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I.V.A. – Aliquota – Veicoli adattati ad invalidi.

di Redazione

Circolare Ministero delle Finanze 197/98
OGGETTO I.V.A. – Aliquota – Veicoli adattati ad invalidi.

Com’e’ noto l’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 9 aprile 1986,

n. 97, reca disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto

con aliquota ridotta del 4 per cento dei veicoli adattati per gli invalidi,

con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, titolari di patente

speciale. Con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 8, comma 3, tale

regime e’ stato esteso anche agli invalidi con le medesime minorazioni fisiche

non muniti di patente speciale, nonche’ ai familiari che hanno fiscalmente a

carico i predetti invalidi che non sono in grado di guidare: perche’ invalidi

minorenni o perche’ portatori di handicap che non consente loro di conseguire

la patente speciale. E’ appena il caso di osservare che restano esclusi

dall’agevolazione gli autoveicoli che pur se adattati al trasporto di disabili

sono intestati a societa’, a enti o a persone diverse dagli invalidi nonche’

dai familiari che hanno fiscalmente a carico gli invalidi non muniti di

patente speciale.

Per quanto concerne la individuazione delle invalidita’ e la

necessaria documentazione da produrre occorre fare riferimento a quanto gia’

precisato con circolare n. 186/E del 15 luglio 1998. In particolare si fa

presente che restano esclusi dall’ambito agevolativo i soggetti affetti da

minorazioni sensoriali (ciechi e sordomuti) e psichiche.

Sulla base delle citate norme, attualmente, il beneficio in parola si

applica:

A) alle cessioni e alle importazioni di veicoli, anche se prodotti in serie,

di cui alla tabella allegata alla presente circolare, aventi cilindrata

fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri

cubici, se con motore diesel, usati o nuovi, purche’ adattati prima della

vendita, al fine di consentire la “locomozione” dei soggetti affetti dalle

succitate minorazioni fisiche.

Gli adattamenti di cui si tratta, che devono essere annotati sulla

carta di circolazione del veicolo, a titolo esemplificativo possono

consistere:

1) nella pedana sollevatrice ad azione meccanico-elettro-idraulica;

2) nello scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettro-idraulica;

3) nel braccio sollevatore ad azione meccanico-elettro-idraulica;

4) nel paranco ad azionamento meccanico-elettro-idraulico;

5) nello sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente

atto a facilitare l’accesso del disabile nell’abitacolo;

6) nel sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;

7) nella modifica dei comandi di guida (come prescritti dalle commissioni

mediche di cui all’art. 119 del decreto l.vo n. 285 del 1992);

8) nel cambio automatico (purche’ prescritto dalle commissioni di cui al

punto precedente).

B) alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati,

secondo le esigenze personali degli invalidi.

C) alle cessioni degli accessori e strumenti, aventi connessione funzionale

con l’invalidita’, montati sui veicoli di cui si tratta.

L’agevolazione si applica senza limiti di valore, per una sola volta

nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto o di

importazione del veicolo, salvo il caso in cui risulti che il veicolo

acquistato o importato con aliquota agevolata sia stato cancellato dal

pubblico registro automobilistico a norma dell’articolo 103 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Gli interessati al fine di ottenere il beneficio in argomento devono

esibire al cedente o all’ufficio doganale all’atto dell’acquisto o

dell’importazione dei veicoli di cui al punto A:

1) fotocopia della patente (speciale)di guida per chi ne e’ in possesso,

ovvero richiesta di rilascio di patente speciale che ai sensi del comma

2-bis, dell’articolo 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dovra’ essere

conseguita entro un anno dall’acquisto del veicolo;

2) certificazione attestante l’invalidita’ secondo le indicazioni fornite con

la citata circolare n. 186/E del 1998;

3) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto

non sono stati effettuati acquisti di veicoli di cui al punto A. Nel caso

di cancellazione del veicolo, nel quadriennio, dal pubblico registro

automobilistico a norma del citato articolo 103, certificato rilasciato dal

detto ente;

4) atto attestante che il disabile e’ fiscalmente a carico (ove necessario).

Nel caso, invece, di acquisto di beni di cui al punto C o di

commissione di prestazioni di cui al punto B da parte degli invalidi o dei

familiari di cui in premessa potra’ essere resa una autodichiarazione

specificante che l’invalidita’ comporta ridotte o impedite capacita’ motorie

permanenti e, se necessario, che il disabile e’ fiscalmente a carico

dell’acquirente o del committente.

Il cedente dei beni di cui ai punti A e C o chi effettua le

prestazioni di cui al punto B e’ tenuto per ogni cessione effettuata e per

ogni prestazione resa, ad emettere fattura su cui vanno annotati, a secondo

dei casi, gli estremi della legge n. 97 del 1986 ovvero della legge n. 449 del

1997; analoga annotazione deve essere riportata sulla bolletta doganale di

importazione.

Torna utile precisare che, ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio

1986 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986 -, entro

30 giorni dalla data della cessione o importazione del veicolo il cedente o

l’ufficio doganale, devono comunicare agli uffici IVA competenti nei

confronti del cessionario la data dell’effettuazione delle operazioni, la

targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza del

cessionario. Gli uffici IVA provvederanno ad annotare su apposito registro i

cennati dati, al fine di agevolare eventuali controlli da parte degli organi

verificatori.

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Tabella

– motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,

capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente

ed equipaggiati di idonea carrozzeria – art. 53, comma 1, lett. b) del

decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada);

– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al

trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti

compreso quello del conducente – art. 53, comma 1, lett. c) del decreto l.vo

n. 285 del 1992;

– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al

trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e

caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature

relative a tale scopo art. 53, comma 1, lett. f) del decreto l.vo n. 285 del

1992;

– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo

nove posti, compreso quello del conducente – art. 54, comma 1, lett. a) del

decreto l.vo n. 285 del 1992;

– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a

pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o

a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di

contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente – art. 54,

comma 1, lett.c) del decreto l.vo n. 285 del 1992;

– autoveicoli per trasporti specifici: veicolo destinati al trasporto di

determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati

dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale

scopo – art. 54, comma 1, lett. f), del decreto l.vo n. 285 del 1992.

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