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Emilia Romagna LR 18/90Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai programmi statali di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
di Redazione
Legge Regionale 9 marzo 1990, n. 18.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai programmi statali di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
(B.U. n. 22 del 13-3-1990).
Art. 1. Finalità. 1. La Regione Emilia-Romagna, riconoscendo nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, formula proposte, nell’ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione statale vigente, per l’attuazione di iniziative conformi a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Tali iniziative dovranno rientrare nelle attività di cooperazione previste alle lettere a), c), d), e), f), h), del comma 3 dell’art. 2 della Legge n. 49 del 1987.
Art. 2. Attività di cooperazione.
1. Per i fini di cui all’art. 1 e per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Emilia-Romagna può formulare proposte ai competenti organi dello Stato per il loro finanziamento, stipulando all’uopo apposite convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2 della Legge n. 49 del 1987. Le iniziative che la Regione può attuare o favorire sono:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l’attuazione delle iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1;
b) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee;
e) l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia, per promuovere l’emancipazione culturale e sociale della donna nei Paesi in via di sviluppo;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. La Regione Emilia-Romagna cura inoltre l’armonizzazione, a livello regionale, delle proposte di iniziativa avanzate da soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale nelle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri, il necessario raccordo amministrativo e informativo.
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e in conformità a quanto disposto dall’art. 11 della Legge n. 49 del 1987, l’impiego dei mezzi e del personale regionale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 11 citato.
Art. 3. Programmazione e attuazione delle attività.
1. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi programmatici generali della cooperazione allo sviluppo definiti dal CICS (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) di cui all’art. 3 della Legge n. 49 del 1987, propone all’approvazione del Consiglio regionale un apposito piano di lavoro, relativamente alle attività previste dalle lettere a), b) c) d) e), f) del comma 1 dell’art. 2.
2. Per la predisposizione e realizzazione delle suddette attività, la Giunta regionale si avvale delle proprie strutture amministrative e tecniche, nonché degli enti, aziende e società regionali.
Per i medesimi fini la Giunta regionale può avvalersi dell’apporto qualificato di esperti e tecnici esterni all’Amministrazione regionale, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti e di una comprovata esperienza nel settore.
3. La Giunta regionale svolge i compiti inerenti all’applicazione della presente legge mediante un’apposita struttura organizzativa istituita in conformità alle disposizioni della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
4. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione sulle attività svolte che trasmette al Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo.
Art. 4. Attività di educazione allo sviluppo.
1. La Regione Emilia- Romagna, in conformità con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 2, formula proposte per la realizzazione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo particolarmente rivolti ai vari gradi dell’istruzione scolastica e professionale.
2. A tal fine la Giunta regionale può predisporre un elenco di iniziative da proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri secondo le procedure previste dal comma 5 dell’art. 2 della Legge n. 49 del 1987.
3. Le medesime iniziative potranno essere proposte e realizzate, tramite la stipula di apposite convenzioni, in collaborazione con Università, Organizzazioni non governative, Enti ed Istituti di ricerca, nonché con il contributo attivo degli Enti locali.
4. Nell’ambito delle attività previste dal presente articolo, la Regione Emilia-Romagna promuove, in collaborazione con i Provveditorati agli studi, corsi di aggiornamento rivolti ad educatori ed insegnanti. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare convenzioni con Università, Enti pubblici e privati, valorizzando in particolare l’apporto qualificato di personale di Organizzazioni non governative dotato di specifiche esperienze.
Art. 5. Sostegno alle attività delle Organizzazioni non governative.
1. La Regione Emilia-Romagna, in conformità con quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, favorisce la realizzazione di attività promosse da Organizzazioni non governative con riferimento sia ad interventi in Paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo da attuarsi sul territorio regionale.
1 bis. Alle organizzazioni di cui al comma 1 ed in attuazione della lettera d) del comma 1 dell’art. 2 che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 49 del 1987 possono essere concessi contributi per lo svolgimento delle attività di cooperazione da loro promosse, purché rientranti tra quelle previste alle lettere a), relativamente alle sole elaborazioni di studi e progettazioni, b), c), e) ed f) del comma 1 dell’art. 2, in misura non superiore al 70% dell’importo delle iniziative ammesse al contributo (1).
1 ter. Modalità e procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi vengono determinate annualmente dalla Giunta regionale con apposita deliberazione (1).
Art. 6. Attività in materia di formazione professionale.
1. La Regione Emilia-Romagna, in conformità con quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 2, formula proposte, anche con il concorso degli Enti locali, per la realizzazione di programmi di formazione professionale finalizzati:
a) alla formazione di personale e di operatori italiani destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
b) alla formazione di cittadini di Paesi in via di sviluppo, anche mediante l’organizzazione di corsi in Italia, diretti in particolare ai quadri e alla formazione dei formatori;
c) alla formazione professionale, alla promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo immigrati, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi d’origine, anche nell’ambito di programmi di cooperazione italiana e in conformità con quanto stabilito dall’art. 9 della Legge n. 943 del 1986.
2. In conformità con le vigenti norme in materia di formazione professionale e con quanto disposto dal comma 2 dell’art. 11 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), la Regione Emilia-Romagna favorisce l’ammissione di cittadini provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai corsi di formazione professionale promossi nell’ambito della programmazione regionale, garantendo, d’intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, adeguate forme di assistenza ai corsisti.
Art. 7. Iniziative per favorire la partecipazione delle imprese emiliano-romagnole ad attività di cooperazione.
1. La Regione Emilia- Romagna, in conformità con quanto stabilito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 2, tenuto conto delle finalità indicate dal comma 2 dell’art. 1 della Legge n. 49 del 1987, favorisce iniziative di informazione, consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese emiliano-romagnole nell’ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.
2. Tali attività possono essere svolte tramite l’ERVET (Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio) o in collaborazione con associazioni ed istituti pubblici e privati di carattere regionale.
Art. 8. Attività di informazione e assistenza tecnica.
1. La Regione Emilia-Romagna al fine di assicurare la più ampia valorizzazione e mobilitazione delle risorse umane e materiali presenti sul proprio territorio, nonché le necessarie funzioni di armonizzazione delle proposte provenienti dagli Enti locali e dai diversi soggetti operanti nell’ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, promuove una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione.
2. A tal fine la Regione provvede a svolgere una opportuna azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di queste informazioni nei confronti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
3. La Regione Emilia-Romagna può di conseguenza impegnare le proprie strutture amministrative e tecniche nonché gli enti, le aziende e le società regionali in attività di assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 9. Norme finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, previsti in Lire 200 milioni, l’Amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nell’ambito della Sezione II – Settore 02 – Programma 01 del Bilancio pluriennale 1990- 1992 e con l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio di previsione che verranno finanziati con il fondo globale di cui al Capitolo 86350 “Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”, secondo l’esatta destinazione prevista alla voce n. 3 dell’elenco n. 2 annesso alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio 1990. Per gli esercizi successivi al 1990 sarà la legge di bilancio di ciascun anno a stabilire l’entità della relativa spesa, a norma del comma 1 dell’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l’esercizio 1990, già approvato dal Consiglio regionale, dopo l’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo e della presente legge, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 38 della L.R. n. 31 del 1977 di contabilità regionale.
3. Gli importi che saranno corrisposti alla Regione Emilia-Romagna dallo Stato in attuazione dei commi 4 e 5 dell’art. 2 della Legge n. 49 del 1987, saranno introitati nel Bilancio regionale a norma del comma 1 dell’art. 38 della L.R. n. 31 del 1977 e utilizzati nei termini e con le modalità per cui vengono devoluti.
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(1) Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 6 novembre 1993, n. 38 (B.U. n. 96 del 11-11-1993).
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