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Emilia Romagna LR 37/96 – Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266″Legge quadro sul volontariato”. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.
di Redazione
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 37.
Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266″Legge quadro sul volontariato”. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26. (1)
(B.U. n. 104 del 5 settembre 1996).
Art. 1. Finalità e oggetto.
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale.
2. La presente legge, in attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l’istituzione e la tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.
Art. 2. Registro delle organizzazioni di volontariato.
1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione di diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attività educative;
f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative (2).
2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, può riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attività.
3. (3).
4. Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte le organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.
5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.
Art. 3. Requisiti per l’iscrizione.
1. Possono richiedere l’iscrizione nel Registro regionale di cui all’art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate – per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell’atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata – dall’assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall’elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall’obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l’atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l’indicazione dei loro obblighi e diritti.
3. L’iscrizione nel Registro di cui alla presente legge è incompatibile con l’iscrizione nell’Albo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”.
Art. 4. Procedura per l’iscrizione.
1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge stabilisce, con delibera da pubblicare sul Bollettino Ufficiale regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l’iscrizione nel Registro istituito all’art. 2 e attribuisce la competenza per l’adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto.
3. (3).
4. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 3. Il parere del Comune, in cui l’organizzazione ha sede, è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia prescindono dal parere.
5. L’iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
6. Il provvedimento, con il quale viene disposta l’iscrizione o il diniego in difformità dal parere del Comune, deve essere adeguatamente motivato.
7. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato alla organizzazione di volontariato richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresì comunicati alla Regione (4).
8. Contro il provvedimento di diniego è esperibile ricorso ai sensi del comma 5 dell’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
9. L’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro è pubblicato semestralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all’Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della Legge n. 266 del 1991.
Art. 5. Revisione del Registro.
1. La Regione o le Province provvedono alla revisione biennale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, con particolare riferimento all’effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel Registro trasmettono alla Regione o alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 aprile dell’anno in cui si tiene la Conferenza di cui al successivo art. 17, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all’art. 3 e una relazione sull’attività svolta. Le organizzazioni inviano tale documentazione anche al Comune competente, che può formulare alla Regione o alla Provincia proprie osservazioni in merito.
3. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione o alla Provincia ogni variazione intervenuta nell’atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti.
Art. 6. Cancellazione.
1. La cancellazione di un’organizzazione dal Registro è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione, ovvero per richiesta espressa dall’organizzazione interessata.
2. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all’art. 5 costituisce accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 1.
3. La cancellazione è disposta con atto motivato da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il provvedimento di cancellazione sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dal comma 5 dell’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. I provvedimenti di cancellazione sono comunicati all’organizzazione interessata e al Comune competente e, nel caso di organizzazione di cui al comma 5 dell’art. 2, alla Regione.
Art. 7. Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati.
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L’eventuale diniego all’accesso deve essere motivato.
2. L’accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l’organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l’altro:
a) la riconoscibilità del volontario e dell’organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l’attività svolta e delle norme per l’utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l’attività del volontario.
Art. 8. Diritto di partecipazione e di informazione.
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale:
a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.
Art. 9. Formazione, aggiornamento e qualificazione.
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 10 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvati dalle Province ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 19 del 1979 e successive modificazioni.
3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, con modalità tali da agevolare l’accesso e la fruizione dei corsi medesimi.
4. La Regione e gli enti locali sono tenuti a dare, tramite i Centri di servizio di cui al successivo art. 14, preventiva informazione circa l’avvio dei corsi di cui al comma 3 alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, interessate per settore di attività.
5. Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento non riconducibili ai commi precedenti, la Regione:
a) eroga, sentito il Comitato di gestione del fondo di cui all’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, contributi ai Centri di servizio di cui al successivo art. 14, a fronte di specifici progetti elaborati dai Centri stessi in accordo con le Province;
b) eroga contributi al Comitato di cui sopra per lo svolgimento di corsi destinati ai responsabili e dirigenti dei Centri di servizio.
Art. 10. Spazi ed attrezzature.
1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 7 della L.R. 10 aprile 1989, n. 11 “Disciplina dei beni regionali” si estendono alle organizzazioni iscritte al Registro di cui all’art. 2, anche se prive di personalità giuridica. L’uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
b) l’organizzazione concessionaria s’impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.
2. Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge analoghe opportunità per l’uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.
Art. 11. Servizi informativi.
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui al successivo art. 14 per consentire l’accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici.
2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l’utilizzo delle banche dati regionali.
3. Analoghi accordi possono essere stipulati da parte degli enti pubblici del territorio regionale.
Art. 12. Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche.
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione di attività di interesse pubblico.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono prevedere:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale;
b) il contenuto e le modalità dell’intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti;
c) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d’opera a rapporto libero-professionale, fermo restando comunque l’apporto determinante e prevalente degli aderenti all’organizzazione;
d) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
f) l’avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall’art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore dei propri aderenti;
g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell’attività;
h) l’indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, ancorché non interamente documentati, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni;
i) le modalità di verifica dell’attuazione della convenzione;
l) la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione.
4. La Giunta regionale, per fini di uniformità nelle prestazioni delle attività convenzionate, può emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonché schemi non vincolanti di convenzione tipo.
5. Gli enti pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.
Art. 13. Criteri di priorità per le convenzioni.
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di priorità comprovanti l’attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:
a) l’esperienza maturata nell’attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
c) l’offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell’organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dall’organizzazione;
f) partecipazione a corsi di formazione dei volontari negli specifici settori d’intervento;
g) attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali.
Art. 14. Centri di servizio per il volontariato.
1. I Centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, in forma associata. L’istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d’intesa con la Provincia e il Comune in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.
2. Il Comitato di gestione istituisce i Centri di servizio nel numero massimo di uno per provincia, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.
3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.
4. Il soggetto gestore presenta annualmente al Comitato di gestione una relazione tecnico-contabile sulla gestione del Centro di servizio, anche ai fini della ripartizione del fondo speciale regionale, e una relazione sull’andamento dell’attività svolta al Comitato paritetico regionale di cui all’art. 18.
5. I Centri sono finanziati dal fondo di cui al comma 4 e tramite risorse autonomamente reperite.
6. Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio.
Art. 15. Compiti dei Centri di servizio.
1. I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro di cui all’art. 2, i seguenti compiti:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
e) contribuiscono all’attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle organizzazioni interessate prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono garantite dai Centri con la messa a disposizione di appositi servizi e secondo le modalità previste dal Comitato di gestione.
Art. 16. Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale.
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, designati nell’ambito della Conferenza di cui all’art. 17.
Art. 17. Conferenza regionale del volontariato.
1. La Regione indice una Conferenza biennale del volontariato, costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie di cui alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
2. Sono invitate a partecipare alla Conferenza le fondazioni di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 2 della Legge 30 luglio 1990, n. 218, nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro di cui all’art. 2 della presente legge.
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentate una relazione della Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni espresse dalle singole Province, sulla realtà del volontariato nella regione Emilia-Romagna ed un rapporto sul funzionamento dei Centri di servizio da parte del Comitato di gestione del fondo speciale regionale.
4. Nell’ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della rotazione.
Art. 18. Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche.
1. E’ istituito un Comitato paritetico come organo consultivo della Regione, per attuare un raccordo e un confronto costanti tra il volontariato e le istituzioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art. 17, la cui composizione, le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta formulata dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Comitato adotta iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. In preparazione della Conferenza biennale il Comitato individua e propone le problematiche di rilievo da sottoporre all’attenzione della Conferenza stessa e alla discussione a livello provinciale.
Art. 19. Comitati di coordinamento provinciali.
1. Le Province possono costituire Comitati di coordinamento provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel Registro regionale.
2. I Comitati di coordinamento provinciali svolgono funzioni consultive, di coordinamento e di raccordo con il mondo del volontariato presente sul territorio. Gli stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti per l’azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale.
Art. 20. Oneri finanziari.
1. Agli oneri finanziari di cui al comma 5 dell’art. 9 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma del comma primo dell’art. 11, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 21. Modificazione di leggi regionali.
1. Gli albi e i registri regionali, provinciali, comunali e di Aziende sanitarie locali, previsti da leggi regionali per l’iscrizione di associazioni, organizzazioni, gruppi e raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti con il Registro regionale di cui alla presente legge e ne è parimenti sostituita la relativa disciplina.
Art. 22. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.
1. La L.R. 31 maggio 1993, n. 26 “Norme regionali d’attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato” è abrogata.
Art. 23. Norma transitoria. (5)
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(1) L’art. 195 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ha disposto che dove nella presente legge sono indicate le parole “Registro regionale”, si deve intendere “Registro regionale e Registri provinciali”.
(2) Comma così sostituito dall’art. 195 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
(3) Comma abrogato dall’art. 195 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
(4) Comma così modificato dall’art. 195 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
(5) Articolo abrogato dall’art. 195 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
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