L.R. 16 giugno 1987, n. 32.
Riconoscimento e coordinamento del volontariato.
(B.U. n. 20 del 10 luglio 1987).
Art. 1.
La Regione Abruzzo riconosce, come complementare e non sostitutiva del servizio pubblico, la funzione del volontariato quale libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale, coordinandone e promuovendone l’apporto originale nel conseguimento delle finalità e degli obiettivi fissati nella legislazione statale e regionale in materia di servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché, limitatamente agli ambiti di competenza regionale, nel campo della protezione civile, della salvaguardia dell’ambiente, della tutela dei beni culturali.
Per attività di volontariato si intendono quegli interventi resi in forma spontanea e gratuita da associazioni di volontariato, anche se non dotate di personalità giuridica, le quali operano con strutture proprie e nell’ambito di strutture pubbliche.
Art. 2.
Le Associazioni di cui al precedente art. 1 possono, fra l’altro, indirizzare i propri interventi:
1) al recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, da qualunque causa originate;
2) alla prevenzione, alla riabilitazione ed al reinserimento dei soggetti esposti al rischio o colpiti da tossicodipendenze;
3) all’assistenza psicologica, sociale e sanitaria dei minori, degli anziani, dei portatori di handicaps, degli emarginati, degli emigrati, i quali tutti siano privi del sostegno di un loro nucleo familiare o comunque bisognosi di ulteriori apporti assistenziali; nonché all’assistenza penitenziaria a favore dei detenuti e post-penitenziaria a favore dei dimessi dal carcere;
4) alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, emoderivati e organi destinati a trapianto in strutture sanitarie appositamente attrezzate ed autorizzate secondo le disposizioni vigenti; nonché studi e ricerche finalizzati alla prevenzione e cura delle leucemie e delle malattie ematologiche in genere;
5) alla gestione di attività finalizzate dalla regione, nei limiti delle proprie attribuzioni, a scopi di protezione civile, di salvaguardia dell’ambiente, di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Art. 3.
E’ istituito presso la Regione Abruzzo l’Albo del volontariato, per le iscrizioni delle Associazioni di cui al precedente art. 1.
L’iscrizione all’Albo è disposta, su richiesta, dalla Giunta regionale d’intesa con la competente Commissione Consiliare.
L’iscrizione all’Albo è subordinata alla verifica:
1) della aderenza dell’attività svolta dalla Associazione alle finalità della presente legge;
2) del possesso, da parte dell’Associazione, di adeguati livelli di funzionalità e continuità organizzativa ed operativa, di prestazioni e di qualificazione del personale;
3) dell’essere le norme organizzative dell’Associazione informate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.
Ai fini dell’iscrizione, le Associazioni, con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, devono impegnarsi:
a) a far prestare gratuitamente l’opera dei propri soci o del proprio personale;
b) a rispettare le convinzioni etiche e religiose degli utenti;
c) ad operare nel rispetto della convenzione di cui al successivo art. 5.
La domanda di iscrizione deve indicare:
a) le caratteristiche dell’attività svolta e da svolgere;
b) tutti gli elementi idonei ad individuare e a valutare iniziative ed attività svolte e da svolgere.
Alla domanda deve essere altresì allegata una relazione concernente l’attività associativa svolta nel precedente anno solare.
L’albo regionale delle Associazioni di volontariato è annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nel quale devono altresì essere pubblicate le singole variazioni che intervengono nel corso dell’anno.
Art. 4.
Le attività e gli Enti ausiliari di cui alla L.R. 4.2.1985, n. 23, continuano ad essere normate dalle disposizioni di cui alla stessa legge n. 23/85 ed in particolare da quelle di cui agli artt. 3 – 4 – 5 e 6.
Art. 5.
Per il conseguimento dei fini della presente legge e nel quadro dei programmi regionali, la Regione, i Comuni, le UU.LL.SS.SS., nell’ambito delle rispettive competenze, possono stipulare – sulla base di convenzioni- tipo differenziate per area di intervento, approvate dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge – convenzioni con le Associazioni di cui al precedente art. 3.
Le convenzioni debbono stabilire in particolare:
a) le tipologie delle prestazioni;
b) la dotazione del personale volontario e comunque il numero degli aderenti all’organizzazione stipulante, impegnati nella attività da svolgere;
c) la disciplina dei rapporti finanziari con eventuale assunzione, in tutto o in parte a carico della Regione, dei Comuni o delle Unità Locali Socio-Sanitarie, dei seguenti oneri:
– rimborso delle spese vive, idoneamente documentate;
– copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito da personale volontario o dipendente o dal medesimo provocato a terzi durante l’espletamento dell’attività oggetto di convenzione;
d) le modalità di notificazione delle variazioni dell’elenco di cui al punto b), nonché gli eventuali limiti numerici entro i quali le variazioni possono verificarsi;
e) il nominativo dei responsabili operativi dei volontari;
f) la dotazione delle attrezzature indispensabili.
Le convenzioni devono altresì definire:
a) le modalità di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi interessati dagli interventi, da parte dei volontari;
b) le attrezzature offerte in comodato al volontariato;
c) le procedure per la convocazione di riunioni periodiche tra responsabili dei Servizi degli Enti locali e responsabili degli operatori volontari per il coordinamento e la verifica delle iniziative in corso.
Nelle convenzioni le Associazioni di volontariato assicurano che i soci i quali prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate all’attività da svolgere, nonché dell’abilitazione all’esercizio professionale, ove prescritta.
La richiesta di convenzionamento, rivolta dall’Associazione di volontariato alla Regione, al Comune o all’U.L.S.S., deve specificare il programma dell’attività che l’Associazione intende svolgere ed indicare il personale, i mezzi e le modalità con cui la stessa ritiene di svolgerlo.
Art. 6. (ex Art. 7).
La Regione prevede la partecipazione dei soci delle Associazioni convenzionate, in qualità di uditori, ai corsi di qualificazione e di aggiornamento organizzati dalla stessa Regione e dalle UU.LL.SS.SS..
Art. 7. (ex Art. 8).
E’ istituita la Consulta regionale del volontariato.
La Consulta, ove richiesta dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, esprime parere sulle proposte di legge, programmi e direttive che interessano i campi di intervento di cui alla presente legge.
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Essa è composta da tre membri per ciascun settore di intervento, designati dalle relative associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale.
La Consulta elegge nel proprio seno, col voto di 2/3 dei componenti, un Presidente, che la convoca e ne presiede le sedute.
Il Presidente è coadiuvato da 6 componenti, nominati dalla Consulta con voto limitato ad uno, con i quali forma l’Ufficio di Presidenza.
L’Ufficio di Presidenza predispone l’ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori degli oggetti posti in discussione.
I Componenti della Consulta restano in carica 3 anni.
I compiti di Segreteria sono svolti da personale della Regione.
La Consulta può avanzare proposte al Consiglio ed alla Giunta regionale sulle materie di competenza di cui all’art. 2 della presente legge.
La Consulta fa pervenire al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione annuale sulla propria attività.
Art. 8. (ex Art. 9).
Agli eventuali oneri derivanti dal precedente art. 5, la Regione, i Comuni e le Unità Locali Socio-Sanitarie provvedono secondo le rispettive competenze e nell’ambito dei propri programmi di settore o delle disponibilità finanziarie recate annualmente dalle leggi regionali di intervento.
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