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Disciplina dell’attività’ delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n.144

di Redazione

DLT N. 196 DEL 23 MAGGIO 2000 “Disciplina dell’attività’ delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n.144” IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolarel’articolo 47, comma 1, che, al fine di rafforzare gli strumenti volti apromuovere l’occupazione femminile, nonche’ a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrive l’emanazione di normeintese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e ledotazioni strumentali dei consiglieri di parita’ ed a migliorare l’efficienzadelle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000; Visto il parere reso dalla Conferenza unificata di cui aldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visti i pareri resi dalle competenti commissionipermanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenzasociale e del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con i Ministri deltesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, per lafunzione pubblica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Consigliere e consiglieri di parita’ 1. A livello nazionale, regionale e provinciale sononominati una consigliera o un consigliere di parita’. Per ogni consigliera oconsigliere si provvede altresi’ alla nomina di un supplente. 2. Le consigliere ed i consiglieri di parita’, effettivi esupplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell’attuazione deiprincipi di uguaglianza di opportunita’ e non discriminazione per donne euomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, leconsigliere ed i consiglieri di parita’ sono pubblici ufficiali ed hannol’obbligo di segnalazione all’autorita’ giudiziaria per i reati di cui vengonoa conoscenza. Art. 2. Procedura di nomina e durata del mandato 1. Le consigliere ed i consiglieri di parita’ regionali eprovinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pariopportunita’, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regionie dalle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali eprovinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza sulla basedei requisiti di cui al comma 2 e con le procedure previste dal presentearticolo. La consigliera o il consigliere nazionale di parita’, effettivo esupplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita’. 2. Le consigliere e i consiglieri di parita’ devonopossedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale inmateria di lavoro femminile, di normative sulla parita’ e pari opportunita’nonche’ di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. 3. Il relativo decreto di nomina, contenente il curriculumdella persona nominata, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. In caso di mancata designazione dei consiglieri diparita’ regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi allascadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisitirichiesti dal comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro per le pari opportunita’, provvede direttamente allanomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui al comma2. A parita’ di requisiti professionali si procede alla designazione e nominadi consigliere di parita’. Si applica quanto previsto dal comma 3. 5. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cuial comma 1 ha la durata di quattro anni ed e’ rinnovabile una sola volta. Aifini dell’eventuale rinnovo non si tiene conto dell’espletamento di funzioni diconsigliere di parita’ ai sensi della normativa previgente in materia. Laprocedura di rinnovo si svolge osservandosi le modalita’ previste dal comma 3.Le consigliere ed i consiglieri di parita’ continuano a svolgere le lorofunzioni fino alle nuove nomine. In sede di prima applicazione si procede allenomine, conformemente ai criteri ed alla procedura previsti dai commi 2, 3 e 4,entro il 31 dicembre 2000. Art. 3 Compiti e funzioni 1. Le consigliere ed i consiglieri di parita’intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di nondiscriminazione e della promozione di pari opportunita’ per lavoratori elavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere lefunzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dallalegge 10 aprile 1991, n. 125; b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazionedelle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppoterritoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali inmateria di pari opportunita’; d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sottoil profilo della promozione e realizzazione di pari opportunita’; e) promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunita’ da parte deisoggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al finedi individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni allanormativa in materia di parita’, pari opportunita’ e garanzia contro lediscriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchettiformativi; g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivita’ diinformazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunita’ esulle varie forme di discriminazioni; h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positiveprevisti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125; i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli entilocali e con organismi di parita’ degli enti locali. 2. Le consigliere ed i consiglieri di parita’ nazionale,regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti glieffetti, rispettivamente, della commissione centrale per l’impiego ovvero deldiverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni aseguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioniregionali e provinciali tripartite prevista dagli articoli 4 e 6 del citatodecreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresi’ ai tavoli dipartenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE)n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieriregionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parita’del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamentedenominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consiglierenazionale e’ componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio dicui agli articoli 5 e 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125. 3. Le strutture regionali di assistenza tecnica emonitoraggio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decretolegislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed aiconsiglieri di parita’ il supporto tecnico necessario: alla rilevazione disituazioni di squilibrio di genere; all’elaborazione dei dati contenuti nei rapportisulla situazione del personale di cui all’articolo 9 della legge 10 aprile1991, n. 125; alla promozione e realizzazione di piani di formazione eriqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive. 4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri diparita’, le direzioni provinciali e regionali del lavoro territorialmentecompetenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazioneoccupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni,della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, dellecondizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altroelemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nellarichiesta. 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed iconsiglieri di parita’ regionali e provinciali presentano un rapportosull’attivita’ svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. Laconsigliera o il consigliere di parita’ che non abbia provveduto allapresentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tremesi decade dall’ufficio. Art. 4. Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita’ Relazione al Parlamento 1. Al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere edei consiglieri di parita’, di accrescere l’efficacia della loro azione, diconsentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, e’ istituitala rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parita’, coordinatadalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita’. 2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l’annosu convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consiglierenazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionaledi parita’ di cui all’articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e unrappresentante designato dal Ministro per le pari opportunita’. 3. Per l’espletamento dei propri compiti la rete nazionalepuo’ avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all’articolo 7 dellalegge 10 aprile 1991, n. 125, anche di esperte od esperti di particolare ecomprovata qualificazione professionale nel rispettivo campo di attivita’. 4. L’entita’ delle risorse necessarie al funzionamentodella rete nazionale e all’espletamento dei relativi compiti, e’ determinatacon il decreto di cui all’articolo 9, comma 2. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o ilconsigliere nazionale di parita’ elabora, anche sulla base dei rapporti di cuiall’articolo 3, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e della previdenzasociale e al Ministro per le pari opportunita’ sulla propria attivita’ e suquella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell’ultimoperiodo del comma 5 dell’articolo 3 in caso di mancata o ritardatapresentazione del rapporto. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,anche sulla base del rapporto di cui al comma 5, nonche’ delle indicazionifornite dal Comitato nazionale di parita’, presenta in Parlamento, almenobiennalmente, d’intesa con il Ministro per le pari opportunita’, una relazionecontenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione inmateria di parita’ e pari opportunita’ nel lavoro e sulla valutazione deglieffetti delle disposizioni del presente decreto. Art. 5. Sede e attrezzature 1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri diparita’ regionali e provinciali e’ ubicato rispettivamente presso le regioni epresso le province. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale diparita’ e’ ubicato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.L’ufficio e’ funzionalmente autonomo, dotato del personale, delleapparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei lorocompiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sonoassegnati dagli enti presso cui l’ufficio e’ ubicato, nell’ambito delle risorsetrasferite ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro per le pari opportunita’, predispone con la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,una convenzione quadro allo scopo di definire le modalita’ di organizzazione edi funzionamento dell’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita’,nonche’ gli indirizzi generali per l’espletamento dei compiti di cuiall’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Entro i successivi tre mesiil Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita’ ai contenutidella convenzione quadro, provvede alla stipula di altrettante convenzioni congli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri diparita’. Art. 6 P e r m e s s i 1. Le consigliere ed i consiglieri di parita’, nazionale eregionali hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti dilavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed iconsiglieri provinciali di parita’ hanno diritto ad assentarsi dal posto dilavoro per un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. I permessi di cui alpresente comma sono retribuiti. 2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provincialidi parita’ hanno altresi’ diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, adulteriori permessi non retribuiti per i quali verra’ corrisposta un’indennita’.La misura massima dei permessi e l’importo dell’indennita’ sono stabilitiannualmente dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2. Ai fini dell’eserciziodel diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presentecomma, le consigliere ed i consiglieri di parita’ devono darne comunicazione scrittaal datore di lavoro almeno un giorno prima. 3. L’onere per le assenze dal lavoro di cui al comma 1delle consigliere e dei consiglieri di parita’ regionali e provinciali,lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, e’ a caricorispettivamente dell’ente regionale e provinciale. A tal fine si impieganorisorse provenienti dal Fondo di cui all’articolo 9. L’ente regionale oprovinciale, su richiesta, e’ tenuto a rimborsare al datore di lavoro quantocorrisposto per le ore di effettiva assenza. 4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provincialidi parita’, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto perl’esercizio delle loro funzioni ad un’indennita’ rapportata al numerocomplessivo delle ore di effettiva attivita’, entro un limite massimodeterminato annualmente dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2. 5. La consigliera o il consigliere nazionale di parita’,ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi nonretribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all’articolo 9, comma2, nonche’ di un’indennita’ fissata dallo stesso decreto. In alternativa puo’richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata delmandato, percependo in tal caso un’indennita’ complessiva, a carico del Fondodi cui all’articolo 9, determinata tenendo conto dell’esigenza di ristoro dellaretribuzione perduta e di compenso dell’attivita’ svolta. Ove la funzione diconsigliera o consigliere nazionale di parita’ sia ricoperta da un lavoratoreautonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un’indennita’ nellamisura complessiva annua determinata dal decreto di cui all’articolo 9, comma2. Art. 7. Azioni positive 1. All’articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ilcomma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, idatori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionaleaccreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali eterritoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenzasociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziariconnessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base alprogramma-obiettivo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c).”. 2. All’articolo 6, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n.125, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nelquale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intendepromuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri divalutazione. Il programma e’ diffuso dal Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;”. 3. All’articolo 6, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n.125, la lettera g) e’ sostituita dalla seguente: “g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gliinteressati all’adozione di progetti di azioni positive per la rimozione dellediscriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione diuomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione epromozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendoeventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l’entita’ delcofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;”. 4. All’articolo 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ilcomma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alleproprie modalita’ di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento deiloro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato puo’deliberare la stipula di convenzioni nonche’ di avvalersi di collaborazioniesterne: a) per l’effettuazione di studi e ricerche; b) per attivita’ funzionali all’esercizio dei compiti in materia di progetti diazioni positive previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera d).”. 5. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7,comma 1, e 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, leamministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, leprovince, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali,regionali e locali, sentiti gli organismi di rappresentanza previstidall’articolo 47 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 ovvero, inmancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto edell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativadella rispettiva attivita’, il Comitato di cui all’articolo 5 della legge 10aprile 1991, n. 125, e la consigliera o il consigliere nazionale di parita’,ovvero il Comitato per le pari opportunita’ eventualmente previsto dalcontratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parita’territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti adassicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, difatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita’ di lavoro e nellavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuoverel’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei qualiesse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d),della citata legge n. 125 del 1991, favoriscono il riequilibrio della presenzafemminile nelle attivita’ e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divariofra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto diassunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione epreparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale sceltadel candidato di sesso maschile e’ accompagnata da un’esplicita ed adeguatamotivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. Insede di prima applicazione essi sono predisposti entro il 30 giugno 2001. Incaso di mancato adempimento si applica l’articolo 6, comma 6, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. In fase di prima attuazione, il programma obiettivo dicui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1991, n. 125,come sostituito dal comma 2, e’ formulato per l’anno 2000 entro due mesi dalladata di entrata in vigore del presente decreto. Art. 8. Azioni in giudizio 1. L’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e’sostituito dal seguente: “Art. 4 (Azioni in giudizio). – 1. Costituisce discriminazione,ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasiatto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievolediscriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragionedel loro sesso. 2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamentopregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modoproporzionalmente maggiore i lavoratori dell’uno o dell’altro sesso eriguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa. 3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezioneattuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubblicheamministrazioni la prestazione richiesta dev’essere accompagnata dalle parole”dell’uno o dell’altro sesso , fatta eccezione per i casi in cui ilriferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoroo della prestazione. 4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazionedelle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delleprocedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo’ promuovereil tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice diprocedura civile o, rispettivamente, dell’articolo 69-bis del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera o ilconsigliere di parita’ provinciale o regionale territorialmente competente. 5. Le consigliere o i consiglieri di parita’ provinciali eregionali competenti per territorio, ferme restando le azioni in giudizio dicui ai commi 8 e 10, hanno facolta’ di ricorrere innanzi al tribunale infunzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla suagiurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmentecompetenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenirenei giudizi promossi dalla medesima. 6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto -desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, airegimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, aitrasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti – idonei afondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza diatti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta alconvenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione. 7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parita’regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il consigliere o la consiglieranazionale, rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatoridiretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non sianoindividuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesidalle discriminazioni, prima di promuovere l’azione in giudizio ai sensi deicommi 8 e 10, possono chiedere all’autore della discriminazione di predisporreun piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine nonsuperiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta inessere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, inloro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e’ consideratoidoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere diparita’ promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copiaautenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale infunzione di giudice del lavoro. 8. Con riguardo alle discriminazioni di caratterecollettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri di parita’, qualoranon ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimocomma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorsodavanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunaleamministrativo regionale territorialmente competenti. 9. Il giudice, nella sentenza che accerta lediscriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 8, ordinaall’autore della discriminazione di definire un piano di rimozione dellediscriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, lerappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismilocali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormenterappresentative sul piano nazionale, nonche’ la consigliera o il consigliere diparita’ regionale competente per territorio o il consigliere o la consiglieranazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, daosservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano. 10. Ferma restando l’azione di cui al comma 8, laconsigliera o il consigliere regionale e nazionale di parita’ possono proporrericorso in via d’urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoroo al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudiceadito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarieinformazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, condecreto motivato e immediatamente esecutivo ordina all’autore delladiscriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ognialtro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioniaccertate, ivi compreso l’ordine di definizione ed attuazione da parte delresponsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal casole disposizioni del comma 9. Contro il decreto e’ ammessa entro quindici giornidalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla medesima autorita’giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamenteesecutiva. 11. L’inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, aldecreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio diopposizione e’ punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale e comportaaltresi’ la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di una sommadi lire centomila per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cuiall’articolo 9. 12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamentidiscriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da soggetti ai qualisiano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovveroche abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di operepubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalladirezione provinciale del lavoro territorialmente competente ai Ministri nellecui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio odell’appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, senecessario, la revoca del beneficio e, nei casi piu’ gravi o nel caso direcidiva, possono decidere l’esclusione del responsabile per un periodo ditempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazionifinanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione siapplica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovverodi appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale dellavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l’adozione dellesanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel casosia raggiunta una conciliazione ai sensi dei commi 4 e 7. 13. Ferma restando l’azione ordinaria, le disposizionidell’articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano in tutti icasi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbiainteresse o su sua delega da un’organizzazione sindacale o dalla consigliera odal consigliere provinciale o regionale di parita’. 14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenzaai sensi del comma 10 o ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 dicembre 1977,n. 903, come modificato dal comma 13, non trova applicazione l’articolo 410 delcodice di procedura civile.”. Art. 9. Fondo per l’attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’ 1. E’ istituito il Fondo nazionale per le attivita’ delleconsigliere e dei consiglieri di parita’, alimentato dalle risorse di cuiall’articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144. IlFondo e’ destinato a finanziare le spese relative alle attivita’ dellaconsigliera o del consigliere nazionale di parita’ e delle consigliere o deiconsiglieri regionali e provinciali di parita’, ai compensi degli espertieventualmente nominati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, nonche’ le speserelative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi dell’articolo 4della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal presente decreto. E’altresi’ destinato a finanziare le spese relative al pagamento di compensi perindennita’, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere edai consiglieri di parita’, nonche’ quelle per il funzionamento e le attivita’della rete di cui all’articolo 4 e per gli eventuali oneri derivanti dalleconvenzioni di cui all’articolo 5, comma 3, diversi da quelli relativi alpersonale. Le regioni e le province possono integrare le risorse provenientidal Fondo con risorse proprie. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunita’, sentita laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diversedestinazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) una quota pari al 30% e’ riservata all’ufficio del consigliere nazionale diparita’ ed e’ destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attivita’ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmidi attivita’ della rete delle consigliere e dei consiglieri di parita’ di cuiall’articolo 4; b) la restante quota del 70% e’ destinata alle regioni e viene suddivisa tra lestesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissioneinterministeriale di cui al comma 4. 3. La ripartizione delle risorse deve comunque essereeffettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero deiconsiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenzialidemografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonche’ in base allacapacita’ di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti. 4. Presso il Ministero del lavoro e della previdenzasociale e’ istituita la commissione interministeriale per la gestione del Fondodi cui al comma 1. La commissione e’ composta dalla consigliera o dalconsigliere nazionale di parita’ o da un delegato scelto all’interno della retedi cui all’articolo 4, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cuiall’articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, da un rappresentante delladirezione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prepostaall’amministrazione del Fondo per l’occupazione, da tre rappresentanti delDipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio deiMinistri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblicadella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ da tre rappresentantidella Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regionidella quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonche’ all’approvazionedei progetti e dei programmi della rete di cui all’articolo 4. L’attivita’della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanzapubblica. 5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 siapplicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo perl’occupazione. Art. 10. Disposizioni finali 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica e per le pari opportunita’, in base alle indicazionidel Comitato di cui all’articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sonostabilite le modalita’ di presentazione delle richieste di cui all’articolo 2,comma 1, della citata legge n. 125 del 1991, le procedure di valutazione e diverifica e quelle di erogazione, secondo quanto previsto dal decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con lo stesso decreto sono stabiliti irequisiti di onorabilita’ che i soggetti richiedenti devono possedere. Lamancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e larestituzione delle somme eventualmente gia’ riscosse. In caso di attuazioneparziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cuivalutazione e’ effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui alpresente comma. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, irapporti di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono presentati,rispettivamente, entro il 31 dicembre 2001 e il 31 marzo 2002. 3. Sono abrogati gli articoli 2, commi 3 e 6, e 8, dellalegge 10 aprile 1991, n. 125, e l’articolo 18 della legge 7 dicembre 1977, n.903. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome diTrento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dalpresente decreto con le modalita’ previste dai rispettivi statuti. Finoall’emanazione delle leggi regionali, le disposizioni del presente decretotrovano piena e immediata applicazione nelle regioni a statuto speciale. Per leprovince autonome di Trento e Bolzano resta fermo l’articolo 2 del decretolegislativo 16 marzo 1992, n. 266.


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