7. L’articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 è sostituito dal seguente: (Omissis). Art. 16. Disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario. 1. Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall’articolo 10 ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale. 2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti integrativi della spesa sanitaria di parte corrente determinando le quote di risorse da attribuire alle medesime, con vincolo di destinazione agli interventi di cui al comma 1, in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, valutando l’apporto delle organizzazioni di volontariato convenzionate. 3. La quota complessiva da attribuire alle Aziende sanitarie regionali ai sensi del comma 2 è determinata nell’ambito della ripartizione di cui all’articolo 79, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 che viene annualmente definita con la legge finanziaria di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10. 4. La concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 2 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta. Art. 17. Norme transitorie. 1. Le associazioni di volontariato iscritte nel Registro provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 634 dell’11 febbraio 1993, sono iscritte d’ufficio nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, previa verifica dei requisiti richiesti dall’articolo 3 della legge n. 266/1991. 2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 10, restano valide le convenzioni stipulate dalle Associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74. Art. 18. Abrogazione di norme. 1. La legge regionale 4 novembre 1981, n. 74 «Norme per la valorizzazione del volontariato», è abrogata con effetto dall’1 gennaio 1995. 2. L’articolo 45 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, è soppresso. 3. L’articolo 47 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è soppresso. 4. L’articolo 65 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è soppresso. 5. Gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 sono soppressi. Art. 19. Norme finanziarie. 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, lettera d), dell’articolo 46 bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come inserito dall’articolo 1, fanno carico al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l’anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità. 2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l’anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità. 3. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 fanno carico al capitolo 221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l’anno 1995 che presenta sufficiente disponibilità. 4. Per le finalità previste dall’articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l’anno 1995. 5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l’anno 1995 sono istituiti la Rubrica n. 31 – Servizio del volontariato – e, nel suo ambito, al programma 0.6.1. – spese correnti – Categoria 1.6. – Sezione VIII – il capitolo 800 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione «Spese e contributi per la promozione della cultura della solidarietà e l’orientamento dei volontari» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l’anno 1995. 6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 fanno carico al capitolo 5949 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 19951997 e del bilancio per l’anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità. 7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. 8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l’anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 31 – programma 0.6.1. spese correnti – Categoria 1.6. – Sezione VIII – il capitolo 801 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione «Spese derivanti dalle convenzioni stipulate tra la Regione e le organizzazioni di volontariato» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. 9. Sul medesimo capitolo 801 è iscritto altresì lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l’anno 1995. 10. Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 801 viene inserito nell’elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti. 11. Per l’introito delle somme di cui all’articolo 12 comma 2, lettera a), nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l’anno 1995 è istituito «per memoria» al Titolo III – Categoria 3.4. – il capitolo 879 (3.4.7.) con la denominazione «Entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266». 12. Per le finalità previste dall’articolo 12, comma 2, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l’anno 1995 è istituito «per memoria» alla Rubrica n. 31 – programma 0.6.1. – spese di investimento – categoria 2.5. – Sezione VIII – il capitolo 815 (2.1.254.3.08.07) con la denominazione «Conferimenti al Fondo speciale di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266». 13. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, per le finalità previste dal combinato disposto dall’articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dell’articolo 16, commi 2 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. 14. ll predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l’anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo. 15. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 4500, viene elevato di lire 1.000 milioni per l’anno 1995. 16. In via transitoria, per l’anno 1995, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 73, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, della legge n. 5/1994, e dell’articolo 16, comma 3, la quota di lire 1.000 milioni per l’anno 1995 autorizzata dal comma 13 è destinata alla concessione di contributi e sussidi alle organizzazioni di volontariato in applicazione del disposto di cui all’articolo 16, comma 2. 17. In relazione al disposto di cui all’articolo 18, comma 1, è revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997 autorizzata dall’articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9 ai sensi del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a carico del capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997. 18. Il precitato capitolo 4540 viene eliminato dall’elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti. 19. All’onere complessivo di lire 4.400 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l’anno 1995, e lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante storno dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, per gli importi a fianco dei medesimi riportati: a) capitolo 4540 – lire 3.000 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 al 1997; b) capitolo 8840 – lire 1.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l’anno 1995 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 20. All’onere di lire 2.000 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno dai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1995, per gli importi a fianco dei medesimi riportati: a) capitolo 4540 – lire 1.000 milioni; b) capitolo 8842 – lire 1.000 milioni. Art. 20. Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. _____________________ (1) Lettera aggiunta dall’art. 6 della L.R. 6 novembre 1995, n. 42. (2) Comma inserito dall’art. 18 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.


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