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Puglia LR 32/90Istituzione dell’Alboregionale delle Società di Mutuo Soccorso.
di Redazione
L.R. 14 maggio 1990, n. 32 (*). – Istituzione dell’Albo
regionale delle Società di Mutuo Soccorso.
Art. 1. (Finalità). 1. La Regione Puglia, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, specie in relazione ai bisogni dei cittadini della terza età, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e delle Cooperative ex S.M.S. e dei sodalizi cooperativi gestiti in forma associata e senza finalità di lucro che da almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato attività di volontariato di mutualità.
Art. 2. (Albo regionale). 1. E’ istituita presso l’Assessorato ai Servizi Sociali la Consulta per la Mutualità Integrativa per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo regionale delle Società Operaie di Mutuo Soccorso, delle cooperative ex S.M.S. e dei sodalizi cooperativi della Regione.
2. La Consulta, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è costituita da 4 componenti, designati:
– uno dall’Assessorato ai Servizi Sociali;
– uno dall’Assessorato alla Sanità;
– due dall’Associazione Interregionale delle Società Operaie di Puglia.
3. La commissione dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rinnovabili.
Art. 3. (Iscrizione all’Albo). 1. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo regionale di cui all’art. 2 della presente legge le Società Operaie ed i soggetti di cui al precedente art. 1 già riconosciuti in forza della legge n. 3818 del 15 Aprile 1886 e comunque operanti nel territorio regionale da almeno dieci anni.
2. Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. La Consulta, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, verifica se la Società abbia esercitato ed eserciti opera di solidarietà e abbia perseguito i fini dettati dall’art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riferendone, con parere motivato, al Presidente.
4. La iscrizione all’Albo delle S.M.S. e dei soggetti di cui all’art. 1 della presente legge avviene mediante decreto del Presidente della Regione.
Art. 4. (Adempimenti e cancellazione dall’Albo). 1. Le Società Operaie ed i soggetti di cui all’art. 1 della presente legge, una volta iscritti nell’Albo regionale, devono trasmettere alla Consulta copia dei bilanci di previsione e consuntivi; relazione illustrativa delle attività sociali svolte nell’anno precedente; relazione morale e finanziaria sull’impiego delle risorse di cui alla presente legge.
2. Gli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo devono effettuarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
3. In caso di mancato adempimento, la Consulta, dopo aver contestato l’inadempienza ed eccezionalmente concesso proroga non superiore a 60 giorni in caso di comprovate giustificazioni al mancato adempimento, può proporre la cancellazione dall’albo della Società inadempiente, che viene disposta, con decreto, dal Presidente della Regione.
Art. 5. (Contributi). 1. La Regione, per le finalità di cui all’art. 1 della presente legge e in relazione alle iniziative di solidarietà e di mutualità integrative delle Società e dei soggetti ad esse equiparati iscritti nel proprio Albo, sentita la Consulta di cui al precedente art. 2, concede contributi in conto capitale per:
a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti di cui alla presente legge in cui essi hanno sede e svolgono attività sociale;
b) il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale.
2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere richiesti in misura del 50% del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino ad un massimo di 30 milioni. I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi in misura massima del 50% dell’investimento e delle spese documentate e fino ad un massimo di 15 milioni.
3. I contributi verranno concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione sono finalizzate alla utilizzazione, sulla base di convenzioni almeno decennali, degli immobili o di porzione di essi da parte dei Comuni nei quali sono ubicate.
Art. 6. (Modalità di richiesta dei contributi). 1. I contributi di cui al precedente art. 5 devono essere richiesti alla Regione Puglia direttamente dai soggetti beneficiari di cui all’art. 1 della presente legge, entro il 30 gennaio di ogni anno, inviando la seguente documentazione:
a) per le opere di cui all’art. 5, comma 1°, lettera a): copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;
b) per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1°, lettera b): un preventivo dettagliato ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti;
c) per le opere di cui all’art. 5, comma 3°: copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e perizia estimativa del costo complessivo delle opere; una relazione del Comune di appartenenza che motivi le finalità dell’intervento e la sua coerenza con le esigenze di spazi per le attività di cui all’art. 5, comma 3°; copia della eventuale convenzione di cui all’art. 5, comma 3°.
Art. 7. (Modalità di erogazione dei contributi). 1. I contributi in conto capitale possono essere erogati nella misura:
a) del 50% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli Enti o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
b) del 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonchè del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.
2. L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui al precedente art. 5, lettera b), e subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti ivi previsti.
Art. 8. (Norma finanziaria) (1). 1. All’onere riveniente dall’applicazione della presente legge, valutato L. 150.000.000, si fa fronte con le quote che trovano copertura sul Capitolo dei Servizi Sociali nella parte del 15% non destinata ai Comuni.
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(*) BUR n. 98 suppl. del 5 giugno 1990.
(1) Il Governo ha segnalato circa la norma finanziaria di cui all’articolo 8, che gli oneri derivanti dall’applicazione del provvedimento non possono che decorrere dall’esercizio finanziario 1991 ai sensi dell’articolo 6, primo comma, della legge in esame che indica il termine annuale del 30 gennaio per la presentazione della richiesta dei contributi regionali; la Regione è, pertanto, tenuta a stanziare la somma di centocinquantamilioni sul pertinente capitolo di spesa e provvedere alla relativa copertura in sede di approvazione del bilancio annuale 1991, tenuto altresì conto che in ambito citata norma finanziaria non è fatto riferimento al bilancio pluriennale.
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