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Lombardia LR 20/89La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo

di Redazione

L.R. 5 giugno 1989, n. 20.
La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo.
(B.U. 7 giugno 1989, n. 23, 1° suppl. ord.).

Titolo I
FINALITA’ E AMBITI

Art. 1. Finalità.
1. La Regione Lombardia riconosce la pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di piena realizzazione dei diritti dell’uomo.
2. La Regione Lombardia si impegna ad attuare, coerentemente con questo principio, nei limiti posti dalle Leggi dello Stato, previa intesa con il governo e nell’ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento relativamente alle materie di propria competenza, le finalità espresse dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo», predisponendo tutti gli strumenti utili per sviluppare le attività di cooperazione nei limiti e secondo le indicazioni di cui all’art. 2 della predetta Legge.

Art. 2. Ambiti.
1. La Regione Lombardia avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 10 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, in ordine alle seguenti attività di cooperazione:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e la attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1;
b) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
e) l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. Inoltre, la Regione Lombardia partecipa, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle iniziative tese a portare soccorsi di prima necessità alle popolazioni colpite da calamità, siccità, carestie e simili, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione dagli enti territoriali della regione.

Titolo II
PROGETTI E STRUTTURE OPERATIVE

Art. 3. Progetti di cooperazione. (1)
1. La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, approva progetti di attività di cooperazione elaborati:
a) d’iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;
b) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”;
c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di idoneità ai fini della cooperazione allo sviluppo.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo la Regione può provvedere anche con risorse proprie.

Art. 4. Coordinamento delle attività.
1. Il Coordinamento e la direzione delle attività di cui alla presente Legge spettano alla Giunta Regionale che, a tal fine, istituisce un apposito Ufficio presso la Presidenza (2).
2. La Giunta Regionale, avvalendosi della consulenza del Comitato tecnico-scientifico, di cui al successivo art. 5, presenta al Consiglio il piano annuale delle attività di cooperazione di cui al precedente art. 3.

Art. 5. Comitato tecnico-scientifico.
1. La Giunta Regionale, ai fini della presente Legge, nomina un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o dal Vice Presidente, o da un Assessore delegato, composto da nove esperti, di cui uno su proposta delle Organizzazioni sindacali regionali, uno su proposta delle Associazioni imprenditoriali e quattro su proposta delle organizzazioni non governative di cui all’art. 28 della Legge 28 febbraio 1987, n. 49.

Titolo III
CULTURA DELLA PACE

Art. 6. Diffusione della cultura della pace.
1. La Regione Lombardia contribuisce alla diffusione della cultura della pace, promuovendo e favorendo, nel quadro delle leggi regionali vigenti, iniziative promosse nell’ambito del territorio regionale da Enti locali, istituzioni culturali, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Art. 7. Premio per la pace.
1. La Regione Lombardia istituisce un premio annuale per la pace, da assegnare a persone, enti pubblici o privati, ad associazioni lombarde che abbiano promosso o realizzato iniziative nei Paesi in via di sviluppo, secondo le finalità della presente Legge nei settori di attività di cooperazione di cui al precedente art. 2.
2. La Giunta Regionale indica ogni anno detto settore di attività.
3. La Giunta Regionale nomina ogni anno una giuria di cinque membri, scelti tra le personalità eminenti del settore di attività oggetto del premio, segnalate da enti, associazioni e soggetti operanti nel campo della cooperazione internazionale e determina l’ammontare del premio.

Titolo IV
NORMA FINANZIARIA

Art. 8. Norma finanziaria.
1. Per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3 si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali, disposte ai sensi dell’art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Per le finalità di cui al precedente art. 3, terzo comma, è autorizzata, per l’esercizio 1994, la spesa di L. 1.300.000.000.
2-bis. All’onere di L. 1.300.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994.
2-ter. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1994 è approvata la seguente variazione:
– all’ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.3854 «Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione approvati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero affari esteri e da organismi comunitari ed internazionali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.300.000.000 (3).
3. Per le finalità di cui al precedente art. 7, primo comma, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.3.3.1./1239 «Spese per l’acquisto di targhe, coppe ed altri premi da conferire a titolo di partecipazione d’onore», iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1989 e successivi.

_____________________
(1) Articolo modificato dall’art. 1 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 38 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.
(2) Comma abrogato dall’art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.
(3) L’originario 2° comma è stato così sostituito dall’art. 2 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 38.

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