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Abruzzo LR 105/89Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo, da parte della Regione Abruzzo.

di Redazione

L.R. 14 dicembre 1989, n. 105.
Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo, da parte della Regione Abruzzo.
(B.U. n. 44 del 27 dicembre 1989).

Art. 1.
La Regione Abruzzo, in virtù di quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli Affari Esteri stabilite dalla legislazione statale, favorisce il coinvolgimento delle Società Regionali alle attività di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di Sviluppo (PVS).
A tal fine assume le funzioni di promozione, organizzazione e coordinamento per gli interventi previsti dall’art. 2, della legge n. 48/1987, con l’obiettivo di mettere a disposizioni dell’Amministrazione Centrale competente e degli altri soggetti non governativi il patrimonio di esperienze, di conoscenza e di vocazione professionali, scientifiche, imprenditoriali e formative accumulate nel suo territorio.
Le attività della Regione sono definite nei successivi artt. 2 e 3 della presente legge.

Art. 2. (Attività nel proprio territorio).
Tra queste attività rientrano le:
a) attività dirette o in supporto a quelle realizzate da enti locali, Associazioni, Istituzioni scolastiche e formative, di educazioni allo sviluppo e di informazione sulle tematiche del rapporto nord/sud del mondo, ovvero tese a valorizzare l’importanza delle culture dei popoli del sud del mondo in ogni ambito;
b) attività di coordinamento, di indirizzo e di supporto delle iniziative e degli interventi degli enti locali, delle strutture scolastiche e delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni non governative (ONG), facilitando fra esse lo scambio di esperienze e l’adozione dei programmi comuni;
c) attività di formazione.
Ad essa provvede direttamente la Regione attraverso le proprie strutture o in convenzione con strutture universitarie, scuole di specializzazione, strutture paritarie, tecnici con esperienze nei PVS, organizzazioni governative, imprese.
La Regione promuove la realizzazione di corsi e di programmi di formazione destinati a:
1) la formazione di personale e di operatori destinati a svolgere attività di cooperazione in PVS;
2) la formazione professionale di cittadini di PVS, diretta soprattutto ai quadri e alla formazione dei formatori;
3) la formazione professionale e la formazione sociale di cittadini di PVS immigrati, con l’obbiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi di origine e un loro impegno attivo nella cooperazione italiana verso questi paesi, laddove ne esistono le condizioni e siano fornite idonee garanzie dei governi di tali paesi, secondo quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 943/86, ovvero il loro inserimento nella società regionale;
d) attività di promozione ed organizzazione di scambi giovanili.
Per meglio svolgere le funzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), la Regione provvede a fare un censimento delle strutture pubbliche proprie o di enti locali idonee a svolgere le attività di cooperazione.

Art. 3. Programmi di cooperazione nei PVS.
La Regione, nel rispetto della normativa generale che riserva esclusivamente allo Stato l’esercizio delle funzioni attinenti ai rapporti internazionali, promuove, coordina e organizza progetti di sviluppo.
Tali progetti, da impostare secondo le linee di indirizzo contenute al p. II della delibera CICS n. 12 del 17 marzo 1989 e aventi carattere integrato e plurisettoriale, vanno costruiti coordinando le proposte e gli interventi degli enti locali e promuovendo la partecipazione di realtà locali produttive, educative e formative, accademiche e di ricerca di organismi e gruppi di volontariato.
La Regione assume, di norma, l’impegno della realizzazione dei suddetti progetti o direttamente o attraverso proprie strutture pubbliche o comunque avvalendosi, quando ne esistano i presupposti, di enti locali e/o di enti e organizzazioni pubbliche o private esistenti sul territorio.

Art. 4.
La Regione, nel rispetto del disposto dell’art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed attenendosi agli indirizzi contenuti nel D.P.C.M. dell’11 marzo 1980, può assumere l’iniziativa di sviluppare rapporti e contatti diretti con i PVS, al fine di meglio individuare i programmi e le iniziative di cui agli art. 2 e 3 della presente legge, di promuovere e coordinare la iniziativa degli enti locali e degli altri soggetti abilitati a svolgere attività di cooperazione.

Art. 5.
Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione e lo sviluppo.
Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’attuazione delle attività di cooperazione, e funzioni di collegamento con la D.C.M.C.S.
Il Comitato è costituito:
a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che la presiede; dal Componente la Giunta preposto al Settore Cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo; dal Componente la Giunta preposto al Settore Emigrazione e Immigrazione (1);
b) da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le funzioni di vice Presidente;
c) dai rappresentanti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
d) da tre rappresentanti degli enti locali di cui uno indicato dalle minoranze consiliari;
e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
f) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative più rappresentative;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative (2).
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in relazione a specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e le organizzazioni di lavoratori immigrati consentite nella Regione.
Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza.
Trascorsi trenta giorni dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il Comitato può essere costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.
E’ fatta salva la possibilità di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo.
Ai componenti il Comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all’art. 6 della suddetta legge (3).

Art. 6.
Presso la Giunta regionale è istituito un Ufficio operativo che assolve a funzioni di supporto per l’attività e i compiti del Comitato Tecnico, assicura la sua collaborazione con gli enti locali e gli altri soggetti impegnati nella cooperazione e predispone gli atti deliberativi della Giunta regionale.
Fanno parte dell’Ufficio:

1 DEF – Dirigente Economista
1 FAA – Funzionario Agronomo
1 FI – Funzionario Ingegnere
1 FV – Funzionario Veterinario
1 IA – Istruttore Amministrativo
1 ED – Esecutivo Dattilografo
1 EA – Esecutivo Amministrativo

La L.R. n. 58 del 21 maggio 1985 si intende così modificata.

Art. 7. (4)
1. La Giunta Regionale all’inizio di ogni anno presenta all’approvazione del Consiglio il programma dell’attività di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.
2. Il programma determina obiettivi e priorità ed individua le iniziative relative anche in relazione agli indirizzi generali di intervento espressi dagli organi nazionali e comunitari della cooperazione allo sviluppo.
3. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative assunte in base ai programmi degli anni precedenti.
4. Il programma e la relazione di cui al presente articolo sono trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.
5. Per l’attività di cui ai commi c e d del precedente articolo 3, la Giunta Regionale definisce un programma per la fornitura di beni e servizi, in raccordo con i competenti organi dell’Amministrazione Statale, con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane operanti presso le Repubbliche della ex Jugoslavia e della Somalia e dei comuni dell’Abruzzo. La realizzazione del programma potrà essere effettuata attraverso le organizzazioni umanitarie operanti a livello internazionale, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, ovvero le organizzazioni rappresentative della minoranza italiana residente nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia.

Art. 8.
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un censimento delle strutture pubbliche proprie e degli enti locali, idonee a svolgere le attività di cooperazione.
Tali strutture pubbliche, compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di sviluppo dei programmi di soggetti pubblici, possono essere messe a disposizione delle OVG e, sulla base di specifiche convenzioni anche di soggetti privati singoli o associati.

Artt. 9. – 10. (Norma finanziaria e dichiarazione d’urgenza).
(Omissis).

_____________________
(1) Lettera così sostituita con art. 1 L.R. 14 aprile 1992, n. 33.
(2) Lettera aggiunta con art. 1 L.R. 14 aprile 1992, n. 33.
(3) Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 20 aprile 1995, n. 63.
(4) Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 20 aprile 1995, n. 63.

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