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modalità e dei termini per le trattenute del contributo di solidarietà, per il periodo 2000/2002

di Redazione

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488; VISTO, in particolare, l’articolo 37, comma 1, della predetta legge, che demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei termini per le trattenute del contributo di solidarietà, per il periodo 2000/2002, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per la parte eccedente il massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335; VISTO l’articolo 64 della stessa legge n.488/1999, che ha disposto il versamento del suddetto contributo ad un Fondo bilaterale costituito dalla parte stipulante il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo; RITENUTO di dover dare attuazione alle citate disposizioni legislative dettando modalità e termini per la trattenuta del contributo di solidarietà di cui trattasi; DECRETA: Articolo unico 1. Gli enti gestori dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, dei regimi di essa sostituivi, esclusivi ed esonerativi e dei regimi obbligatori per l’erogazione delle pensioni ai liberi professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere obbligatorio ancorché integrativo o aggiuntivo al trattamento di base, sono tenuti ad effettuare una trattenuta, quale contributo di solidarietà, nella misura del due per cento, sulla quota di pensione eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. 2. Ai fini del computo del comma 1 va preso a riferimento il trattamento pensionistico imponibile ai fini IRPEF per l’anno considerato. 3. Per i casi di più trattamenti pensionistici, i relativi importi si sommano ai fini della determinazione dell’eccedenza da assoggettare al contributo di solidarietà. 4. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base dei dati quali risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire, a tutti gli enti interessati, i necessari elementi per l’applicazione del comma 3, nonché ad indicare l’ente che, in quanto erogatore del trattamento lordo annuo più elevato, deve operare la trattenuta. 5. Le somme trattenute dagli enti confluiscono al Fondo bilaterale di cui all’articolo 5 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, come sostituito dall’articolo 64 comma 1 lettera d), della legge 23 dicembre 1999 n. 488. In attesa della istituzione del Fondo stesso è istituita, presso gli enti che effettuano le trattenute, apposita evidenza contabile. Roma, 7 agosto 2000 p.Il MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIOE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SOLAROLI IL MINISTERO DEL LAVORO PREVIDENZA SOCIALE SALVI


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