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Marche LR 38/90Partecipazione della Regione alle attività di cooperazione allo sviluppo

di Redazione

Legge Regionale del 26 aprile 1990 n. 38.
Partecipazione della Regione alle attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 1. Finalità.
1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, con le modalità previste dalla presente legge.
2. A tal fine la Regione promuove la partecipazione della società marchigiana alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e ne cura l’armonizzazione, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti partecipanti e delle direttive degli organi statali competenti.

Art. 2. Ambiti degli interventi.
1. La Regione avanza proposte alla direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e partecipa, ove richiesta, alle iniziative promosse dalla stessa direzione generale in ordine alle seguenti attività di cooperazione:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l’attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;
b) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo “in loco”, in altri paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
e) l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Art. 3. Progetti regionali.
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 della presente legge, approva progetti di attività di cooperazione allo sviluppo elaborati:
a) d’iniziativa propria, anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali;
b) su proposta di enti locali o di organizzazioni non governative che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
c) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli affari esteri.
2. La Regione sostiene altresì le iniziative degli enti locali e delle organizzazioni non governative operanti nel territorio anche fornendo ad esse l’assistenza tecnica, secondo gli indirizzi in merito espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

Art. 4. Attività di informazione e di educazione allo sviluppo.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la giunta regionale cura iniziative di informazione e di educazione ai temi dello sviluppo anche sostenendo l’attività delle organizzazioni non governative operanti nel settore, secondo gli indirizzi in materia espressi dal governo.
2. La giunta regionale provvede altresì perché i programmi regionali adottati in campo culturale ed educativo tengano conto delle problematiche attinenti alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà tra i popoli.

Art. 5. Relazione della giunta regionale.
1. La giunta regionale all’inizio di ogni anno presenta all’approvazione del consiglio il programma delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
2. Il programma determina obiettivi e priorità ed individua le iniziative relative anche in relazione agli indirizzi generali di intervento espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.
3. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative assunte in base ai programmi degli anni precedenti.
4. Il programma e la relazione di cui al presente articolo sono trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, agli stessi e data ampia diffusione in ambito regionale.

Art. 6. Attuazione degli interventi.
1. Agli interventi di cui all’articolo 3 la Regione dà attuazione dopo che gli stessi siano stati approvati dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo e successivamente alla stipula della convenzione con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Alla realizzazione degli interventi provvede la giunta regionale:
a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli enti dipendenti dalla Regione;
b) avvalendosi, previa convenzione, della società finanziaria regionale che vi provvede direttamente, ai sensi della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, o mediante apposite strutture organizzative ai sensi del secondo comma dell’articolo 2 della L.R. 25 ottobre 1983, n. 33;
c) affidando gli stessi interventi, previa convenzione, ad enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, ad università, enti ed istituti di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa.
4. Per la predisposizione dei progetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 ed il sostegno delle iniziative di cui al comma 2 dello stesso articolo, la giunta regionale può incaricare i propri uffici, gli enti dipendenti e la società finanziaria regionale di fornire l’opportuna assistenza tecnica agli enti locali e alle organizzazioni non governative.
5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la giunta regionale è autorizzata ad anticipare per conto della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 7. Comitato tecnico scientifico.
1. E’ istituito il comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto, oltre che dal presidente, da 9 esperti, di cui 3 designati, rispettivamente, dalle rappresentanze degli enti locali, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dalle associazioni degli imprenditori; tre designati dalle organizzazioni non governative di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e tre scelti dalla stessa giunta regionale.
3. Alla nomina del comitato provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.
4. Il comitato esprime parere in merito ai programmi e progetti di cooperazione nonchè, su richiesta della giunta regionale, su ogni altro argomento attinente la materia anche formulando proposte in merito.

Art. 8. Conferenza regionale.
1. La Regione convoca ogni due anni la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione nel campo della cooperazione, pubblici e privati.

Art. 9. Disposizioni transitorie.
1. In attesa della legge di riorganizzazione dei servizi della giunta regionale è istituito per la cura e l’effettuazione degli adempimenti di cui alla presente legge l’ufficio per la cooperazione allo sviluppo nell’ambito del servizio affari generali della presidenza.
2. Nell’ambito dell’ufficio di cui al precedente comma viene altresì istituito un apposito centro di documentazione a servizio di tutti i soggetti interessati e della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 10. Disposizioni finanziarie.
1. Per l’attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1990,1991 e 1992 le seguenti spese:
a) per le attività di cui all’articolo 4, lire 200 milioni;
b) per le anticipazioni per conto dello Stato, di cui al comma 5 dell’articolo 6, lire 3.000 milioni.
Per ciascuno degli anni successivi, l’entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l’onere di lire 3.200 milioni relativo all’anno 1990 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all’uopo utilizzando l’apposito accantonamento di cui alla partita n. 10 dell’elenco n. 1;
b) per gli oneri di lire 3.200 milioni relativi a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all’uopo utilizzando la proiezione, per i detti anni del medesimo accantonamento di cui alla partita n. 10 dell’elenco n. 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l’anno 1990, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le sottoindicate denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a1) capitolo 5400111 “Spese per le attività informative ed educative dirette a promuovere la più ampia iniziativa e partecipazione della società regionale alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo”, lire 200 milioni;
a2) capitolo 5400112 “Anticipazioni, per conto dello Stato, delle spese per l’attuazione di interventi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo”, lire 3.000 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1990, sono ridotti di lire 3.200 milioni.

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