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Emilia Romagna LR 10/95Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo

di Redazione

Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 10.
Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo. (1)
(B.U. n. 31 del 9 marzo 1995).
TITOLO I

Art. 1. Finalità.
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
2. A tal fine la Regione favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.
3. La Regione inoltre sostiene le attività degli Enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.

Art. 2. Ambiti di attività.
1. La Regione Emilia-Romagna considera di interesse pubblico le attività svolte dalle associazioni in attuazione dei principi affermati dagli artt. 2, 3 e 5 dello Statuto. La Regione pertanto si propone di valorizzare le attività tese all’espletamento di interessi a valenza collettiva promosse da associazioni, senza fini di lucro, di persone, gruppi, movimenti, imprese e finalizzate:
a) alla piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana;
b) alla valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;
c) all’attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;
d) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
e) alla tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
f) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità professionali;
g) alla tutela dei diritti dei consumatori;
h) alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;
i) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
l) all’affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;
m) allo sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale.

Art. 3. Soggetti esclusi.
1. Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria.
2. Non vi rientrano altresì le associazioni che:
a) hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
b) prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

Art. 4. Promozione e sostegno delle attività delle associazioni.
1. La Regione promuove l’associazionismo attraverso i seguenti interventi:
a) stipula delle convenzioni di cui all’art. 5;
b) messa a disposizione di spazi e di attrezzature;
c) fornitura di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;
d) sostegno a specifici progetti di attività, ivi compresi la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori delle associazioni.
2. Le Province, le Comunità Montane ed i Comuni possono promuovere e sostenere l’associazionismo attraverso gli stessi interventi di cui al comma 1.
TITOLO II

Art. 5. Convenzioni.
1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni, iscritte all’Albo di cui all’art. 12, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l’Ente pubblico nell’assolvimento dei compiti di sua competenza.
2. Le convenzioni stipulate dalla Regione devono prevedere:
a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;
b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché forme assicurative;
c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli Enti pubblici;
d) modalità di verifica degli interventi attuati dalle associazioni;
e) documentazione dell’intervento svolto.
3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle leggi di settore, la partecipazione finanziaria della Regione può raggiungere e non superare una quota pari al cinquanta per cento del costo dei progetti.

Art. 6. Programma triennale intersettoriale.
1. La Regione, con atto deliberativo, definisce triennalmente gli ambiti in cui realizzare progetti settoriali ed intersettoriali oggetto di convenzionamento ed i criteri di scelta delle associazioni con cui convenzionarsi.
2. Possono essere stipulate convenzioni anche quando le leggi regionali di settore non lo prevedano espressamente, ovvero non fissino i criteri di scelta fra varie associazioni.
TITOLO III

Art. 7. Spazi e attrezzature.
1. Le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3 della L.R. 11/89 si estendono alle associazioni, iscritte all’Albo di cui all’art. 12, anche se prive di personalità giuridica. L’uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) sono a carico delle associazioni le spese di gestione e di manutenzione;
b) (2);
c) il concessionario rilascia fidejussione a garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d’uso; tale fidejussione non è richiesta quando il valore o il bene non superi Lire 20 milioni.

Art. 8. Servizi informativi.
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività rilevanti ai fini della presente legge, la Regione può stipulare accordi con le associazioni iscritte nella sezione regionale dell’Albo di cui all’art. 12, per consentirne l’accesso ai servizi di documentazione, consulenza, informativi e informatici.
2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l’utilizzo delle banche dati regionali.

Art. 9. Contributi alle associazioni di rilevanza regionale.
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni, iscritte alla sezione regionale dell’Albo di cui all’art. 12, per:
a) progetti specifici di attività;
b) dotazioni di servizi e attrezzature.
2. I contributi sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell’importo delle spese ritenute ammissibili. Il contributo regionale è concesso alle associazioni che dimostrino capacità di raccogliere contributi dagli associati nonché da privati sostenitori e non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi di settore.
3. Per i contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le priorità di intervento, i criteri e i requisiti per la concessione dei contributi, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande. Le domande devono contenere le indicazioni delle attività da svolgere e l’indicazione dell’eventuale partecipazione di altri soggetti. I contributi vengono liquidati, anche per stralci sullo stato di avanzamento dei progetti, previa documentazione dell’attività svolta.
4. Per il finanziamento cui le associazioni chiedono di accedere nell’ambito delle leggi di settore, i contributi sono concessi con le modalità previste dalle rispettive leggi.

Art. 10. Contributi alle Province.
1. La Regione assegna contributi alle Province che, nell’ambito delle loro funzioni di programmazione, promozione e coordinamento, presentano annualmente alla Regione piani di intervento a favore delle iniziative organizzate dalle associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte all’Albo regionale.
TITOLO IV

Art. 11. Conferenza regionale dell’associazionismo.
1. La Regione indice ogni tre anni una conferenza dell’associazionismo cui sono invitate le associazioni iscritte all’Albo regionale, le Province, le Comunità Montane e i Comuni.
2. La conferenza regionale è finalizzata a raccogliere valutazioni e proposte sulle politiche comunitarie, nazionali regionali e locali in materia di associazionismo e sul rapporto tra istituzioni pubbliche e realtà associative in Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale presenta alla conferenza un rapporto sullo stato dell’associazionismo in regione. Per la preparazione della stessa conferenza si avvale del Comitato di cui all’art. 14.
TITOLO V

Art. 12. Albo delle associazioni.
1. Sono istituiti l’Albo regionale e gli Albi provinciali delle associazioni rispondenti alle finalità di cui all’art. 1 ed operanti negli ambiti previsti dall’articolo 2 (3).
2. L’iscrizione all’Albo è condizione per la stipula delle convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli Enti pubblici.
3. L’iscrizione all’Albo regionale è riservata alle associazioni a carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni nazionali (3).
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può articolare l’Albo regionale in più settori per ambiti di attività.

Art. 13. Requisiti per l’iscrizione.
1. Le associazioni che chiedono di essere iscritte all’Albo devono avere e documentare i seguenti requisiti:
a) operare per una o più finalità indicate all’art. 1;
b) essere regolate da normativa statutaria che assicuri la democraticità della struttura, ed in particolare l’elettività della maggioranza dei membri degli Organi di gestione (4);
c) non avere finalità di lucro;
d) operare da almeno due anni;
e) avere sede legale, o una sede secondaria, nel territorio della provincia nella cui sezione si chiede l’inserimento.
2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre operare, attraverso articolazioni strutturate su base associativa, in almeno quattro province del territorio regionale oppure avere una presenza minima di quindici associazioni di base o articolazioni iscritte nell’albo (5).
3. L’iscrizione negli albi di cui alla presente legge è incompatibile con l’iscrizione nei registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante “Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26” (3).

Art. 14. Procedure per l’iscrizione all’Albo. (6)
1. Le associazioni sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.
2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l’iscrizione negli Albi e attribuisce la competenza per l’adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto.
3. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 13. Il parere del Comune in cui l’associazione ha sede è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia prescindono dal parere.
4. L’iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
5. Il provvedimento con il quale è disposta l’iscrizione o il diniego in difformità dal parere del Comune deve essere adeguatamente motivato.
6. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato all’associazione richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione negli Albi provinciali sono altresì comunicati alla Regione.

Art. 15. Revisione dell’Albo.
1. L’Albo delle associazioni è soggetto a revisione periodica per verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione. La revisione viene fatta almeno una volta ogni tre anni, sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. (7).

Art. 16. Cancellazione dall’Albo.
1. La cancellazione di una associazione dall’Albo è disposta:
a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione;
b) su richiesta della stessa associazione;
c) per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all’art. 13.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato; i provvedimenti di cancellazione disposti dalle Province sono comunicati alla Regione (3).
TITOLO VI

Art. 17. Oneri finanziari.
1. Per il finanziamento delle attività convenzionate con la Regione, di cui all’art. 5, si provvede con gli stanziamenti previsti per i singoli settori e le modalità previste dalle leggi relative.
2. Agli oneri finanziari relativi ai contributi di cui agli artt. 9 e 10 la Regione fa fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell’art. 11, comma primo, della L.R. 31/77.

Art. 17 bis. Norma transitoria. (8)
1. La disposizione di cui all’art. 12, comma 2, può essere derogata, salvo che per l’accesso ai contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge, fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione dell’associazionismo, anche emanata in attuazione della legge nazionale sull’associazionismo sociale.

_____________________
(1) L’art. 194 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ha disposto che dove nella presente legge sono indicate le parole “Albo” si deve intendere “Albo regionale e Albi provinciali”.
(2) Lettera eliminata dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 5.
(3) Comma così sostituito dall’art. 194 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
(4) Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 5.
(5) Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 5.
(6) Articolo così sostituito dall’art. 194 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
(7) Comma abrogato dall’art. 194 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
(8) Articolo precedentemente aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 maggio 1996, n. 17 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 5.

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