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Regolamento recante criteri per l’esame dellacongruenza e validità dei progetti presentati per il finanziamento alFondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, criteri emodalità di ripartizione dei finanziamenti nonchè dispo

di Redazione

Decreto Ministeriale 7 settembre 1995, n. 528 (in Gazz. Uff., 16
dicembre, n. 293). — Regolamento recante criteri per l’esame della
congruenza e validità dei progetti presentati per il finanziamento al
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, criteri e
modalità di ripartizione dei finanziamenti nonchè disposizione
temporanea per l’attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale:
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto
l’art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288,
recante disposizioni urgenti per l’attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto l’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nell’adunanza generale del 20 luglio 1995; Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988 (nota n. DAS/10209/1/tae/1043 dell’11
agosto 1995); Sentita la commissione di cui all’art. 127, comma 6,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all’art. 3,
comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Esame dei progetti.

1. La commissione istruttoria di cui all’art. 3, comma 2, del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, di seguito denominata
commissione istruttoria, esamina i progetti presentati al
finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla droga sotto il
profilo della loro congruenza e validità.
2. A tal fine la commissione istruttoria:
a) individua il nesso strutturale tra le richieste e gli
specifici obiettivi prefissati e valuta l’adeguatezza degli strumenti
prescelti;
b) valuta gli eventuali risultati già conseguiti dal progetto;
c) valuta il rapporto del progetto stesso con altre iniziative
già concluse o in fase di attuazione;
d) valuta l’integrazione del progetto con le altre iniziative,
attività e servizi esistenti sul territorio;
e) valuta l’entità del finanziamento richiesto anche in relazione
al bilancio complessivo dell’ente richiedente;
f) valuta la congruità economica del progetto, anche in relazione
al rapporto costi-benefici;
g) valuta le modalità di verifica e valutazione dei risultati e
le modalità di controllo di gestione prescelti;
h) individua i progetti di maggiore rilievo ai sensi dell’art. 2
del presente regolamento, ai fini di cui all’art. 5, comma 6, del
presente regolamento.
3. La commissione istruttoria, ove lo ritenga necessario e
informandone il Dipartimento per gli affari sociali, può chiedere
agli enti richiedenti chiarimenti sui singoli progetti, assegnando un
termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine
senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, esprime il proprio
parere.
4. La commissione istruttoria esprime:
a) parere favorevole;
b) parere parzialmente favorevole;
c) parere contrario.
La valutazione di cui al comma 2, lettera f), nei casi di parere
favorevole e di parere parzialmente favorevole è accompagnata dalla
indicazione della cifra ammissibile al finanziamento al fine di
riportare ad equilibrio il rapporto costi-benefici.

Art. 2.

Riconoscimento del maggior rilievo per i progetti degli enti
locali, delle unità sanitarie locali, degli enti, delle
organizzazioni di volontariato, delle cooperative
e dei privati.

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 3, del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, sono considerati di maggior
rilievo i progetti presentati dagli enti locali, dalle unità
sanitarie locali, da enti, organizzazioni di volontariato,
cooperative e privati:
a) integrati per aree funzionali o geografiche, o inseriti nella
programmazione provinciale o regionale;
b) che presentino, comunque, un alto livello di integrazione con
le iniziative dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT),
delle scuole, degli enti locali, o di altri enti o amministrazioni
che operino nel settore delle tossicodipendenze;
c) che perseguano il coordinamento e l’integrazione degli
interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla
famiglia, alla scuola e al lavoro;
d) che sviluppino l’integrazione con i servizi nella direzione di
una risposta, anche sperimentale, ai bisogni emergenti;
e) che sviluppino l’integrazione delle attività miranti alla
riduzione del danno ed alla riduzione del rischio.
2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 3, del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, con riferimento alla formazione
professionale volta al reinserimento lavorativo, tra i progetti
fondati su un’analisi del mercato del lavoro, elaborati in
collaborazione con le agenzie per l’impiego regionali, presentati dai
soggetti di cui all’art. 1, comma 4, del medesimo decreto-legge, sono
considerati di maggior rilievo quelli:
a) di formazione e sostegno di iniziative di
autoimprenditorialità e di lavoro autonomo in genere, semprechè siano
previste, per un congruo periodo di tempo — almeno due anni — forme
di collegamento tra l’organismo richiedente il finanziamento, le
persone avviate o reinserite nel mondo del lavoro e le eventuali
imprese di riferimento;
b) che siano dotati dei requisiti di cui al comma 1, lettere a),
c), d).

Art. 3.

Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento
di progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

1. Sono esclusi dal finanziamento i progetti degli enti locali e
delle unità sanitarie locali di cui all’art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, che non siano fondati su una
adeguata rilevazione dei dati o su indicatori sociali significativi.
2. Le iniziative di prevenzione primaria riguardanti il tempo
libero e le attività sportive possono essere finanziate solo se
inserite in un articolato progetto di prevenzione, del quale siano
indicati con chiarezza gli obiettivi e i destinatari.
3. La realizzazione di iniziative intese alla raccolta e alla
elaborazione di dati e informazioni sui principali aspetti
medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e
sociali, possono essere prese in considerazione ai fini di un
eventuale finanziamento solo allorchè l’ente o gli enti richiedenti
consorziati tra loro abbiano più di centomila abitanti e purchè
funzionali alle finalità richiamate all’art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288.

Art. 4.

Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di
progetti degli enti, organizzazioni di volontariato,
cooperative e privati.

1. Sono escluse dal finanziamento le richieste per costruzione o
acquisto di immobili o di terreni, presentate dai soggetti indicati
all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, salvo
che le richieste stesse non siano specificatamente finalizzate
all’avvio di nuove attività relative al recupero e al reinserimento
sociale e professionale dei tossicodipendenti in aree prive di
servizi e purchè tali circostanze e la necessità dell’intervento
siano entrambi specificamente attestate dal comune nel cui territorio
si trovano gli immobili o i terreni e dalla prefettura
territorialmente competente.
2. Le richieste di finanziamento per la ristrutturazione di
immobili possono essere ammesse fino al quaranta per cento
dell’ammontare necessario a condizione:
a) che sia allegata una relazione tecnica sullo stato dei
manufatti e sulla indispensabilità degli interventi;
b) che il numero effettivo degli utenti della struttura sia
adeguato rispetto all’investimento preventivato.
La limitazione del finanziamento fino al quaranta per cento
dell’ammontare necessario non riguarda la ristrutturazione di
immobili ove ricorrano le circostanze e la necessità di cui al comma
1, attestate dal comune e dalla prefettura. La limitazione non
riguarda altresì gli interventi di adeguamento degli immobili alle
disposizioni vigenti in materia di salubrità e di sicurezza degli
impianti.
3. L’impianto di attività lavorative, ivi comprese le strutture,
potrà essere finanziato solo in presenza di un piano finanziario e di
un conto economico di previsione almeno triennale.
4. In ogni caso, per i progetti che comprendono interventi sugli
immobili occorre indicare il titolo della proprietà, del possesso o
della detenzione in locazione o in comodato. In caso di possesso o
detenzione è necessario allegare il titolo relativo. Occorre inoltre
indicare la funzione che l’immobile assolve nel quadro degli
obiettivi dell’ente richiedente.

Art. 5.

Modalità di ripartizione dei finanziamenti.

1. Il > è
ripartito come segue:
a) il 25 per cento è destinato ai progetti delle amministrazioni
dello Stato;
b) il 6 per cento è destinato ai progetti presentati dalle
regioni, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288;
c) il 44 per cento è destinato ai progetti presentati dagli enti
locali e dalle unità sanitarie locali;
d) il 25 per cento è destinato ai progetti presentati da enti,
organizzazioni di volontariato, cooperative e privati.
2. Le somme che eventualmente residuino in un settore di
finanziamento sono ripartite proporzionalmente fra gli altri settori,
secondo le proporzioni percentuali indicate al comma 1.
3. L’ammontare delle somme per i progetti presentati dai soggetti
di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto-legge 13 luglio 1995,
n. 288, è ripartito su base regionale in proporzione alla media
ponderata del numero in percentuale degli abitanti con riferimento ai
dati dell’ultimo censimento e del numero in percentuale dei servizi
pubblici e privati censiti dall’Osservatorio permanente sul fenomeno
droga del Ministero dell’interno.
4. Nel caso che le somme disponibili non siano sufficienti a far
fronte alle richieste, i finanziamenti sono concessi in misura
percentualmente ridotta; la riduzione è applicata all’ammontare del
finanziamento ritenuto congruo dalla commissione istruttoria. Per i
progetti presentati dai soggetti indicati all’art. 1, commi 3 e 4,
del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, la percentuale di riduzione
si ottiene con riferimento a ciascuna regione sulla base della media
ponderata dei seguenti parametri:
a) numero degli utenti in carico ai servizi pubblici e privati,
con riferimento ai dati dell’Osservatorio permanente sul fenomeno
droga del Ministero dell’interno;
b) numero medio degli utenti in carico ai servizi pubblici e
privati, con riferimento ai dati dell’Osservatorio permanente sul
fenomeno droga del Ministero dell’interno;
c) popolazione in età compresa nella fascia a rischio, con
riferimento ai dati dell’ultimo censimento;
d) totale ammissibile calcolato sulla base dei pareri della
commissione istruttoria;
e) numero dei progetti ammissibili a finanziamento.
5. Nel caso in cui per una regione l’importo ammissibile risulti
inferiore alla disponibilità, non si effettua riduzione e l’ammontare
della somma ancora disponibile è ripartita tra le altre regioni sulla
base dei criteri di cui al comma 3.
6. Dall’ammontare destinato ad ogni singola regione per il
finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all’art. 1,
commi 3 e 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, è accantonata
una quota pari al 25 per cento al fine di ripartirla
proporzionalmente tra i progetti riconosciuti di maggiore rilievo ai
sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento da realizzarsi
nell’ambito della regione medesima. La ripartizione di tale quota è
effettuata sull’ammontare derivante dall’applicazione della
percentuale di riduzione di cui al comma 4. Per ogni singolo progetto
l’ammontare del finanziamento risultante dall’incremento non può
comunque superare la cifra ritenuta congrua dalla commissione
istruttoria.
7. Non si fa luogo a riduzione quando l’importo ritenuto congruo
dalla commissione istruttoria è inferiore o pari a lire 10 milioni.
Dall’applicazione della riduzione non può risultare un importo
inferiore alla stessa cifra.
8. Per i progetti di formazione professionale e per quelli di
reinserimento lavorativo la riduzione e l’incremento sono operati con
riferimento al numero delle persone e non percentualmente, al fine di
garantire la copertura dei costi calcolati per unità intere e per
l’intera durata del programma.
9. Il Dipartimento comunica alla commissione istruttoria
l’ammontare delle quote risultanti dalla suddivisione del Fondo
effettuata ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Termine e responsabile del procedimento.

1. Nell’attesa dell’adozione del regolamento di cui agli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) il termine per la conclusione del procedimento per
l’emanazione del decreto di finanziamento dei progetti è di
trecentosessantacinque giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande;
b) per i procedimenti relativi agli anni 1994 e 1995, in
considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, le domande di finanziamento
riguardano due esercizi finanziari congiunti, il termine finale è di
cinquecento giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande;
c) l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il
Dipartimento per gli affari sociali; il responsabile dell’unità
organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto la
responsabilità degli adempimenti inerenti al singolo procedimento.

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