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Risposte a quesiti vari tra cui SPESE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATOREDI HANDICAP

di Redazione

Circolare Ministero delle Finanze 122/99 Risposte a quesiti vari tra cui SPESE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP Alle DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE Agli UFFICI DELLE ENTRATE Agli UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE Ai CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE Ai DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – Direzione Generale per i Servizi Periferici del Tesoro All’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Ai CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI e, p.c.: Al SEGRETARIATO GENERALE Al SERVIZIO CONSULTIVO E ISPETTIVO TRIBUTARIO Al COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Alle DIREZIONI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE —————————————————————– In occasione della videoconferenza del 30 aprile u.s., questo Ministero ha fornito talune risposte ai quesiti pervenuti, che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate. 1.ONERI E SPESE 1.1. Spese mediche 1.1.1. SPESE SANITARIE RELATIVE A RICOVERI PER DEGENZE NON COLLEGATE AD INTERVENTI CHIRURGICI D. Le spese sanitarie relative a ricoveri per degenze non collegate ad interventi chirurgici costituiscono onere detraibile? La differenza di classe imputabile al numero di letti presenti nella camera che ospita l’ammalato o alla presenza o meno del bagno in camera e non a servizi extra, quali il letto aggiunto, il televisore, ecc., puo’ essere indicata tra le spese sanitarie? R. Si conferma quanto gia’ specificato nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione, e, cioe’ che le spese sanitarie relative alle degenze, siano esse collegate o meno ad un intervento chirurgico, costituiscono onere che da’ diritto ad una detrazione d’imposta. Si precisa, inoltre, che le differenze di classe, imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, possono essere computate nell’ammontare delle spese che da’ diritto alla detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra come, ad esempio, il telefono, il televisore, ecc.. 1.1.2. SPESE MEDICHE PARZIALMENTE RIMBORSATE D. In caso di rimborso parziale delle spese mediche da parte di enti o casse aventi esclusivamente finalita’ assistenziale a fronte di contributi versati in conformita’ a contratto, accordo o regolamento aziendale, la quota non rimborsata puo’ essere calcolata ai fini della detrazione per oneri? R. Nell’ipotesi prospettata, la quota di spese non rimborsata puo’, ovviamente, essere considerata ai fini del calcolo della detrazione spettante per le spese mediche. 1.1.3. UTILIZZO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE D. E’ possibile utilizzare l’autocertificazione per attestare che la ricevuta che, per motivi di riservatezza, non reca l’intestazione del paziente per il quale e’ stata acquistata, e’ relativa all’acquisto di farmaci o altre spese mediche resesi necessarie per lo stesso contribuente o per un suo familiare a carico? R. Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta quando sono effettivamente sostenute nell’interesse proprio e se il documento di spesa e’ intestato al contribuente cui si riferisce la spesa. La detrazione compete anche quando le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e cio’ risulta dalla relativa documentazione. La documentazione occorrente per fruire della detrazione d’imposta e’ precisata nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nell’Appendice, alla voce “Spese sanitarie”, nella quale e’ chiarito che l’autocertificazione puo’ essere utilizzata per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica, per le protesi e in altre ipotesi espressamente indicate. Nel caso prospettato non si ritiene, pertanto, di poter consentire l’autocertificazione. 1.1.4. SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DI UN CONTRIBUENTE DECEDUTO D. Le spese mediche pagate dopo il decesso dagli eredi del de cuius possono essere considerate ai fini della deduzione o della detrazione d’imposta prevista per le spese sanitarie? R. Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius. Pertanto, dopo il decesso gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d’imposta. Al riguardo, si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto ad un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da parte dell’erede che ha sostenuto le spese ovvero dagli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute. 1.1.5. SPESE PER AFFITTO O ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE D. Le spese relative all’acquisto o all’affitto di macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna possono essere incluse tra le spese sanitarie del rigo E1 del mod 730? R. Si’, anche le spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie, come, ad esempio, la macchina per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, possono essere comprese tra le spese sanitarie. 1.1.6 TRAPIANTO DI ORGANI D. Si possono comprendere tra le spese mediche anche le spese sostenute per il trasporto di organi da trapiantare? Ad esempio, nel caso di un trapianto di cornea proveniente dagli U.S.A. che ha necessitato del trasporto aereo, puo’ considerarsi detraibile la fattura relativa all’acquisto della suddetta cornea. Se, invece che al contribuente, la fattura e’ stata intestata all’oculista che ha effettuato l’intervento? R. Tutte le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, si possono comprendere tra le spese sanitarie; qualora, tuttavia, la fattura sia intestata all’oculista che ha effettuato l’intervento e non al contribuente, la relativa spesa non va computata nell’ammontare che da’ diritto alla detrazione. 1.1.7. SPESE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP D. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedite capacita’ motorie puo’ indicare nel rigo E3 la spesa per l’acquisto di un’autovettura adattata in funzione delle limitazioni del figlio, se questi e’ a suo carico? E’ possibile tale detrazione anche se quest’ultimo non e’ in possesso della patente di guida? R. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedite capacita’ motorie puo’ indicare nello specifico rigo le spese relative all’acquisto di una autovettura adattata in funzione delle limitazioni del figlio se questi e’ a suo carico. Per fruire della detrazione non e’ necessario il possesso di una patente di guida ne’ da parte del genitore ne’ da parte del figlio. 1.1.8. SPESE PER VEICOLI ADATTATI PER PORTATORI DI HANDICAP D. Quest’anno le istruzioni al modello 730 indicano che l’importo massimo per il quale si puo’, a questo titolo, usufruire della detrazione d’imposta e’ pari a L. 35.000.000 e che la detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo nell’arco di quattro anni, salvo alcuni casi particolari. Si chiede se un contribuente che ha acquistato nel 1997 un’autovettura indicando nel rigo relativo a tale onere un importo pari a lire 40 milioni e che nel 1998 ha pagato un’altra fattura relativa alle modifiche apportate alla stessa autovettura possa indicare nel rigo E3 del mod.730/99 quest’ultimo importo o se, ai fini del limite di 35 milioni introdotto in questa dichiarazione dei redditi si debba tener conto anche della spesa sostenuta nel 1997. R. Le modifiche introdotte nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alla detrazione concernente le spese per l’acquisto e le riparazioni dei veicoli adattati alle menomazioni dei portatori di handicap con ridotte o impedite capacita’ motorie hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1998 e, pertanto, si applicano alle spese sostenute nel 1998. Pertanto, le spese sostenute nel 1997 per l’acquisto di un veicolo adattato per le ridotte o impedite capacita’ motorie e per le quali il contribuente nella relativa dichiarazione abbia fruito della detrazione d’imposta non impediscono allo stesso di fruire quest’anno della analoga detrazione relativamente ad eventuali ulteriori spese sostenute e non rilevano nel limite massimo di 35 milioni entro il quale da quest’anno e’ possibile calcolare la detrazione d’imposta. Va, tuttavia, precisato che le spese sostenute nel 1998, relativamente alle quali il contribuente fruisce in questa dichiarazione, anche se inferiori a 35 milioni e se riguardanti soltanto riparazioni del veicolo, impediscono al contribuente di fruire della detrazione per le spese eventualmente sostenute nei successivi tre anni, salvo i casi particolari espressamente previsti dalla norma. 1.1.9 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA D. Il contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese mediche e di assistenza specifica per un proprio familiare portatore di handicap (ad es. il suocero), puo’ portarsi in deduzione tali somme se la fattura e’ intestata alla moglie, che non possiede redditi o al familiare stesso? R. Come precisato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello 730, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita’ o menomazione sono deducibili anche se sostenute nell’interesse di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile ed anche se non fiscalmente a carico. Pertanto, nel caso prospettato (spese sostenute per il suocero), e’ ammessa la deduzione. 1.1.10 SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO D. Si possono ricomprendere tra le spese mediche detraibili quelle sostenute per il trasferimento e per il soggiorno all’estero del contribuente? R. Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. 1.1.11 SUSSIDI TECNICI D. L’acquisto di telefonini da parte di coniugi sordomuti puo’ essere considerata una spesa medica per la quale spetta la detrazione? R. Soltanto se il medico certifica la necessita’ dell’acquisto del sussidio telematico ai fini dello specifico handicap. 1.2 INTERESSI PASSIVI 1.2.1 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO STIPULATO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE INTESTATI AL DECEDUTO D. Nel caso di decesso di uno dei titolari di un contratto di mutuo, il coniuge o gli altri eredi, se ne ricorrono le condizioni, possono indicare gli interessi tra gli oneri detraibili anche se non e’ ancora stato effettuato l’accollo? R. Il coniuge superstite puo’ usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale di cui e’ contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo (e sempreche’ sussistano gli altri requisiti). Cio’ vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreche’ anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione. Peraltro, in questa ipotesi e’ possibile che legittimamente il reddito dell’unita’ immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, e cio’ non impedisce agli eredi di fruire della detrazione. 1.2.2 COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA” NON INDIVISA D. Per data di stipula del mutuo ipotecario si deve intendere quella relativa al mutuo richiesto dalla cooperativa edilizia a proprieta’ non indivisa per la costruzione degli alloggi? E per “assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo” da parte dell’assegnatario si intende la ” stipula” (in quanto accollo del mutuo) e, pertanto, (in virtu’ anche dell’immissione in possesso dello alloggio) l’assegnatario puo’ detrarsi gli interessi allo stesso intestati?. R. Come specificato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, per le somme pagate alla cooperativa dagli assegnatari di alloggi cooperativi a titolo di rimborso degli interessi passivi ed oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione, va fatto riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente immissione in possesso, obbligo di dichiarare il reddito del fabbricato e assunzione dell’obbligo del pagamento del mutuo e non al momento del formale atto di assegnazione dell’immobile redatto dal notaio. 1.2.3 MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE D. Sono detraibili gli interessi relativi ad un mutuo contratto per la ristrutturazione di un immobile se nel contratto non compare che e’ stato stipulato per intervento di recupero edilizio, ma il contribuente attraverso fatture e’ in grado di mostrare di aver eseguito tali lavori? R. L’articolo 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione per gli interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio, e’ necessario, tra l’altro, che nel contratto di mutuo risulti che lo stesso e’ stato appositamente stipulato per realizzare gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457, e pertanto, non e’ possibile riconoscere la detrazione per gli interessi passivi qualora dal contratto di mutuo non risulti la specifica destinazione del mutuo. 1.2.4. SPESE FUNEBRI PER DECESSO DI PARENTE D. E’ ammessa la spesa funebre sostenuta a seguito del decesso della zia? R. No in quanto la zia non e’ compresa tra i familiari dell’art. 433 del codice civile. 1.2.5 CORSI POST UNIVERSITARI D. Puo’ essere indicata come spesa di istruzione che da’ diritto alla detrazione d’imposta, quella sostenuta per la frequenza di un corso di perfezionamento tenuto presso l’universita’? R. Si’, in quanto l’articolo 13-bis, comma 1, lettera e), del Tuir prevede la possibilita’ di fruire della detrazione per le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. 2. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EUROPA 2.1 CONTRIBUTO A CREDITO CHIESTO A RIMBORSO NEL 1997 D. Nel caso in cui, al momento della presentazione del mod.740/97, il contribuente avesse chiesto a rimborso l’importo del contributo trattenuto in eccedenza rispetto a quello dovuto, la procedura da seguire e’ la stessa che deve essere utilizzata nel caso di credito portato in compensazione delle imposte dovute? R. Il contribuente che ha evidenziato nella dichiarazione dei redditi mod.740/97 un importo di contributo inferiore rispetto a quello trattenuto dal sostituto d’imposta, deve versare l’importo che nelle operazioni di conguaglio dei redditi di lavoro dipendente del 1998 gli e’ stato restituito in eccedenza dal sostituto stesso. Cio’ vale sia nel caso in cui in detta dichiarazione dei redditi abbia utilizzato l’eccedenza in diminuzione delle imposte risultanti dalla stessa, sia nel caso in cui ne abbia chiesto il rimborso. 2.2 COMPILAZIONE DEL QUADRO F D. Nel caso in cui la quota di contributo spettante in restituzione sia stata correttamente rimborsata dal sostituto d’imposta il contribuente puo’ comunque compilare l’apposita sezione del quadro F? R. Naturalmente si’, se in tal modo per il contribuente risulta piu’ agevole la compilazione del modello. 3. ADDIZIONALE REGIONALE D. In caso di dichiarazione congiunta, se i due coniugi hanno residenze in regioni diverse, come ci si deve comportare con l’addizionale regionale? R. Il modello 730-4 e’ predisposto per la separata indicazione dei dati relativi, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge. Pertanto, non si rilevano problemi operativi. 4. SPESE PER INTERVENTI DEL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 4.1. LAVORI IN ECONOMIA D. Puo’ usufruire della detrazione fiscale del 41% un contribuente che ha regolarmente inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio competente, ed ha effettuato, dopo tale comunicazione il bonifico alla ditta dalla quale aveva acquistato il materiale, (per effettuare in economia delle opere di recupero edilizio) con data precedente a quella di inizio lavori? R. Si’. Infatti, il regolamento di attuazione della disposizione in questione condiziona la fruibilita’ della detrazione alla trasmissione del modulo di comunicazione prima di iniziare i lavori, ma non prima di aver effettuato tutti i pagamenti. D’altra parte, alcuni di essi non possono che essere precedenti all’invio del modulo, come, ad esempio, quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all’esecuzione dei lavori. 4.2. PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO BANCARIO D. Coloro i quali effettuando tutti gli adempimenti richiesti per poter usufruire della detrazione fiscale del 41%, hanno provveduto al pagamento all’impresa esecutrice dei lavori, tramite assegno bancario, possono usufruire della detrazione? R. No, salvo che si tratti di pagamenti effettuati prima del 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della disposizione in esame. 4.3 LAVORI E CONSEGUENTI PAGAMENTI A CAVALLO TRA L’ANNO 1998 E L’ANNO 1999 D. A fronte di una comunicazione di inizio lavori inviata nel corso del 1998 e di acconti effettuati tramite bonifico nel corso dello stesso anno, si puo’ usufruire dell’agevolazione per il 1999 o e’ necessario inviare una nuova comunicazione? R. Non e’ necessario inviare una nuova comunicazione nelle ipotesi di lavori e/o di pagamenti a cavallo di due anni, tuttavia, resta inteso che ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate secondo il criterio di cassa. 4.4. INESATTEZZA SUL BONIFICO BANCARIO D. Nel caso in cui il bonifico bancario manchi dell’indicazione di elementi essenziali quali ad esempio il codice fiscale del contribuente, si perde il diritto alla detrazione? Puo’ essere sanato? Come? R. Fra gli elementi essenziali del bonifico bancario vi e’ l’indicazione del codice fiscale dei soggetti che intendono usufruire della detrazione fiscale del 41%. Tuttavia, in presenza di una pluralita’ di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente, il diritto alla detrazione da parte degli altri soggetti non si perde qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 41%, il codice fiscale gia’ riportato sul bonifico bancario. In tal caso, infatti, tale indicazione, oltre a segnalare il nominativo del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione, poiche’ coincide con quello che ha effettuato il bonifico, “sana” l’irregolarita’ del bonifico stesso. 4.5. FATTURE E BONIFICI D. Nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza fra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario, come ci si deve comportare per determinare le eventuali somme deducibili? R. La detrazione e’ consentita se, fermo restando il rispetto delle altre condizioni, si versi in ipotesi analoga a quella di cui al punto precedente e, quindi, il bonifico e il modulo sono stati presentati anche per il contribuente cui e’ intestata la fattura. 4.6. CERTIFICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE D. Nel caso di lavori condominiali, la certificazione dell’amministratore che attesta di aver ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti al fine della detrazione del 41%, e’ sufficiente perche’ il contribuente possa beneficiare di detta detrazione? R. Nelle istruzioni del Mod. 730 e’ stato precisato che ai fini della detrazione del 41% e’ necessario esibire la documentazione relativa alle spese sostenute, costituita dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonche’ dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale e’ stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione di inizio lavori. Si ritiene, tuttavia, che per gli interventi realizzati sulle parti comuni, sia possibile consentire la detrazione anche nelle ipotesi in cui, in luogo di tale documentazione, il contribuente utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 41% e la somma (che rappresenta la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino) di cui il contribuente puo’ tenere conto ai fini della detrazione. 4.7. SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE EFFETTUATE SU PARTI COMUNI D. Se la comunicazione inviata al centro di servizio dall’amministratore del condominio riporta allegata la delibera assembleare con la quale e’ stata autorizzata l’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale che determina la percentuale di accollo della spesa, ed in tale delibera e’ indicato, per ogni alloggio un solo nominativo di riferimento, e’ possibile per un soggetto non richiamato nella delibera assembleare e nella tabella millesimale, chiedere la detrazione del 41%? In tale ipotesi e’ necessario richiedere all’amministratore una dichiarazione che certifichi i nominativi delle persone che per quel determinato alloggio hanno sostenuto le spese oggetto di detrazione? R. In tal caso il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, puo’ fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. 4.8. APPLICAZIONE PRATICA DELL’AGEVOLAZIONE SU PARTI COMUNI D. Nei casi di interventi su parti comuni, per le agevolazioni fiscali del 41% si deve fare riferimento all’anno in cui e’ stata sostenuta la spesa dal condominio o all’anno in cui e’ stato effettuato il bonifico da parte dell’amministratore? R. Ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento alla anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico. 5. CREDITI D’IMPOSTA 5.1 CREDITI D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA D. Nel rigo B11 del modello 730/99 si deve indicare il credito d’imposta spettante per la vendita e il riacquisto dell’abitazione principale, nel caso in cui oltre a vendere si e’ provveduto anche al nuovo acquisto e non si e’ usufruito per intero del credito d’imposta, o va indicato il credito quando si e’ solo venduto e si sta attendendo di riacquistare entro un anno, per poterne usufruire nel nuovo acquisto? R. Il credito va indicato soltanto se al momento della presentazione della dichiarazione si e’ provveduto anche al nuovo acquisto. In caso contrario, se ne ricorrono i presupposti, andra’ indicato nella successiva dichiarazione. 6. SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730 D. Puo’ utilizzare il mod. 730 un pensionato, socio maggioritario di una societa’ in accomandita semplice che nel 1998 ha distribuito un utile pari a zero? R. La societa’ in accomandita semplice e’ un soggetto, tra quelli indicati nell’art. 5 del Tuir, che produce sempre reddito d’impresa; pertanto, pur in mancanza di una distribuzione “di utili”, i singoli soci, in quanto partecipano ad una societa’ che produce reddito d’impresa, risultano esclusi dal mod. 730. 7. ESECUZIONE DEI CONGUAGLI DERIVANTI DAL MOD. 730-4 DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA D. Nel caso in cui il prospetto di liquidazione 730-4 pervenga al sostituto oltre i termini per effettuare le ritenute sulle retribuzioni pagate nel mese di luglio, si procede alla ritenuta a partire dal primo mese utile, trattenendo tutte le rate che avrebbero dovuto essere pagate nei mesi precedenti e applicando gli interessi per ritardato pagamento? R. Va premesso che l’articolo 19 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 stabilisce, fra l’altro, che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante dello stesso mese. Tale disposizione va, ovviamente, interpretata in modo coerente con la disciplina relativa all’effettuazione delle ritenute di acconto da parte dei sostituti d’imposta. Pertanto, le somme in questione devono essere trattenute nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio. Naturalmente, allo stesso modo opera il sostituto d’imposta nelle ipotesi in cui risultino, invece, somme a credito. Per effetto di quanto sopra specificato, in caso di richiesta da parte del contribuente di rateazione delle somme a debito, puo’ accadere che il sostituto d’imposta non possa rispettare la scelta del contribuente circa il numero di rate prescelto dal contribuente. Infatti, la rateazione deve comunque terminare con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre, relative, quindi, o al periodo di paga di ottobre pagato a novembre o a quello di novembre pagato nello stesso mese. In questo caso il sostituto d’imposta deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il piu’ vicino a quello scelto dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il termine entro il quale deve cessare la rateazione. Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata. Avendo cosi’ chiarito la portata dell’articolo 19 del regolamento, e’ ora possibile precisare che se il prospetto di liquidazione 730-4 giunge al sostituto oltre il termine del 21 giugno, lo stesso procede alla effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile. In caso di richiesta di rateizzazione e contestuale indicazione del numero delle rate prescelto, il sostituto ridetermina anche l’importo delle singole rate come sopra specificato. 8. MOD. 730 INTEGRATIVO D. Nella circolare 87/E si dice che il sostituto effettua il rimborso nel mese di dicembre. Si chiedono chiarimenti in caso di cessazione del rapporto da parte del dipendente prima del mese di dicembre: 1) il sostituto non effettua il conguaglio del mod. 730 integrativo e il lavoratore presenta ad un eventuale successivo sostituto il mod. 730 integrativo per ottenere il rimborso, oppure utilizzera’ il credito nella prossima dichiarazione dei redditi?. 2) il sostituto opera il rimborso anche se il mese non e’ dicembre? R. Nel modello 730 integrativo, che deve essere presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, sono riportati gli estremi del sostituto d’imposta che effettuera’ le operazioni di conguaglio. Come precisato nella circolare n. 87/E – paragrafo 4.2 casi particolari – il sostituto d’imposta e’ tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalita’ e i tempi ordinariamente previsti e, quindi, nel primo periodo di paga utile, anche se diverso da dicembre. 9. RETTIFICA D. Nelle istruzioni (circolare 87/E) non si cita piu’ il caso della rettifica; s’intende con questo che nel caso il CAF o il sostituto si accorgano di un eventuale errore nella liquidazione del mod. 730, questi lo comunicano al dichiarante che provvedera’ poi, a seconda dei casi con il mod. 730 integrativo o mod. UNICO? R. Come negli anni passati, nei casi in cui vengono rilevati errori nella liquidazione del mod. 730, il sostituto d’imposta o il Caf devono provvedere alla loro correzione e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3. A seguito delle predette rideterminazioni sara’ elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sara’ riportata, nel riquadro “messaggi”, la seguente dicitura: “il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato”. Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovra’ parimenti essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andra’ consegnata all’assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell’effettuazione del conguaglio a rettifica. Qualora la rettifica sia operata dal Caf, lo stesso dovra’ compilare anche un nuovo modello 730-4, sul quale verra’ apposta la dicitura “rettifica”, che consegnera’ con le consuete modalita’ al sostituto d’imposta per i relativi conguagli a rettifica. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 si rendera’ applicabile nei confronti dell’autore della violazione. Va, peraltro, precisato che anche in questa ipotesi l’autore della violazione puo’ regolarizzare la violazione commessa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso) con il pagamento della sanzione nella misura ridotta ad 1/8 o ad 1/6 del minimo a seconda della data in cui avviene la regolarizzazione. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.


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