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Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze ditipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusionie somministrazione di emoderivatinterministeriale

di Redazione

Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (in Gazz. Uff., 6 marzo 1992, n. 55).
— Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
e somministrazione di emoderivatinterministeriale

Art. 1.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie
per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni
o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente
della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte
dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente
legge.
2. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che
risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di
somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori
sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato
danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione
contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati
provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non
vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di
contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle
persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o
per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a
vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere
che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

Art. 2.

1. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, consiste in un
assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di
cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come
modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi
titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmato.
2. L’indennizzo di cui al comma 1, è integrato dall’indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale
degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi
dell’articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con
l’indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata
alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 1, anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato già
concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il
manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo
previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura
pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai
sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con
esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla presente legge sia derivata la morte, l’avente diritto può
optare fra l’assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una
tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono
considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico:
il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma
spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non
rappresenti l’unico sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l’indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
5. I soggetti di cui all’articolo 1 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, nonché del pagamento della quota fissa per ricetta di
cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537
del 1993, introdotto dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 1994, n.
724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la
diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al
coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui
all’articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,
un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con
proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello
previsto ai commi 1 e 2.

Art. 3.

1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui
all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative
domande, indirizzate al Ministero della sanità entro il termine
perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti
post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I
termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione
di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza
del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di
presentazione delle domande, all’istruttoria delle domande stesse e
all’acquisizione del giudizio di cui all’articolo 4, sulla base delle
direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto
alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.
1-bis. Chiunque, nell’esercizio delle proprie funzioni, venga a
conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto
d’ufficio e ad adottare, nell’ambito delle proprie competenze, tutte
le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona
interessata.
2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data
della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni
cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o
dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del
soggetto.
3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una
documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione
o della somministrazione di emoderivati con l’indicazione dei dati
relativi all’evento trasfusionale o all’emoderivato, nonché la data
dell’avvenuta infezione da HIV.
4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, è
allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i
dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla
vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda è
allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della
trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l’indicazione
dei dati relativi all’evento trasfusionale o all’emoderivato, nonché
la data dell’avvenuto decesso.
5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all’articolo 1
compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali
effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.
6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati
compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o
alla somministrazione.
7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno già subito la menomazione prevista dall’articolo 1, il
termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4.

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la
trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il
sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la
menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla
commissione medico-ospedaliera di cui all’articolo 165 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli
accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle
infermità e sulle lesioni riscontrate.
3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul
nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la
trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il
sangue e derivati in occasione di attività di servizio.
4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle
lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 5.

1. Avverso il giudizio della commissione di cui all’articolo 4, è
ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato
entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del
giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro
della sanità, sentito l’ufficio medico-legale, decide sul ricorso
stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. é facoltà del ricorrente esperire l’azione dinanzi al giudice
ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della
decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine
previsto per la comunicazione.

Art. 6.

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni,
l’interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della
sanità, tramite la USL territorialmente competente entro sei mesi
dalla data di conoscenza dell’evento.
2. Per il giudizio sull’aggravamento si osserva la procedura di cui
agli articoli 3 e 4.

Art. 7.

1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da
vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai
donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle
persone da vaccinare e alle persone a contatto.
2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta
informazione sull’uso dei vaccini, sui possibili rischi e
complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente
rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere.
3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la
raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al
fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di
prevenzione.

Art. 8.

1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti
dal Ministero della sanità.
2. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato in lire 19 miliardi per l’anno 1992 e in lire 10 miliardi a
decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero
della sanità per l’anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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